Art. 15 
 
Deposito dell'atto del  processo  da  parte  dei  soggetti  abilitati
                               interni 
 
  1. L'atto del  processo,  redatto  in  formato  elettronico  da  un
soggetto abilitato interno e  sottoscritto  con  firma  digitale,  e'
depositato  nel  fascicolo  informatico,  previa   attestazione   del
deposito da parte della cancelleria o della  segreteria  dell'ufficio
giudiziario mediante apposizione della data  e  della  propria  firma
digitale. 
  2. In caso di atto formato da  organo  collegiale  l'originale  del
provvedimento  e'  sottoscritto  con   firma   digitale   anche   dal
presidente. 
  3. Quando l'atto  e'  redatto  dal  cancelliere  o  dal  segretario
dell'ufficio giudiziario questi vi appone la propria firma digitale e
ne effettua il deposito nel fascicolo informatico. 
  4. Se il provvedimento del magistrato e' in  formato  cartaceo,  il
cancelliere o il segretario dell'ufficio giudiziario ne estrae  copia
informatica nei formati previsti dalle specifiche tecniche  stabilite
ai sensi dell'articolo 34 e vi appone  la  sua  firma  digitale,  ove
previsto.