Art. 15 Deposito dell'atto del processo da parte dei soggetti abilitati interni 1. L'atto del processo, redatto in formato elettronico da un soggetto abilitato interno e sottoscritto con firma digitale, e' depositato nel fascicolo informatico, previa attestazione del deposito da parte della cancelleria o della segreteria dell'ufficio giudiziario mediante apposizione della data e della propria firma digitale. 2. In caso di atto formato da organo collegiale l'originale del provvedimento e' sottoscritto con firma digitale anche dal presidente. 3. Quando l'atto e' redatto dal cancelliere o dal segretario dell'ufficio giudiziario questi vi appone la propria firma digitale e ne effettua il deposito nel fascicolo informatico. 4. Se il provvedimento del magistrato e' in formato cartaceo, il cancelliere o il segretario dell'ufficio giudiziario ne estrae copia informatica nei formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34 e vi appone la sua firma digitale, ove previsto.