Art. 16 
 
                  Comunicazioni per via telematica 
 
  1. La comunicazione per via telematica dall'ufficio giudiziario  ad
un soggetto abilitato esterno o all'utente privato  avviene  mediante
invio di un messaggio dall'indirizzo di posta elettronica certificata
dell'ufficio giudiziario mittente all'indirizzo di posta  elettronica
certificata del destinatario, indicato nel  registro  generale  degli
indirizzi elettronici, ovvero per la persona fisica  consultabile  ai
sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 6 maggio 2009 e per l'impresa indicato  nel  registro  delle
imprese,  secondo  le  specifiche   tecniche   stabilite   ai   sensi
dell'articolo 34. 
  2. La cancelleria o la segreteria dell'ufficio giudiziario provvede
ad  effettuare  una  copia  informatica  dei  documenti  cartacei  da
comunicare nei formati previsti dalle specifiche  tecniche  stabilite
ai sensi dell'articolo 34, che conserva nel fascicolo informatico. 
  3. La comunicazione per via telematica si intende perfezionata  nel
momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna  breve
da  parte  del  gestore  di   posta   elettronica   certificata   del
destinatario e produce gli effetti di cui agli articoli 45 e  48  del
codice dell'amministrazione digitale. 
  4. Fermo quanto previsto dall'articolo 20, comma 6, e salvo il caso
fortuito o la forza maggiore, si procede ai sensi  dell'articolo  51,
comma 3 del decreto legge 25  giugno  2008  n.  112,  convertito  con
modificazioni dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive
modificazioni, nel caso in cui viene generato un  avviso  di  mancata
consegna previsto  dalle  regole  tecniche  della  posta  elettronica
certificata. 
  5. Le ricevute  di  avvenuta  consegna  e  gli  avvisi  di  mancata
consegna vengono conservati nel fascicolo informatico. 
  6. La comunicazione che contiene dati sensibili e'  effettuata  per
estratto con contestuale messa  a  disposizione  dell'atto  integrale
nell'apposita area del portale dei  servizi  telematici,  secondo  le
specifiche  tecniche  stabilite  ai  sensi  dell'articolo  34  e  nel
rispetto dei requisiti di  sicurezza  di  cui  all'articolo  26,  con
modalita'   tali   da   garantire    l'identificazione    dell'autore
dell'accesso e la tracciabilita' delle relative attivita'. 
  7. Nel caso previsto dal comma 6, si applicano le  disposizioni  di
cui ai commi 2 e 3, ma la comunicazione si  intende  perfezionata  il
giorno feriale  successivo  al  momento  in  cui  viene  generata  la
ricevuta di avvenuta consegna breve da parte  del  gestore  di  posta
elettronica certificata del destinatario. 
  8. Si applica, in ogni  caso,  il  disposto  dell'articolo  49  del
codice dell'amministrazione digitale. 
 
          Note all'art. 16: 
              - Si riporta il testo dell'art. 7  del  citato  decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009: 
              «Art.  7(Accessibilita'  degli  indirizzi  di  PEC   ai
          cittadini). - 1.  L'affidatario  del  servizio  di  PEC  ai
          cittadini di cui all'art. 6, comma  1,  rende  consultabili
          alle pubbliche  amministrazioni,  in  via  telematica,  gli
          indirizzi di PEC di cui al presente decreto,  nel  rispetto
          dei criteri di qualita' e  sicurezza  ed  interoperabilita'
          definiti dal CNIPA  e  nel  rispetto  della  disciplina  in
          materia di tutela dei dati  personali  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 45 e 48 del citato
          decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82: 
              «Art. 45(Valore giuridico della trasmissione). -  1.  I
          documenti   trasmessi   da   chiunque   ad   una   pubblica
          amministrazione   con   qualsiasi   mezzo   telematico    o
          informatico, idoneo ad accertarne la fonte di  provenienza,
          soddisfano il requisito  della  forma  scritta  e  la  loro
          trasmissione  non  deve  essere  seguita  da   quella   del
          documento originale. 
              2.  Il  documento   informatico   trasmesso   per   via
          telematica si intende spedito dal mittente  se  inviato  al
          proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se
          reso  disponibile  all'indirizzo  elettronico   da   questi
          dichiarato,  nella  casella  di   posta   elettronica   del
          destinatario messa a disposizione dal gestore.». 
              «Art. 48  (Posta  elettronica  certificata).  -  1.  La
          trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di
          una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene
          mediante la posta  elettronica  certificata  ai  sensi  del
          decreto del Presidente della Repubblica 11  febbraio  2005,
          n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche  individuate
          con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
          sentito DigitPA. 
              2. La trasmissione del documento  informatico  per  via
          telematica, effettuata ai  sensi  del  comma  1,  equivale,
          salvo   che   la   legge   disponga   diversamente,    alla
          notificazione per mezzo della posta. 
              3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un
          documento informatico trasmesso ai sensi del comma  1  sono
          opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al
          decreto del Presidente della Repubblica 11  febbraio  2005,
          n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi al
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al
          comma 1.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 51 del decreto legge 25
          giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per  lo  sviluppo
          economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
          stabilizzazione della finanza pubblica  e  la  perequazione
          tributaria.), convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133: 
              «Art.  51  (Comunicazioni  e  notificazioni   per   via
          telematica). -  1.  A  decorrere  dal  quindicesimo  giorno
          successivo a  quello  della  pubblicazione  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di  cui  al
          comma 2, negli  uffici  giudiziari  indicati  negli  stessi
          decreti, le notificazioni e  le  comunicazioni  di  cui  al
          primo comma dell'art. 170 del codice di  procedura  civile,
          la notificazione di cui al primo comma  dell'art.  192  del
          codice di procedura civile e ogni  altra  comunicazione  al
          consulente sono effettuate per via telematica all'indirizzo
          di posta elettronica certificata di  cui  all'art.  16  del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2.  Allo
          stesso  modo  si  procede  per  le   notificazioni   e   le
          comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942,  n.
          267, e per le notificazioni a persona diversa dall'imputato
          a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149,  150  e  151,
          comma 2, del codice di procedura penale. La notificazione o
          comunicazione che contiene  dati  sensibili  e'  effettuata
          solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul
          sito internet individuato  dall'amministrazione,  dell'atto
          integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti
          di cui all'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
          82. 
              2.  Con  uno  o  piu'   decreti   aventi   natura   non
          regolamentare, da adottarsi entro  il  1°  settembre  2010,
          sentiti l'Avvocatura generale  dello  Stato,  il  Consiglio
          nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli  avvocati
          interessati, il Ministro della giustizia, previa  verifica,
          accerta la  funzionalita'  dei  servizi  di  comunicazione,
          individuando  gli  uffici  giudiziari  nei  quali   trovano
          applicazione le disposizioni di cui al comma 1. 
              3. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1,
          le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento
          alle  parti  che  non  hanno  provveduto  ad  istituire   e
          comunicare  l'indirizzo  elettronico  di  cui  al  medesimo
          comma,  sono  fatte  presso  la  cancelleria  o  segreteria
          dell'ufficio giudiziario. 
              4. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1,
          le notificazioni e le comunicazioni di cui ai commi 1  e  2
          dell'art. 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5,
          si  effettuano  ai  sensi  dell'art.  170  del  codice   di
          procedura civile. 
              5. All'art. 16  del  regio  decreto-legge  27  novembre
          1933, n. 1578, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
          22  gennaio  1934,  n.  36,  sono  apportate  le   seguenti
          modificazioni: 
                a) dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: 
                  «Nell'albo  e'  indicato  l'indirizzo   elettronico
          attribuito a ciascun professionista dal punto di accesso ai
          sensi dell'art. 7 del regolamento di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123»; 
                b) il quarto comma e'  sostituito  dal  seguente:  «A
          decorrere dalla data fissata dal Ministro  della  giustizia
          con decreto emesso sentiti i Consigli dell'Ordine, gli albi
          riveduti debbono essere comunicati per  via  telematica,  a
          cura del Consiglio,  al  Ministero  della  giustizia  nelle
          forme previste dalle regole tecnico-operative per l'uso  di
          strumenti informatici e telematici nel processo civile.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 49 del  citato  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82: 
              «Art. 49 (Segretezza della corrispondenza trasmessa per
          via telematica).  -  1.  Gli  addetti  alle  operazioni  di
          trasmissione per via telematica di atti, dati  e  documenti
          formati con  strumenti  informatici  non  possono  prendere
          cognizione della corrispondenza telematica,  duplicare  con
          qualsiasi  mezzo  o  cedere  a  terzi  a  qualsiasi  titolo
          informazioni  anche  in  forma  sintetica  o  per  estratto
          sull'esistenza   o   sul   contenuto   di   corrispondenza,
          comunicazioni o  messaggi  trasmessi  per  via  telematica,
          salvo che si tratti di informazioni per loro natura  o  per
          espressa indicazione del mittente destinate ad essere  rese
          pubbliche. 
              2. Agli effetti del presente codice, gli atti, i dati e
          i documenti trasmessi per via  telematica  si  considerano,
          nei confronti del gestore del sistema  di  trasporto  delle
          informazioni, di proprieta' del mittente sino a che non sia
          avvenuta la consegna al destinatario.».