Art. 17 
 
                  Notificazioni per via telematica 
 
  1. Al di fuori dei casi  previsti  dall'articolo  51,  del  decreto
legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge
6 agosto 2008, n.  133,  e  successive  modificazioni,  le  richieste
telematiche di un'attivita' di notificazione da parte di  un  ufficio
giudiziario sono inoltrate al sistema informatico dell'UNEP,  secondo
le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 
  2. Le richieste di altri soggetti sono inoltrate  all'UNEP  tramite
posta  elettronica  certificata,  secondo  le   specifiche   tecniche
stabilite ai sensi dell'articolo 34. 
  3. La notificazione per via telematica da parte dell'UNEP  rispetta
i requisiti richiesti per la comunicazione da un ufficio  giudiziario
verso i soggetti abilitati esterni di cui all'articolo 16. 
  4. Il sistema informatico dell'UNEP individua l'indirizzo di  posta
elettronica del destinatario dal registro  generale  degli  indirizzi
elettronici, dal registro  delle  imprese  o  dagli  albi  o  elenchi
costituiti ai sensi dell'articolo 16 del  decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185 convertito con  modificazioni  dalla  legge  28  gennaio
2009, n. 2, nonche' per il cittadino dall'elenco reso consultabile ai
sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 6 maggio 2009 in base alle specifiche tecniche stabilite  ai
sensi dell'articolo 34. 
  5. Il sistema informatico  dell'UNEP,  eseguita  la  notificazione,
trasmette per via telematica  a  chi  ha  richiesto  il  servizio  il
documento informatico con la relazione di notificazione  sottoscritta
mediante firma  digitale  e  congiunta  all'atto  cui  si  riferisce,
nonche' le ricevute di  posta  elettronica  certificata,  secondo  le
specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 
  6. L'ufficiale giudiziario, se non procede alla  notificazione  per
via telematica, effettua la copia cartacea del documento informatico,
attestandone la conformita' all'originale, e provvede a notificare la
copia stessa nei modi di cui agli articoli 138 e seguenti del  codice
di procedura civile. 
 
          Note all'art. 17: 
              - Per il testo  dell'art.  51  del  decreto-  legge  25
          giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133 si veda nelle note all'art. 16 
              - Per  il  testo  dell'art.  16  del  decreto-legge  29
          novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 28 gennaio  2009,  n.  2  si  veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              - Per il testo dell'art. 7 del Decreto  del  Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri  6  maggio  2009,  vedi  note
          all'art. 16.