Art. 18 
 
            Notificazioni per via telematica tra avvocati 
 
  1. Nel caso previsto dall'articolo 4, legge 21 gennaio 1994, n. 53,
il difensore puo' eseguire la  notificazione  ai  soggetti  abilitati
esterni con  mezzi  telematici,  anche  previa  estrazione  di  copia
informatica del documento cartaceo.  A  tale  scopo  trasmette  copia
informatica dell'atto sottoscritta con firma  digitale  all'indirizzo
di posta elettronica  certificata  del  destinatario  risultante  dal
registro  generale  degli  indirizzi  elettronici,  nella  forma   di
allegato al messaggio di posta  elettronica  certificata  inviato  al
destinatario. Nel corpo del messaggio e'  inserita  la  relazione  di
notificazione che contiene le informazioni  di  cui  all'articolo  3,
comma 2, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, dell'indirizzo di  posta
elettronica certificata presso il  quale  l'atto  e'  stato  inviato,
nonche' del numero di registro  cronologico  di  cui  all'articolo  8
della suddetta legge. La notificazione si  intende  perfezionata  nel
momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna  breve
da  parte  del  gestore  di   posta   elettronica   certificata   del
destinatario. 
  2. Quando il difensore procede ai sensi dell'articolo 170, comma 4,
del codice di procedura civile, la  comunicazione  delle  memorie  e'
effettuata  mediante  invio  di  copia  della  memoria   alle   parti
costituite a mente del comma 1. 
  3. La parte rimasta contumace ha diritto a prendere  visione  degli
atti  del  procedimento  tramite  accesso  al  portale  dei   servizi
telematici e, nei casi previsti, anche tramite il punto di accesso. 
 
          Note all'art. 18: 
              - Si riporta il testo degli articoli 3 e 4 della  legge
          21 gennaio 1994, n. 53 (Facolta' di notificazioni  di  atti
          civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati  e
          procuratori legali.): 
              «Art. 3. 1. Il notificante di cui all'art. 1 deve: 
                a)   scrivere   la   relazione    di    notificazione
          sull'originale e sulla copia  dell'atto,  facendo  menzione
          dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la  copia
          al  destinatario  in  piego  raccomandato  con  avviso   di
          ricevimento; 
                b) presentare all'ufficio postale  l'originale  e  la
          copia dell'atto da notificare; l'ufficio postale appone  in
          calce agli  stessi  il  timbro  di  vidimazione,  inserendo
          quindi la copia, o le copie, da notificare nelle  buste  di
          cui   all'art.   2,   sulle   quali   il   notificante   ha
          preventivamente apposto le indicazioni del  nome,  cognome,
          residenza  o  dimora  o  domicilio  del  destinatario,  con
          l'aggiunta di ogni particolarita' idonea ad  agevolarne  la
          ricerca; sulle buste  devono  essere  altresi'  apposti  il
          numero del registro  cronologico  di  cui  all'art.  8,  la
          sottoscrizione ed il domicilio del notificante; 
                c)   presentare   contemporaneamente   l'avviso    di
          ricevimento compilato  con  le  indicazioni  richieste  dal
          modello  predisposto  dall'Amministrazione   postale,   con
          l'aggiunta del numero di registro cronologico. 
              2.  Per  le  notificazioni  di  atti  effettuate  prima
          dell'iscrizione  a  ruolo  della  causa  o   del   deposito
          dell'atto  introduttivo  della   procedura,   l'avviso   di
          ricevimento deve indicare come mittente la parte istante  e
          il suo procuratore;  per  le  notificazioni  effettuate  in
          corso  di  procedimento,  l'avviso  deve   indicare   anche
          l'ufficio giudiziario e, quando esiste,  la  sezione  dello
          stesso. 
              3. Per il perfezionamento  della  notificazione  e  per
          tutto  quanto  non  previsto  dal  presente  articolo,   si
          applicano, per quanto possibile, gli articoli 4 e  seguenti
          della legge 20 novembre 1982, n. 890. 
              3-bis. Il notificante di cui all'art.  1°  che  intenda
          avvalersi delle facolta' previste dalla presente legge puo'
          anche   servirsi   delle   procedure   informatiche,   gia'
          disciplinate dal decreto legislativo 23  gennaio  2002,  n.
          10, e dal testo unico di  cui  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In tal caso: 
                a) il notificante esegue la notificazione di atti  in
          materia    civile,    amministrativa    e    stragiudiziale
          trasmettendoli  per  via  telematica  all'ufficio  postale,
          sottoscritti con firma digitale, completi  della  relazione
          di notificazione e del numero di  registro  cronologico  di
          cui all'art. 8; 
                b)  l'ufficio   postale   trae   dall'atto   ricevuto
          telematicamente  un  originale  e  la  copia  su   supporto
          cartaceo, apponendo in  calce  agli  stessi  il  timbro  di
          vidimazione. L'ufficio postale compila, quindi, le buste ed
          i moduli di cui all'art. 2 e, inserita la copia o le  copie
          nella busta, provvede alla spedizione per  la  notifica  al
          destinatario, restituendo all'avvocato notificante,  sempre
          a  mezzo  del  servizio  postale,   l'originale   dell'atto
          vidimato, con la relazione di notificazione; 
                c) su espressa richiesta  dell'avvocato  notificante,
          formulata con la trasmissione dell'atto, l'ufficio  postale
          da  conferma  in  via  telematica  dell'avvenuta   consegna
          dell'atto.» 
              «Art. 4. 1. L'avvocato o il procuratore legale,  munito
          della procura e dell'autorizzazione di cui all'art. 1, puo'
          eseguire notificazioni in materia civile, amministrativa  e
          stragiudiziale, direttamente, mediante  consegna  di  copia
          dell'atto nel domicilio del destinatario, nel caso  in  cui
          il destinatario sia altro avvocato  o  procuratore  legale,
          che abbia la qualita' di domiciliatario di una parte e  che
          sia iscritto nello stesso albo del notificante. 
              2. Nel caso di cui al comma 1, l'originale e  la  copia
          dell'atto devono essere previamente vidimati e  datati  dal
          consiglio  dell'ordine   nel   cui   albo   entrambi   sono
          iscritti.». 
              - Per il testo dell'art. 170 del  codice  di  procedura
          civile si veda nelle note all'art. 13.