Art. 19 
 
   Disposizioni particolari per la fase delle indagini preliminari 
 
  1. Nelle indagini preliminari le comunicazioni  tra  l'ufficio  del
pubblico ministero e gli ufficiali ed agenti di  polizia  giudiziaria
avvengono su canale sicuro protetto da un meccanismo di  crittografia
secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 
  2. Le specifiche tecniche assicurano l'identificazione  dell'autore
dell'accesso e la  tracciabilita'  delle  relative  attivita',  anche
mediante l'utilizzo di  misure  di  sicurezza  ulteriori  rispetto  a
quelle previste dal disciplinare tecnico di cui  all'allegato  B  del
codice in materia di protezione dei dati personali. 
  3. Per le comunicazioni di atti e documenti del procedimento di cui
al comma 1 sono utilizzati i gestori di posta elettronica certificata
delle  forze  di  polizia.  Gli  indirizzi   di   posta   elettronica
certificata sono resi disponibili unicamente  agli  utenti  abilitati
sulla base delle specifiche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 
  4. Alle comunicazioni previste dal presente articolo si  applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 16, commi 1,  2,
3, 4 e 5, e dell'articolo 20. 
  5. L'atto del processo in forma di documento informatico  e'  privo
di elementi attivi ed e' redatto dalle forze di polizia  nei  formati
previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai  sensi  dell'articolo
34; le informazioni strutturate  sono  in  formato  XML,  secondo  le
specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.  L'atto  del
processo, protetto da meccanismi di crittografia, e' sottoscritto con
firma digitale. Si applicano, in quanto  compatibili,  l'articolo  14
del presente decreto,  nonche'  gli  articoli  20  e  21  del  codice
dell'amministrazione digitale . 
  6. La comunicazione degli atti del processo alle forze di  polizia,
successivamente al deposito previsto dall'articolo 15, e'  effettuata
per  estratto  con  contestuale  messa   a   disposizione   dell'atto
integrale, protetto da meccanismo di crittografia, in  apposita  area
riservata all'interno del dominio giustizia, accessibile  solo  dagli
appartenenti alle forze di polizia legittimati, secondo le specifiche
tecniche stabilite ai sensi  dell'articolo  34  e  nel  rispetto  dei
requisiti di sicurezza di cui all'articolo 26. 
  7. Per la gestione  del  fascicolo  informatico  si  applicano,  in
quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 9, commi da 1
a 5. Agli atti contenuti nel fascicolo informatico, custodito in  una
sezione distinta del  sistema  documentale  di  cui  all'articolo  9,
protetta da un  meccanismo  di  crittografia  secondo  le  specifiche
tecniche  stabilite  ai  sensi  dell'articolo   34,   hanno   accesso
unicamente i soggetti abilitati interni appositamente abilitati. Alla
conclusione delle indagini preliminari, e in ogni altro caso  in  cui
il fascicolo o parte di  esso  deve  essere  consultato  da  soggetti
abilitati esterni o da utenti privati,  questi  accedono  alla  copia
resa disponibile mediante il  punto  di  accesso  e  il  portale  dei
servizi telematici, secondo quanto previsto al capo IV. 
  8. Per la trasmissione telematica dei flussi informativi  sintetici
delle  notizie  di  reato  e  dei  relativi  esiti  tra   il   Centro
Elaborazione Dati del Servizio per il Sistema Informativo Interforze,
di cui  all'articolo  8,  della  legge  1°  aprile  1981,  n.  121  e
successive modifiche ed integrazioni, e il sistema dei registri delle
notizie di reato delle Procure della Repubblica  sono  utilizzate  le
infrastrutture di connettivita' delle pubbliche  amministrazioni  che
consentono una interconnessione tra le  Amministrazioni,  secondo  le
specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. Il canale di
comunicazione e' protetto con le modalita' di cui al comma 1. 
  9. Per assicurare la massima riservatezza della fase delle indagini
preliminari la base di dati  dei  registri  di  cui  al  comma  8  e'
custodita, con le speciali misure di cui al  comma  2,  separatamente
rispetto a quella relativa ai  procedimenti  per  i  quali  e'  stato
emesso uno degli atti di cui all'articolo 60, del codice di procedura
penale, in infrastrutture  informatiche  di  livello  distrettuale  o
interdistrettuale  individuate  dal  responsabile   per   i   sistemi
informativi automatizzati. I compiti di vigilanza sulle procedure  di
sicurezza adottate sulla base dati prevista dal presente  comma  sono
svolti dal Procuratore della Repubblica presso  il  Tribunale  e  dal
Procuratore generale della Repubblica  presso  la  Corte  di  appello
competenti in relazione all'ufficio giudiziario  titolare  dei  dati,
avvalendosi del personale tecnico individuato dal responsabile per  i
sistemi informativi automatizzati. 
 
          Note all'art. 19: 
              - Si riporta il testo degli articoli 20 e 21 del citato
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: 
              «Art. 20(Documento  informatico).  -  1.  Il  documento
          informatico  da  chiunque  formato,  la  memorizzazione  su
          supporto  informatico  e  la  trasmissione  con   strumenti
          telematici conformi alle regole tecniche di cui all'art. 71
          sono validi e rilevanti agli effetti  di  legge,  ai  sensi
          delle disposizioni del presente codice. 
              1-bis.  L'idoneita'   del   documento   informatico   a
          soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore
          probatorio sono liberamente valutabili in giudizio,  tenuto
          conto delle  sue  caratteristiche  oggettive  di  qualita',
          sicurezza, integrita' ed immodificabilita', fermo  restando
          quanto disposto dall'art. 21. 
              2. 
              3.  Le  regole  tecniche  per  la  formazione,  per  la
          trasmissione, la conservazione, la copia, la  duplicazione,
          la riproduzione e la validazione  temporale  dei  documenti
          informatici, nonche'  quelle  in  materia  di  generazione,
          apposizione  e  verifica  di  qualsiasi   tipo   di   firma
          elettronica avanzata, sono stabilite ai sensi dell'art. 71.
          La data e l'ora di  formazione  del  documento  informatico
          sono opponibili ai terzi se  apposte  in  conformita'  alle
          regole tecniche sulla validazione temporale. 
              4. Con le medesime regole  tecniche  sono  definite  le
          misure  tecniche,  organizzative  e  gestionali   volte   a
          garantire l'integrita', la disponibilita' e la riservatezza
          delle informazioni contenute nel documento informatico. 
              5. Restano ferme le disposizioni di legge in materia di
          protezione dei dati personali. 
              5-bis. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di
          documenti previsti dalla legislazione vigente si  intendono
          soddisfatti a  tutti  gli  effetti  di  legge  a  mezzo  di
          documenti informatici,  se  le  procedure  utilizzate  sono
          conformi alle regole tecniche dettate  ai  sensi  dell'art.
          71.». 
              «Art. 21(Documento informatico sottoscritto  con  firma
          elettronica). - 1. Il documento informatico, cui e' apposta
          una firma elettronica, sul piano probatorio e'  liberamente
          valutabile   in   giudizio,   tenuto   conto   delle    sue
          caratteristiche   oggettive   di    qualita',    sicurezza,
          integrita' e immodificabilita'. 
              2. Il  documento  informatico  sottoscritto  con  firma
          elettronica avanzata, qualificata o digitale,  formato  nel
          rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 20, comma 3,
          che    garantiscano    l'identificabilita'     dell'autore,
          l'integrita'  e  l'immodificabilita'  del   documento,   ha
          l'efficacia prevista  dall'art.  2702  del  codice  civile.
          L'utilizzo   del   dispositivo   di   firma   si    presume
          riconducibile al  titolare,  salvo  che  questi  dia  prova
          contraria. 
              2-bis. Salvo quanto previsto dall'art. 25, le scritture
          private di cui all'art. 1350, primo comma, numeri  da  1  a
          12, del codice civile, se fatte con documento  informatico,
          sono  sottoscritte,  a  pena   di   nullita',   con   firma
          elettronica qualificata o con firma digitale. 
              3. L'apposizione ad un  documento  informatico  di  una
          firma digitale o di un  altro  tipo  di  firma  elettronica
          qualificata basata su un certificato elettronico  revocato,
          scaduto o sospeso equivale  a  mancata  sottoscrizione.  La
          revoca o la sospensione, comunque motivate,  hanno  effetto
          dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante,  o
          chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era gia'
          a conoscenza di tutte le parti interessate. 
              4. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano
          anche se la firma elettronica e' basata su  un  certificato
          qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno
          Stato non facente parte dell'Unione europea, quando ricorre
          una delle seguenti condizioni: 
                a) il certificatore possiede i requisiti di cui  alla
          direttiva 1999/93/CE del 13 dicembre  1999  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, ed e'  accreditato  in  uno  Stato
          membro; 
                b) il certificato  qualificato  e'  garantito  da  un
          certificatore stabilito nella Unione europea,  in  possesso
          dei requisiti di cui alla medesima direttiva; 
                c) il certificato qualificato, o il certificatore, e'
          riconosciuto  in  forza  di   un   accordo   bilaterale   o
          multilaterale  tra  l'Unione  europea  e  Paesi   terzi   o
          organizzazioni internazionali. 
              5.  Gli  obblighi   fiscali   relativi   ai   documenti
          informatici ed alla loro riproduzione su  diversi  tipi  di
          supporto sono assolti secondo le modalita' definite con uno
          o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sentito  il  Ministro  delegato  per  l'innovazione  e   le
          tecnologie.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 1° aprile
          1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione  della
          pubblica sicurezza.): 
              «Art. 8 (Istituzione del Centro elaborazione  dati).  -
          E' istituito presso il Ministero dell'interno,  nell'ambito
          dell'ufficio  di  cui  alla  lettera  c)  del  primo  comma
          dell'art. 5, il Centro elaborazione dati, per  la  raccolta
          delle informazioni e dei dati di cui  all'art.  6,  lettera
          a), e all'art. 7. 
              Il  Centro  provvede   alla   raccolta,   elaborazione,
          classificazione e  conservazione  negli  archivi  magnetici
          delle  informazioni  e   dei   dati   nonche'   alla   loro
          comunicazione ai soggetti autorizzati,  indicati  nell'art.
          9, secondo i criteri e le norme tecniche fissati  ai  sensi
          del comma seguente. 
              Con decreto del Ministro dell'interno e' costituita una
          commissione tecnica, presieduta  dal  funzionario  preposto
          all'ufficio  di  cui  alla  lettera  c)  del  primo   comma
          dell'art. 5, per la fissazione dei criteri  e  delle  norme
          tecniche per  l'espletamento  da  parte  del  Centro  delle
          operazioni di cui al comma precedente e  per  il  controllo
          tecnico sull'osservanza di tali criteri e  norme  da  parte
          del personale operante presso il Centro stesso. I criteri e
          le  norme  tecniche  predetti   divengono   esecutivi   con
          l'approvazione del Ministro dell'interno.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  60  del  codice  di
          procedura penale (Assunzione della qualita' di imputato): 
              «Art. 60(Assunzione della qualita' di imputato).  -  1.
          Assume la qualita' di imputato la  persona  alla  quale  e'
          attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio di
          giudizio immediato,  di  decreto  penale  di  condanna,  di
          applicazione della pena a norma dell'art. 447 comma 1,  nel
          decreto di citazione diretta  a  giudizio  e  nel  giudizio
          direttissimo. 
              2. La qualita' di imputato si conserva in ogni stato  e
          grado del processo, sino a che  non  sia  piu'  soggetta  a
          impugnazione la sentenza di  non  luogo  a  procedere,  sia
          divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento  o  di
          condanna o sia divenuto  esecutivo  il  decreto  penale  di
          condanna. 
              3. La qualita' di  imputato  si  riassume  in  caso  di
          revoca della sentenza di non luogo a  procedere  e  qualora
          sia disposta la revisione del processo.».