Art. 21 
 
              Richiesta delle copie di atti e documenti 
 
  1. Il rilascio  della  copia  di  atti  e  documenti  del  processo
avviene, previa verifica del regolare pagamento dei diritti previsti,
tramite invio all'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  del
richiedente,  secondo  le  specifiche  tecniche  stabilite  ai  sensi
dell'articolo 34. 
  2. L'atto o il documento che contiene dati sensibili  o  di  grandi
dimensioni e' messo a disposizione nell'apposita area del portale dei
servizi telematici, nel rispetto dei requisiti di sicurezza stabiliti
ai sensi dell'articolo 34. 
  3. Nel caso di richiesta  di  copia  informatica,  anche  parziale,
conforme al documento originale in formato cartaceo,  il  cancelliere
ne attesta  la  conformita'  all'originale  sottoscrivendola  con  la
propria firma digitale.