Art. 10
Avvertenze
1. Laddove cio' risulti opportuno per la sicurezza dell'uso, le
avvertenze indicano, conformemente alle prescrizioni di cui
all'articolo 9, comma 2, le opportune restrizioni relative agli
utilizzatori, conformemente all'allegato V, parte A. Per quanto
riguarda le categorie di giocattoli di cui all'allegato V, parte B,
vanno utilizzate le avvertenze ivi elencate. Le avvertenze di cui ai
punti da 2 a 10 della parte B dell'allegato V vanno utilizzate nella
versione ivi figurante.
2. I giocattoli non devono recare una o piu' delle avvertenze
specifiche di cui alla parte B dell'allegato V, qualora esse
contraddicano l'uso al quale e' destinato il giocattolo, quale
determinato in base alla sua funzione, alle sue dimensioni e alle sue
caratteristiche.
3. Il fabbricante appone le avvertenze in modo chiaramente visibile
e facilmente leggibile, facilmente comprensibile ed accurato sul
giocattolo, su un'etichetta o sull'imballaggio, nonche', se del caso,
sulle istruzioni per l'uso di cui e' corredato. Per i giocattoli di
piccole dimensioni venduti senza imballaggio, le avvertenze
appropriate sono apposte sul giocattolo stesso.
4. Le avvertenze, che determinano la decisione di acquistare il
giocattolo, quali quelle che precisano l'eta' minima e l'eta' massima
degli utilizzatori e le altre avvertenze applicabili di cui
all'allegato V, devono figurare sull'imballaggio destinato al
consumatore o essere altrimenti chiaramente visibili al consumatore
prima dell'acquisto, anche nelle ipotesi di acquisto per via
telematica.
5. Le avvertenze e le istruzioni di sicurezza devono essere redatte
almeno in lingua italiana. Le avvertenze sono precedute dalla parola:
«Attenzione» o dalla parola: «Avvertenza» o: «Avvertenze» a seconda
dei casi.