Art. 12
Obiezione formale ad una norma armonizzata
1. Il Ministero dello sviluppo economico, qualora ritenga che,
anche a seguito di segnalazione di altri Ministeri o di parti
interessate, una norma armonizzata non soddisfi pienamente i
requisiti essenziali di sicurezza di cui all'articolo 9 e dei
requisiti specifici di sicurezza di cui all'allegato II, sottopone la
questione al comitato istituito ai sensi dell'articolo 5 della
direttiva 98/34/CE presentando le proprie motivazioni.
Note all'art. 12:
Per i riferimenti della direttiva 98/34/CE si vedano le
note all'art. 2.