Art. 12 
 
 
             Obiezione formale ad una norma armonizzata 
 
  1. Il Ministero dello  sviluppo  economico,  qualora  ritenga  che,
anche a seguito  di  segnalazione  di  altri  Ministeri  o  di  parti
interessate,  una  norma  armonizzata  non  soddisfi   pienamente   i
requisiti essenziali  di  sicurezza  di  cui  all'articolo  9  e  dei
requisiti specifici di sicurezza di cui all'allegato II, sottopone la
questione al  comitato  istituito  ai  sensi  dell'articolo  5  della
direttiva 98/34/CE presentando le proprie motivazioni. 
 
          Note all'art. 12: 
              Per i riferimenti della direttiva 98/34/CE si vedano le
          note all'art. 2.