Art. 14
Marcatura CE
1. I giocattoli prima di essere immessi sul mercato devono recare
la marcatura CE. I giocattoli che recano la marcatura CE si presumono
conformi al presente decreto.
2. La marcatura CE e' soggetta ai principi generali di cui
all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.
3. I giocattoli che non recano la marcatura CE o che non sono
altrimenti conformi al presente decreto possono essere presentati ed
utilizzati in occasione di fiere ed esposizioni, purche'
un'indicazione chiara precisi che il giocattolo non e' conforme al
presente decreto e che non saranno messi a disposizione sul mercato
comunitario prima di essere resi conformi.
4. La marcatura CE e' apposta in modo visibile, leggibile e
indelebile sul giocattolo o su un'etichetta affissa o
sull'imballaggio. Nel caso di giocattoli di piccole dimensioni o
costituiti da piccole parti la marcatura CE puo' essere apposta su
un'etichetta oppure su un foglio informativo. Qualora cio' risulti
tecnicamente impossibile, nel caso di giocattoli venduti in
espositori e a condizione che l'espositore sia stato inizialmente
utilizzato come imballaggio per i giocattoli, la marcatura CE deve
essere affissa sull'espositore stesso. Qualora non sia visibile
dall'esterno dell'imballaggio, la marcatura CE va apposta almeno
sull'imballaggio.
5. La marcatura CE puo' essere seguita da un pittogramma o da
qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o un impiego
particolare.
Note all'art. 14:
Per i riferimenti del regolamento (CE) n.765/2008 si
vedano le note alle premesse.