Art. 9
Requisiti essenziali di sicurezza
1. I giocattoli immessi sul mercato devono essere conformi ai
requisiti essenziali di sicurezza prescritti dal comma 2 del presente
articolo, nonche' ai requisiti specifici di sicurezza di cui
all'allegato II.
2. I giocattoli, comprese le sostanze chimiche che contengono, non
devono compromettere la sicurezza o la salute dell'utilizzatore o dei
terzi, quando sono utilizzati conformemente alla loro destinazione o
quando ne e' fatto un uso prevedibile in considerazione del
comportamento abituale dei bambini. Si deve tenere conto
dell'abilita' degli utilizzatori e, se del caso, di chi effettua la
sorveglianza, in particolare per quanto riguarda i giocattoli che
sono destinati ai bambini di eta' inferiore a 36 mesi o ad altri
gruppi di eta'.
3. Le avvertenze di cui all'articolo 10, nonche' le istruzioni per
l'uso di cui i giocattoli sono corredati, richiamano l'attenzione
degli utilizzatori o di chi effettua la sorveglianza sui pertinenti
pericoli e sui rischi di danno che l'uso dei giocattoli comporta e
sul modo di evitare tali rischi e pericoli.
4. I giocattoli immessi sul mercato devono essere conformi ai
requisiti essenziali di sicurezza per tutta la durata di impiego
prevedibile e normale dei giocattoli stessi.