Art. 21 
 
                             Passaporti 
 
  1. Il capo dell'ufficio  consolare  rilascia,  rinnova,  ritira  il
passaporto e ne estende la validita'. 
  2. Se  emergono  dubbi  sulla  cittadinanza  o  sull'identita'  del
titolare di un passaporto, o di chi ne ha chiesto il rilascio, ovvero
negli  altri  casi  previsti  dalla  normativa   vigente,   il   capo
dell'ufficio consolare, mediante apposito decreto, puo' circoscrivere
a determinati  Stati  la  validita'  territoriale  del  passaporto  e
limitarne la validita' temporale per un periodo non superiore  a  sei
mesi, eventualmente prorogabile di altri  sei  mesi,  in  attesa  dei
necessari accertamenti. 
  3. Venute meno le motivazioni che ne hanno determinato  l'adozione,
i decreti di cui al comma 2 sono revocati.