Art. 22 
 
 
                          Carte d'identita' 
 
  1. Il capo dell'ufficio consolare rilascia le carte d'identita'  ai
cittadini  residenti  nella  circoscrizione  consolare   e   iscritti
all'AIRE. Ne estende, altresi', la  validita'  agli  aventi  diritto,
secondo quanto previsto dalla vigente legislazione nazionale.