Art. 23 
 
 
   Fondo perequativo per le province e per le citta' metropolitane 
 
   1. Il Fondo perequativo di cui all'articolo 13 del citato  decreto
legislativo n. 23 del 2011 e' alimentato, per le province  e  per  le
citta' metropolitane, dalla quota del gettito della compartecipazione
provinciale all'IRPEF di cui all'articolo 18 del presente decreto non
devoluto alle province e alle  citta'  metropolitane  competenti  per
territorio. Tale fondo e' articolato  in  due  componenti,  la  prima
delle quali riguarda le funzioni fondamentali delle province e  delle
citta' metropolitane, la seconda le  funzioni  non  fondamentali.  Le
predette quote sono divise in corrispondenza della determinazione dei
fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali e riviste  in
funzione della loro dinamica. Per quanto attiene  alle  funzioni  non
fondamentali,  la  perequazione  delle  capacita'  fiscali  non  deve
alterare la graduatoria dei territori in termini di capacita' fiscale
per abitante. 
  2. Ai sensi dell'articolo 13 della citata legge  n.  42  del  2009,
sono istituiti nel bilancio delle regioni  a  statuto  ordinario  due
fondi, uno a favore dei comuni, l'altro a  favore  delle  province  e
delle citta' metropolitane, alimentati dal  fondo  perequativo  dello
Stato di cui al presente articolo. 
 
          Note all'art. 23: 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 13  del  citato
          decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23: 
              «Art. 13 (Fondo perequativo per comuni e  province).  -
          1. Per il finanziamento delle  spese  dei  comuni  e  delle
          province, successivo  alla  determinazione  dei  fabbisogni
          standard collegati alle spese per le funzioni fondamentali,
          e' istituito nel bilancio dello Stato un fondo perequativo,
          con indicazione separata degli stanziamenti per i comuni  e
          degli stanziamenti per le province, a  titolo  di  concorso
          per il finanziamento delle funzioni da loro svolte.  Previa
          intesa  sancita  in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali, con decreto del Presidente del  Consiglio
          dei Ministri, su proposta del Ministro per i  rapporti  con
          le regioni e per la coesione territoriale  e  del  Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle   finanze,   sono   stabilite,   salvaguardando    la
          neutralita' finanziaria per il bilancio dello  Stato  e  in
          conformita' con l'art. 13 della legge 5 maggio 2009, n. 42,
          le modalita' di alimentazione e di riparto  del  fondo.  Il
          fondo perequativo a favore  dei  comuni  e'  alimentato  da
          quote del gettito dei tributi di cui all'art. 2, commi 1  e
          2, e dalla compartecipazione prevista dall'art. 7, comma 2.
          Tale fondo e' articolato in due componenti, la prima  delle
          quali riguarda le  funzioni  fondamentali  dei  comuni,  la
          seconda le funzioni non  fondamentali.  Le  predette  quote
          sono divise  in  corrispondenza  della  determinazione  dei
          fabbisogni standard relativi alle funzioni  fondamentali  e
          riviste in funzione della loro dinamica.». 
              - Per il testo vigente dell'art. 13, della citata legge
          5 maggio 2009, n. 42, si vedano le note all'art. 21.