Art. 24 Sistema finanziario delle citta' metropolitane 1. In attuazione dell'articolo 15 della citata legge n. 42 del 2009, alle citta' metropolitane sono attribuiti, a partire dalla data di insediamento dei rispettivi organi, il sistema finanziario e il patrimonio delle province soppresse a norma dell'articolo 23, comma 8, della medesima legge. 2. Sono attribuite alle citta' metropolitane, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, le seguenti fonti di entrata: a) una compartecipazione al gettito dell'IRPEF prodotto sul territorio della citta' metropolitana; b) una compartecipazione alla tassa automobilistica regionale, stabilita dalla regione secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 2; c) l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, conformemente a quanto previsto dall'articolo 17; d) l'IPT, conformemente a quanto previsto dall'articolo 17; e) i tributi di cui all'articolo 20. 3. Le fonti di entrata di cui al comma 2 finanziano: a) le funzioni fondamentali della citta' metropolitana gia' attribuite alla provincia; b) la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali; c) la strutturazione di sistemi di coordinati di gestione dei servizi pubblici; d) la promozione ed il coordinamento dello sviluppo economico e sociale; e) le altre funzioni delle citta' metropolitane. 4. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, e' altresi' attribuita alle citta' metropolitane la facolta' di istituire un'addizionale sui diritti di imbarco portuali ed aeroportuali; 5. La regione puo' attribuire alla citta' metropolitana la facolta' di istituire l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili solo ove l'abbia soppressa ai sensi dell'articolo 8. 6. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della citata legge n. 400 del 1988, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, e' disciplinata l'imposta di scopo delle citta' metropolitane, individuando i particolari scopi istituzionali in relazione ai quali la predetta imposta puo' essere istituita e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 23 del 2011. 7. Con la legge di stabilita', ovvero con disegno di legge ad essa collegato, puo' essere adeguata l'autonomia di entrata delle citta' metropolitane, in misura corrispondente alla complessita' delle funzioni attribuite, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. 8. In caso di trasferimento di funzioni da altri enti territoriali in base alla normativa vigente e' conferita alle citta' metropolitane, in attuazione dell'articolo 15 della citata legge n. 42 del 2009, una corrispondente maggiore autonomia di entrata con conseguente definanziamento degli enti territoriali le cui funzioni sono state trasferite. 9. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui sono attribuite a ciascuna citta' metropolitana le proprie fonti di entrata assicura l'armonizzazione di tali fonti di entrata con il sistema perequativo e con il fondo di riequilibrio. 10. Dal presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Note all'art. 24: - Si riporta il testo vigente dell'art. 15, della citata legge 5 maggio 2009, n. 42: «Art. 15 (Finanziamento delle citta' metropolitane). - 1. Con specifico decreto legislativo, adottato in base all' art. 2 e in coerenza con i principi di cui agli articoli 11, 12 e 13, e' assicurato il finanziamento delle funzioni delle citta' metropolitane mediante l'attribuzione ad esse dell'autonomia impositiva corrispondente alle funzioni esercitate dagli altri enti territoriali e il contestuale definanziamento nei confronti degli enti locali le cui funzioni sono trasferite, anche attraverso l'attribuzione di specifici tributi, in modo da garantire loro una piu' ampia autonomia di entrata e di spesa in misura corrispondente alla complessita' delle medesime funzioni. Il medesimo decreto legislativo assegna alle citta' metropolitane tributi ed entrate propri, anche diversi da quelli assegnati ai comuni, nonche' disciplina la facolta' delle citta' metropolitane di applicare tributi in relazione al finanziamento delle spese riconducibili all'esercizio delle loro funzioni fondamentali, fermo restando quanto previsto dall' art. 12, comma 1, lettera d).». - Il testo dell'art. 23, comma 8, della citata legge n.42 del 2009, e' il seguente: «8. La provincia di riferimento cessa di esistere e sono soppressi tutti i relativi organi a decorrere dalla data di insediamento degli organi della citta' metropolitana, individuati dalla legge di cui al comma 1, che provvede altresi' a disciplinare il trasferimento delle funzioni e delle risorse umane, strumentali e finanziarie inerenti alle funzioni trasferite e a dare attuazione alle nuove perimetrazioni stabilite ai sensi del presente articolo. Lo statuto definitivo della citta' metropolitana e' adottato dai competenti organi entro sei mesi dalla data del loro insediamento in base alla legge di cui al comma 1.». - Per il testo vigente dell'art. 17, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'art. 6 del citato decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 si vedano le note all'art. 20.