Art. 24 
 
 
           Sistema finanziario delle citta' metropolitane 
 
   1. In attuazione dell'articolo 15 della citata  legge  n.  42  del
2009, alle citta' metropolitane sono attribuiti, a partire dalla data
di insediamento dei rispettivi organi, il sistema  finanziario  e  il
patrimonio delle province soppresse a norma dell'articolo  23,  comma
8, della medesima legge. 
  2. Sono attribuite alle citta' metropolitane, con apposito  decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa  con  la  Conferenza
unificata, le seguenti fonti di entrata: 
    a) una  compartecipazione  al  gettito  dell'IRPEF  prodotto  sul
territorio della citta' metropolitana; 
    b) una compartecipazione alla  tassa  automobilistica  regionale,
stabilita dalla regione secondo  quanto  previsto  dall'articolo  19,
comma 2; 
    c) l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile
derivante  dalla  circolazione  dei  veicoli  a  motore,  esclusi   i
ciclomotori, conformemente a quanto previsto dall'articolo 17; 
    d) l'IPT, conformemente a quanto previsto dall'articolo 17; 
    e) i tributi di cui all'articolo 20. 
  3. Le fonti di entrata di cui al comma 2 finanziano: 
    a) le  funzioni  fondamentali  della  citta'  metropolitana  gia'
attribuite alla provincia; 
    b)  la  pianificazione  territoriale  generale   e   delle   reti
infrastrutturali; 
    c) la strutturazione di sistemi di  coordinati  di  gestione  dei
servizi pubblici; 
    d) la promozione ed il coordinamento dello sviluppo  economico  e
sociale; 
    e) le altre funzioni delle citta' metropolitane. 
  4. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di  cui
al comma 2, e'  altresi'  attribuita  alle  citta'  metropolitane  la
facolta' di istituire un'addizionale sui diritti di imbarco  portuali
ed aeroportuali; 
  5. La regione puo' attribuire alla citta' metropolitana la facolta'
di istituire l'imposta sulle emissioni sonore degli  aeromobili  solo
ove l'abbia soppressa ai sensi dell'articolo 8. 
  6. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma  2,
della citata legge n.  400  del  1988,  d'intesa  con  la  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie  locali,  entro  un  anno  dall'entrata  in
vigore del presente decreto, e' disciplinata l'imposta di scopo delle
citta' metropolitane, individuando i particolari scopi  istituzionali
in relazione ai quali la predetta imposta puo' essere istituita e nel
rispetto di  quanto  previsto  dall'articolo  6  del  citato  decreto
legislativo n. 23 del 2011. 
  7. Con la legge di stabilita', ovvero con disegno di legge ad  essa
collegato, puo' essere adeguata l'autonomia di entrata  delle  citta'
metropolitane,  in  misura  corrispondente  alla  complessita'  delle
funzioni  attribuite,  nel  rispetto  degli  obiettivi   di   finanza
pubblica. 
  8. In caso di trasferimento di funzioni da altri enti  territoriali
in  base  alla   normativa   vigente   e'   conferita   alle   citta'
metropolitane, in attuazione dell'articolo 15 della citata  legge  n.
42 del 2009, una corrispondente maggiore  autonomia  di  entrata  con
conseguente definanziamento degli enti territoriali le  cui  funzioni
sono state trasferite. 
  9. Il decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  con  cui
sono attribuite a ciascuna citta' metropolitana le proprie  fonti  di
entrata assicura l'armonizzazione di tali fonti  di  entrata  con  il
sistema perequativo e con il fondo di riequilibrio. 
  10. Dal presente articolo non possono  derivare  nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 24: 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dell'art.  15,  della
          citata legge 5 maggio 2009, n. 42: 
              «Art. 15 (Finanziamento delle citta' metropolitane).  -
          1. Con specifico decreto legislativo, adottato in base all'
          art. 2 e in coerenza con i principi di  cui  agli  articoli
          11, 12 e 13, e' assicurato il finanziamento delle  funzioni
          delle citta' metropolitane mediante l'attribuzione ad  esse
          dell'autonomia  impositiva  corrispondente  alle   funzioni
          esercitate dagli altri enti territoriali e  il  contestuale
          definanziamento nei confronti  degli  enti  locali  le  cui
          funzioni sono trasferite, anche  attraverso  l'attribuzione
          di specifici tributi, in modo da garantire  loro  una  piu'
          ampia  autonomia  di  entrata  e   di   spesa   in   misura
          corrispondente alla complessita' delle  medesime  funzioni.
          Il  medesimo  decreto  legislativo  assegna   alle   citta'
          metropolitane tributi ed entrate propri, anche  diversi  da
          quelli assegnati ai comuni, nonche' disciplina la  facolta'
          delle  citta'  metropolitane  di   applicare   tributi   in
          relazione  al  finanziamento  delle   spese   riconducibili
          all'esercizio  delle  loro  funzioni  fondamentali,   fermo
          restando quanto previsto dall' art. 12,  comma  1,  lettera
          d).». 
              - Il testo dell'art. 23, comma 8,  della  citata  legge
          n.42 del 2009, e' il seguente: 
              «8. La provincia di riferimento  cessa  di  esistere  e
          sono soppressi tutti i relativi organi  a  decorrere  dalla
          data   di   insediamento   degli   organi   della    citta'
          metropolitana, individuati dalla legge di cui al  comma  1,
          che provvede altresi' a disciplinare il trasferimento delle
          funzioni e delle risorse umane, strumentali  e  finanziarie
          inerenti alle funzioni trasferite e a dare attuazione  alle
          nuove  perimetrazioni  stabilite  ai  sensi  del   presente
          articolo. Lo statuto definitivo della citta'  metropolitana
          e' adottato dai competenti organi entro sei mesi dalla data
          del loro insediamento in base alla legge di  cui  al  comma
          1.». 
              - Per il testo vigente dell'art. 17, della citata legge
          23 agosto 1988, n. 400 e dell'art.  6  del  citato  decreto
          legislativo 14 marzo 2011, n. 23 si vedano le note all'art.
          20.