Art. 39 
 
 
                           Interconnettori 
 
  1. All'articolo 1-quinquies, comma 6, del decreto-legge  29  agosto
2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge  27  ottobre
2003, n. 290, le parole: "L'esenzione e' accordata,  caso  per  caso,
per un periodo compreso tra dieci e venti anni dalla data di  entrata
in esercizio delle nuove linee, e per una quota compresa fra il 50  e
l'80 per cento delle nuove capacita'  di  trasporto  realizzate,  dal
Ministero   delle   attivita'   produttive,   sentito    il    parere
dell'Autorita' per l'energia elettrica e  il  gas."  sono  sostituite
dalle  seguenti:  "L'esenzione  e'  accordata  dal  Ministero   dello
sviluppo economico, sentito il parere  dell'Autorita'  per  l'energia
elettrica e il gas, per un  periodo  e  per  una  quota  delle  nuove
capacita' di trasmissione realizzate da valutarsi caso per caso.". 
  2.  L'esenzione  dalla  disciplina  di  accesso  a  terzi  di   cui
all'articolo 1-quinquies, comma 6, del decreto-legge 29 agosto  2003,
n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  ottobre  2003,
n. 290, e' rilasciata ai soggetti che  realizzano  a  proprio  carico
nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di
altri Stati membri, indipendentemente dal livello di tensione. 
  3. La concessione di una esenzione dalla disciplina che prevede  il
diritto di accesso dei terzi, perde effetto due  anni  dopo  la  data
della relativa concessione, qualora, alla scadenza di  tale  termine,
la costruzione dell'infrastruttura non sia ancora iniziata, e  cinque
anni dopo la data della relativa concessione, qualora  alla  scadenza
di tale termine l'infrastruttura non sia ancora operativa, a meno che
il Ministero dello  sviluppo  economico,  previa  approvazione  della
Commissione europea, non riconosca che il ritardo e' dovuto  a  gravi
ostacoli che esulano dal controllo del  soggetto  cui  la  deroga  e'
concessa. 
  4. Il Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto  adegua
le disposizioni per il rilascio dell'esenzione  dalla  disciplina  di
accesso a terzi ai nuovi  interconnettori,  nel  rispetto  di  quanto
disposto ai commi 1, 2 e  3,  prevedendo  altresi'  che  il  rilascio
dell'esenzione sia subordinato al raggiungimento di un accordo con il
Paese membro interessato. 
  5.  Ai  fini  di  garantire  la  sicurezza  del  sistema  elettrico
nazionale, assicurando nel contempo la equa partecipazione degli enti
territoriali al  procedimento  di  autorizzazione  delle  opere,  gli
interventi di riclassamento fino  a  380  kV  degli  elettrodotti  di
interconnessione  con  l'estero   facenti   parte   della   rete   di
trasmissione  nazionale  sono  realizzabili  mediante  la   procedura
semplificata di cui all'articolo 1-sexies, commi 4-sexies e  seguenti
del  decreto-legge  29  agosto   2003,   n.   239,   convertito   con
modificazioni dalla legge  27  ottobre  2003,  n.  290  e  successive
modificazioni,  limitatamente  alla  connessione  tra  il  territorio
estero e il primo nodo  utile,  anche  se  necessitante  di  adeguati
potenziamenti,  in  territorio  nazionale.  La  connessione  tra   il
predetto primo nodo utile e il  resto  del  territorio  nazionale  e'
assoggettato al regime autorizzativo previsto per gli  interventi  di
sviluppo inseriti nel Piano decennale di sviluppo della rete. 
 
          Note all'art. 39: 
              Il testo dell'articolo 1-quinquies e 1-sexies, comma 6,
          del decreto-legge 29 agosto  2003,  n.  239,  (Disposizioni
          urgenti  per  la  sicurezza  e  lo  sviluppo  del   sistema
          elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia
          elettrica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  29  agosto
          2003, n. 200, cosi' recita: 
              «Art. 1-quinquies. Disposizioni per la sicurezza  e  la
          funzionalita' del settore elettrico. - 1. Gli  impianti  di
          generazione  di  energia  elettrica  di  potenza   nominale
          maggiore di 10 MVA sono  mantenuti  in  stato  di  perfetta
          efficienza    dai    proprietari     o     dai     titolari
          dell'autorizzazione e possono essere messi  definitivamente
          fuori servizio  secondo  termini  e  modalita'  autorizzati
          dall'amministrazione competente,  su  conforme  parere  del
          Ministero delle attivita' produttive, espresso  sentito  il
          Gestore della rete di trasmissione nazionale in  merito  al
          programma temporale di messa fuori servizio. 
              2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di  cui
          al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di  entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto,
          il  Ministro  delle  attivita'  produttive,   su   proposta
          dell'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas  e  previo
          parere del Gestore della rete  di  trasmissione  nazionale,
          definisce gli standard di efficienza degli  impianti  e  le
          relative modalita' di verifica. In caso di mancato rispetto
          degli standard di cui al  primo  periodo,  l'Autorita'  per
          l'energia elettrica e il gas irroga  le  sanzioni  previste
          dall'articolo 2, comma  20,  lettera  c),  della  legge  14
          novembre 1995, n. 481. 
              3. Gli impianti idroelettrici di pompaggio sono gestiti
          dai proprietari che assicurano al  Gestore  della  rete  di
          trasmissione  nazionale  la  massima  disponibilita'  degli
          impianti per la gestione dei transitori  e  dei  picchi  di
          domanda. Tali impianti non concorrono, per  un  periodo  di
          due anni dalla data di entrata in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, alla  determinazione  del
          prezzo dell'energia elettrica, come individuato in base  al
          sistema delle offerte di cui all'articolo 5, comma  1,  del
          decreto legislativo 16 marzo 1999,  n.  79.  Agli  impianti
          idroelettrici di pompaggio  e'  comunque  riconosciuto,  in
          tale periodo, il prezzo che si viene a  formare  attraverso
          il medesimo sistema delle offerte. 
              4. All'articolo 28, comma 8, della  legge  23  dicembre
          2000, n. 388, le parole da:  «intesa  come  prodotto»  fino
          alla  fine  del  comma  sono  sostituite  dalle   seguenti:
          «calcolata annualmente quale rapporto  fra  il  consumo  da
          pompaggio di ciascun impianto  nell'anno  precedente,  come
          risultante dai  contatori  di  assorbimento,  e  il  numero
          convenzionale di 2.850 ore medie di funzionamento annuo per
          tale tipologia di impianti. La metodologia  di  calcolo  di
          cui al presente comma decorre dal 1°  gennaio  2004».  Sono
          abrogati i commi 9 e 10  dello  stesso  articolo  28  della
          legge n. 388 del 2000. 
              5. All'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 16
          marzo 1999, n. 79, dopo le parole: «Con provvedimento» sono
          inserite  le  seguenti:  «del  Ministro   delle   attivita'
          produttive e sentito il parere». 
              6. I soggetti non titolari di concessioni di  trasporto
          e distribuzione  di  energia  elettrica  che  realizzano  a
          proprio carico nuove linee elettriche  di  interconnessione
          con  i  sistemi  elettrici  di  altri  Stati,  in  corrente
          continua o con tecnologia equivalente, possono  richiedere,
          per l'incremento della capacita' di interconnessione,  come
          risultante dal nuovo assetto di rete, una  esenzione  dalla
          disciplina che prevede il diritto  di  accesso  dei  terzi.
          L'esenzione e' accordata, caso per  caso,  per  un  periodo
          compreso tra dieci e venti anni dalla data  di  entrata  in
          esercizio delle nuove linee, e per una quota  compresa  fra
          il 50 e l'80 per cento delle nuove capacita'  di  trasporto
          realizzate,  dal  Ministero  delle  attivita'   produttive,
          sentito il parere dell'Autorita' per l'energia elettrica  e
          il gas. In casi eccezionali, sentito il Gestore della  rete
          di trasmissione nazionale, l'esenzione si applica  altresi'
          ai dispositivi di interconnessione in corrente alternata, a
          condizione che i costi e i  rischi  degli  investimenti  in
          questione siano particolarmente elevati, se  paragonati  ai
          costi e  ai  rischi  di  norma  sostenuti  al  momento  del
          collegamento  di  due  reti   di   trasmissione   nazionali
          limitrofe mediante un dispositivo  di  interconnessione  in
          corrente  alternata.  Qualora   la   capacita'   di   nuova
          realizzazione derivi da un'interconnessione con  uno  Stato
          membro dell'Unione europea, l'esenzione e' accordata previa
          consultazione  delle  autorita'  competenti   dello   Stato
          interessato.  Con  decreto  del  Ministro  delle  attivita'
          produttive  sono  definiti  modalita'  e  criteri  per   il
          rilascio dell'esenzione, nel rispetto  di  quanto  previsto
          dalle disposizioni comunitarie in materia. 
              7.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il   gas
          definisce, entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto,
          le tariffe di  remunerazione  delle  reti  di  trasporto  e
          distribuzione, per il successivo periodo regolatorio, anche
          al fine di garantire le esigenze di sviluppo  del  servizio
          elettrico, adottando criteri che includano la rivalutazione
          delle infrastrutture, un valore  del  tasso  di  rendimento
          privo di rischio almeno in linea con quello dei  titoli  di
          Stato a lungo termine, nonche' una simmetrica  ripartizione
          tra utenti e imprese delle maggiori  efficienze  realizzate
          rispetto agli obiettivi  definiti  con  il  meccanismo  del
          price cap, applicato alle componenti  tariffarie  destinate
          alla copertura dei costi operativi e degli ammortamenti. 
              8. Al decreto legislativo 16 marzo 1999,  n.  79,  sono
          apportate le seguenti modifiche: 
              a) all'articolo 5, comma 2, sono soppressi  gli  ultimi
          due periodi; 
              b) all'articolo  6,  comma  1,  e'  soppresso  l'ultimo
          periodo; 
              c) ...; 
              d) all'articolo 6, comma  3,  al  primo  periodo,  sono
          soppresse  le   parole:   «per   i   contratti   bilaterali
          autorizzati in deroga  al  sistema  delle  offerte  di  cui
          all'articolo 5» e: «entro trenta giorni dalla richiesta dei
          soggetti interessati». 
              9. Il Gestore della  rete  di  trasmissione  nazionale,
          entro  il  31  maggio   di   ogni   anno,   presenta,   per
          l'approvazione, al Ministro delle attivita'  produttive,  a
          valere   per   l'anno   successivo,   un   programma    per
          l'adeguamento e l'eventuale miglioramento  dei  sistemi  di
          difesa per la sicurezza del sistema elettrico, indicando il
          relativo impegno economico  per  l'attuazione.  L'Autorita'
          per l'energia elettrica e il  gas  determina,  con  propria
          delibera,  gli  opportuni  adeguamenti  tariffari  per   la
          copertura dei costi di  realizzazione  del  programma.  Per
          l'anno 2004 il programma suddetto e' presentato al Ministro
          delle attivita' produttive entro quindici giorni dalla data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto.»; 
              «6. Lo Stato e le regioni interessate stipulano accordi
          di  programma  con  i  quali  sono  definite  le  modalita'
          organizzative  e  procedimentali  per  l'acquisizione   del
          parere   regionale   nell'    ambito    dei    procedimenti
          autorizzativi delle opere inserite nel programma  triennale
          di sviluppo della rete elettrica di trasmissione  nazionale
          e delle opere di rilevante importanza  che  interessano  il
          territorio di piu' regioni.».