Art. 39 Interconnettori 1. All'articolo 1-quinquies, comma 6, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, le parole: "L'esenzione e' accordata, caso per caso, per un periodo compreso tra dieci e venti anni dalla data di entrata in esercizio delle nuove linee, e per una quota compresa fra il 50 e l'80 per cento delle nuove capacita' di trasporto realizzate, dal Ministero delle attivita' produttive, sentito il parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas." sono sostituite dalle seguenti: "L'esenzione e' accordata dal Ministero dello sviluppo economico, sentito il parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, per un periodo e per una quota delle nuove capacita' di trasmissione realizzate da valutarsi caso per caso.". 2. L'esenzione dalla disciplina di accesso a terzi di cui all'articolo 1-quinquies, comma 6, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e' rilasciata ai soggetti che realizzano a proprio carico nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati membri, indipendentemente dal livello di tensione. 3. La concessione di una esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi, perde effetto due anni dopo la data della relativa concessione, qualora, alla scadenza di tale termine, la costruzione dell'infrastruttura non sia ancora iniziata, e cinque anni dopo la data della relativa concessione, qualora alla scadenza di tale termine l'infrastruttura non sia ancora operativa, a meno che il Ministero dello sviluppo economico, previa approvazione della Commissione europea, non riconosca che il ritardo e' dovuto a gravi ostacoli che esulano dal controllo del soggetto cui la deroga e' concessa. 4. Il Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto adegua le disposizioni per il rilascio dell'esenzione dalla disciplina di accesso a terzi ai nuovi interconnettori, nel rispetto di quanto disposto ai commi 1, 2 e 3, prevedendo altresi' che il rilascio dell'esenzione sia subordinato al raggiungimento di un accordo con il Paese membro interessato. 5. Ai fini di garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, assicurando nel contempo la equa partecipazione degli enti territoriali al procedimento di autorizzazione delle opere, gli interventi di riclassamento fino a 380 kV degli elettrodotti di interconnessione con l'estero facenti parte della rete di trasmissione nazionale sono realizzabili mediante la procedura semplificata di cui all'articolo 1-sexies, commi 4-sexies e seguenti del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 e successive modificazioni, limitatamente alla connessione tra il territorio estero e il primo nodo utile, anche se necessitante di adeguati potenziamenti, in territorio nazionale. La connessione tra il predetto primo nodo utile e il resto del territorio nazionale e' assoggettato al regime autorizzativo previsto per gli interventi di sviluppo inseriti nel Piano decennale di sviluppo della rete.
Note all'art. 39: Il testo dell'articolo 1-quinquies e 1-sexies, comma 6, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, (Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 agosto 2003, n. 200, cosi' recita: «Art. 1-quinquies. Disposizioni per la sicurezza e la funzionalita' del settore elettrico. - 1. Gli impianti di generazione di energia elettrica di potenza nominale maggiore di 10 MVA sono mantenuti in stato di perfetta efficienza dai proprietari o dai titolari dell'autorizzazione e possono essere messi definitivamente fuori servizio secondo termini e modalita' autorizzati dall'amministrazione competente, su conforme parere del Ministero delle attivita' produttive, espresso sentito il Gestore della rete di trasmissione nazionale in merito al programma temporale di messa fuori servizio. 2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle attivita' produttive, su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e previo parere del Gestore della rete di trasmissione nazionale, definisce gli standard di efficienza degli impianti e le relative modalita' di verifica. In caso di mancato rispetto degli standard di cui al primo periodo, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas irroga le sanzioni previste dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481. 3. Gli impianti idroelettrici di pompaggio sono gestiti dai proprietari che assicurano al Gestore della rete di trasmissione nazionale la massima disponibilita' degli impianti per la gestione dei transitori e dei picchi di domanda. Tali impianti non concorrono, per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla determinazione del prezzo dell'energia elettrica, come individuato in base al sistema delle offerte di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Agli impianti idroelettrici di pompaggio e' comunque riconosciuto, in tale periodo, il prezzo che si viene a formare attraverso il medesimo sistema delle offerte. 4. All'articolo 28, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole da: «intesa come prodotto» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «calcolata annualmente quale rapporto fra il consumo da pompaggio di ciascun impianto nell'anno precedente, come risultante dai contatori di assorbimento, e il numero convenzionale di 2.850 ore medie di funzionamento annuo per tale tipologia di impianti. La metodologia di calcolo di cui al presente comma decorre dal 1° gennaio 2004». Sono abrogati i commi 9 e 10 dello stesso articolo 28 della legge n. 388 del 2000. 5. All'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole: «Con provvedimento» sono inserite le seguenti: «del Ministro delle attivita' produttive e sentito il parere». 6. I soggetti non titolari di concessioni di trasporto e distribuzione di energia elettrica che realizzano a proprio carico nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati, in corrente continua o con tecnologia equivalente, possono richiedere, per l'incremento della capacita' di interconnessione, come risultante dal nuovo assetto di rete, una esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi. L'esenzione e' accordata, caso per caso, per un periodo compreso tra dieci e venti anni dalla data di entrata in esercizio delle nuove linee, e per una quota compresa fra il 50 e l'80 per cento delle nuove capacita' di trasporto realizzate, dal Ministero delle attivita' produttive, sentito il parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. In casi eccezionali, sentito il Gestore della rete di trasmissione nazionale, l'esenzione si applica altresi' ai dispositivi di interconnessione in corrente alternata, a condizione che i costi e i rischi degli investimenti in questione siano particolarmente elevati, se paragonati ai costi e ai rischi di norma sostenuti al momento del collegamento di due reti di trasmissione nazionali limitrofe mediante un dispositivo di interconnessione in corrente alternata. Qualora la capacita' di nuova realizzazione derivi da un'interconnessione con uno Stato membro dell'Unione europea, l'esenzione e' accordata previa consultazione delle autorita' competenti dello Stato interessato. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive sono definiti modalita' e criteri per il rilascio dell'esenzione, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni comunitarie in materia. 7. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas definisce, entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le tariffe di remunerazione delle reti di trasporto e distribuzione, per il successivo periodo regolatorio, anche al fine di garantire le esigenze di sviluppo del servizio elettrico, adottando criteri che includano la rivalutazione delle infrastrutture, un valore del tasso di rendimento privo di rischio almeno in linea con quello dei titoli di Stato a lungo termine, nonche' una simmetrica ripartizione tra utenti e imprese delle maggiori efficienze realizzate rispetto agli obiettivi definiti con il meccanismo del price cap, applicato alle componenti tariffarie destinate alla copertura dei costi operativi e degli ammortamenti. 8. Al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 5, comma 2, sono soppressi gli ultimi due periodi; b) all'articolo 6, comma 1, e' soppresso l'ultimo periodo; c) ...; d) all'articolo 6, comma 3, al primo periodo, sono soppresse le parole: «per i contratti bilaterali autorizzati in deroga al sistema delle offerte di cui all'articolo 5» e: «entro trenta giorni dalla richiesta dei soggetti interessati». 9. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale, entro il 31 maggio di ogni anno, presenta, per l'approvazione, al Ministro delle attivita' produttive, a valere per l'anno successivo, un programma per l'adeguamento e l'eventuale miglioramento dei sistemi di difesa per la sicurezza del sistema elettrico, indicando il relativo impegno economico per l'attuazione. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas determina, con propria delibera, gli opportuni adeguamenti tariffari per la copertura dei costi di realizzazione del programma. Per l'anno 2004 il programma suddetto e' presentato al Ministro delle attivita' produttive entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»; «6. Lo Stato e le regioni interessate stipulano accordi di programma con i quali sono definite le modalita' organizzative e procedimentali per l'acquisizione del parere regionale nell' ambito dei procedimenti autorizzativi delle opere inserite nel programma triennale di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale e delle opere di rilevante importanza che interessano il territorio di piu' regioni.».