Art. 40 Interconnessioni di rete con Paesi non appartenenti all'Unione europea 1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi nazionali in materia di energie rinnovabili, laddove esistano progetti comuni definiti con Paesi non appartenenti all'Unione europea e in coerenza con questi, nel caso di nuove linee elettriche realizzate da Terna Spa per l'interconnessione con tali Paesi, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri per l'assegnazione della capacita' di trasmissione addizionale, in base a principi di efficienza, economicita' e sicurezza del sistema elettrico nazionale, previo accordo con l'autorita' del Paese interessato, tenuto conto di quanto previsto al comma 2. 2. La capacita' di trasmissione di cui al comma 1 e' conferita prioritariamente ai soggetti produttori di energia elettrica rinnovabile nel Paese non appartenente all'Unione europea, che garantiscono il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 9 della direttiva 2009/28/CE, i quali si impegnano a stipulare, nell'ambito dei progetti comuni richiamati al medesimo comma 1, contratti di importazione di lunga durata, secondo criteri che tengono conto della durata dei contratti e in subordine dei volumi di energia elettrica oggetto dei medesimi contratti e finalizzata al consumo in Italia. L'eventuale quota di capacita' residuale e' assegnata, sulla base di procedure trasparenti e non discriminatorie, ai soggetti importatori o clienti finali o consorzi degli stessi che ne fanno richiesta. 3. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 1, sono stabiliti i criteri sulla base dei quali l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas disciplina: a) le garanzie finanziarie relative alla richiesta di conferimento della nuova capacita' da realizzare e le garanzie finanziarie relative alla sottoscrizione del contratto di trasporto; b) le penali a carico del gestore di trasmissione nazionale derivanti dai ritardi nella messa a disposizione della capacita' di trasporto di nuova realizzazione, non dipendenti da cause di forza maggiore, nonche' le penali in caso di risoluzione del contratto.
Note all'art. 40: Per la direttiva 2009/28/CE, si veda nelle note alle premesse.