Art. 40 
 
 
Interconnessioni  di  rete  con  Paesi  non  appartenenti  all'Unione
                               europea 
 
  1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi nazionali  in  materia
di energie rinnovabili, laddove esistano progetti comuni definiti con
Paesi non appartenenti all'Unione europea e in coerenza  con  questi,
nel caso di nuove  linee  elettriche  realizzate  da  Terna  Spa  per
l'interconnessione con tali Paesi, con  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore
del presente decreto, sono  definiti  i  criteri  per  l'assegnazione
della capacita' di trasmissione addizionale, in base  a  principi  di
efficienza, economicita' e sicurezza del sistema elettrico nazionale,
previo accordo con l'autorita' del Paese interessato, tenuto conto di
quanto previsto al comma 2. 
  2. La capacita' di trasmissione di cui  al  comma  1  e'  conferita
prioritariamente  ai  soggetti  produttori   di   energia   elettrica
rinnovabile  nel  Paese  non  appartenente  all'Unione  europea,  che
garantiscono il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 9 della
direttiva 2009/28/CE, i quali si impegnano a  stipulare,  nell'ambito
dei progetti comuni richiamati al  medesimo  comma  1,  contratti  di
importazione di lunga durata, secondo criteri che tengono conto della
durata dei contratti e in subordine dei volumi di  energia  elettrica
oggetto dei medesimi contratti e finalizzata al  consumo  in  Italia.
L'eventuale quota di capacita' residuale e' assegnata, sulla base  di
procedure trasparenti e non discriminatorie, ai soggetti  importatori
o clienti finali o consorzi degli stessi che ne fanno richiesta. 
  3. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico di  cui  al
comma 1, sono stabiliti i criteri sulla base  dei  quali  l'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas disciplina: 
    a)  le  garanzie   finanziarie   relative   alla   richiesta   di
conferimento della  nuova  capacita'  da  realizzare  e  le  garanzie
finanziarie relative alla sottoscrizione del contratto di trasporto; 
    b) le penali a  carico  del  gestore  di  trasmissione  nazionale
derivanti dai ritardi nella messa a disposizione della  capacita'  di
trasporto di nuova realizzazione, non dipendenti da  cause  di  forza
maggiore, nonche' le penali in caso di risoluzione del contratto. 
 
          Note all'art. 40: 
              Per la direttiva 2009/28/CE, si veda  nelle  note  alle
          premesse.