Art. 19 
 
Razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica 
 
  1. Al fine dell'attuazione, nei tempi stabiliti,  del  disposto  di
cui all'articolo 2, commi dal  4-septiesdecies  al  4-undevicies  del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2011,  n.  10,  i  commissari
straordinari  dell'INVALSI  e  dell'ANSAS  avviano  urgentemente   un
programma straordinario di reclutamento, da concludersi entro  il  31
agosto 2012. L'INVALSI e l'ANSAS provvedono a realizzare  il  proprio
programma  di  reclutamento  nel  limite  della  dotazione   organica
dell'ente, nonche' entro il limite  dell'80%  delle  proprie  entrate
correnti complessive. La  decorrenza  giuridica  ed  economica  delle
assunzioni presso l'ANSAS decorre dal primo settembre 2012,  data  in
cui il personale in posizione di comando presso  l'ANSAS  rientra  in
servizio attivo nelle istituzioni scolastiche. Dalla medesima data e'
soppresso  l'ANSAS  ed  e'  ripristinato  l'Istituto   nazionale   di
documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), quale  ente
di ricerca  con  autonomia  scientifica,  finanziaria,  patrimoniale,
amministrativa e  regolamentare.  Sono  conseguentemente  abrogati  i
commi 610 e 611 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
ferma restando la soppressione degli ex IRRE. L'Istituto si  articola
in 3 nuclei territoriali e si raccorda anche con le regioni. 
  2. Successivamente alla conclusione del programma straordinario  di
reclutamento,  all'INVALSI  e  all'INDIRE  si  applicano   i   limiti
assunzionali di cui all'articolo 9, comma  9,  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122. 
  3. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sono individuate, per  il  triennio  2012-2014,  le  risorse
finanziarie conseguenti agli interventi di razionalizzazione previsti
dal  presente  articolo,  iscritte  nello  stato  di  previsione  del
predetto Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
a  legislazione  vigente,  da  destinare  ad  un  apposito  fondo  da
istituire  nel  medesimo   stato   di   previsione   finalizzato   al
finanziamento del  sistema  nazionale  di  valutazione.  Le  predette
risorse confluiscono a decorrere dal 2013 sul  "Fondo  ordinario  per
gli enti e le istituzioni  di  ricerca  "  per  essere  destinate  al
funzionamento dell'INDIRE e dell'INVALSI con le modalita' di  cui  al
decreto legislativo n. 204 del 1998. 
  4. Per garantire un processo di continuita'  didattica  nell'ambito
dello stesso ciclo di istruzione, a  decorrere  dall'anno  scolastico
2011-2012 la scuola dell'infanzia, la scuola  primaria  e  la  scuola
secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con
la conseguente soppressione delle  istituzioni  scolastiche  autonome
costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole  secondarie
di I grado; gli istituti compresivi per acquisire l'autonomia  devono
essere costituiti con almeno 1.000  alunni,  ridotti  a  500  per  le
istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle  aree
geografiche caratterizzate da specificita' linguistiche. 
  5. Alle istituzioni scolastiche autonome costituite con  un  numero
di alunni  inferiore  a  500  unita',  ridotto  fino  a  300  per  le
istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle  aree
geografiche caratterizzate da specificita' linguistiche, non  possono
essere  assegnati  dirigenti  scolastici   con   incarico   a   tempo
indeterminato. Le stesse  sono  conferite  in  reggenza  a  dirigenti
scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome. 
  6. Il comma 4 dell'articolo 459 del testo unico delle  disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relativa alle scuole di
ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, come modificato  dall'articolo  3,  comma  88,  della  legge  24
dicembre 2003, n. 350, e' abrogato. 
  7.  A  decorrere  dall'anno  scolastico  2012/2013   le   dotazioni
organiche del personale docente, educativo ed ATA  della  scuola  non
devono superare la consistenza  delle  relative  dotazioni  organiche
dello stesso personale determinata nell'anno scolastico 2011/2012  in
applicazione dell'articolo 64 del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, assicurando in ogni caso, in ragione di  anno,  la  quota  delle
economie lorde di spesa che devono derivare  per  il  bilancio  dello
Stato, a decorrere dall'anno 2012, ai sensi del combinato disposto di
cui ai commi 6 e 9 dell'articolo 64 citato. 
  8. Il comitato di verifica tecnico finanziaria di cui  al  comma  7
dell'articolo 64 del citato decreto-legge n. 112  del  2008  provvede
annualmente al monitoraggio ed alla verifica del conseguimento  degli
obiettivi di cui al comma 7, allo scopo  di  adottare  gli  eventuali
interventi correttivi, in caso di scostamento rispetto agli obiettivi
stabiliti. 
  9. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di cui  ai
commi 7 e 8, si applica la procedura prevista dall'articolo 1,  comma
621, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  10. L'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001 n.448,  si
interpreta nel senso  che  il  parere  delle  competenti  Commissioni
parlamentari  deve  essere  acquisito  ogni  volta  che  il  Ministro
dell'Istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, provvedono alla modifica  dei
parametri  sulla  base  dei  quali  e'  determinata  la   consistenza
complessiva degli organici del personale docente ed ATA. 
  11. L'organico dei posti di sostegno e' determinato secondo  quanto
previsto dai commi 413 e 414 dell'articolo 2 della legge 24  dicembre
2007, n. 244, fermo restando che  e'  possibile  istituire  posti  in
deroga, allorche' si renda necessario per assicurare la piena  tutela
dell'integrazione scolastica. L'organico  di  sostegno  e'  assegnato
complessivamente  alla  scuola  o  a  reti  di  scuole   allo   scopo
costituite, tenendo conto della previsione del numero di tali  alunni
in ragione della media di un docente ogni  due  alunni  disabili;  la
scuola provvede ad assicurare la necessaria  azione  didattica  e  di
integrazione per i singoli  alunni  disabili,  usufruendo  tanto  dei
docenti  di  sostegno  che  dei  docenti  di  classe.  A  tale  fine,
nell'ambito delle risorse assegnate per la formazione  del  personale
docente, viene data priorita' agli interventi di formazione di  tutto
il personale docente sulle modalita'  di  integrazione  degli  alunni
disabili. . Le commissioni mediche di cui all'articolo 4 della  legge
5 febbraio 1992, n. 104,  nei  casi  di  valutazione  della  diagnosi
funzionale costitutiva del diritto all'assegnazione  del  docente  di
sostegno all'alunno disabile, sono integrate obbligatoriamente con un
rappresentante dell'INPS, che partecipa a titolo gratuito. 
  12. Il  personale  docente  dichiarato,  dalla  commissione  medica
operante presso le aziende sanitarie locali, permanentemente inidoneo
alla propria funzione per  motivi  di  salute,  ma  idoneo  ad  altri
compiti, su istanza di parte, da presentarsi  all'Ufficio  scolastico
regionale entro 30 giorni dalla data di dichiarazione di inidoneita',
assume, con determina del Direttore generale dell'Ufficio  scolastico
regionale competente, la qualifica  di  assistente  amministrativo  o
tecnico. In sede di prima applicazione, per il personale  attualmente
collocato fuori ruolo ed utilizzato in altre mansioni,  i  30  giorni
decorrono dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
del presente decreto. Il personale viene reimmesso in ruolo su  posto
vacante e disponibile, con priorita' nella provincia di  appartenenza
e tenendo conto delle sedi indicate dal richiedente,  sulla  base  di
criteri   stabiliti   con    successivo    decreto    del    Ministro
dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  e  mantiene  il
maggior   trattamento   stipendiale   mediante   assegno    personale
riassorbibile con i successivi miglioramenti  economici  a  qualsiasi
titolo  conseguiti.   Le   immissioni   nei   ruoli   del   personale
amministrativo e tecnico sono  comunque  effettuate  nell'ambito  del
piano di assunzioni previsto dalla normativa vigente in materia. 
  13. Il personale di cui al comma 12 che non presenti l'istanza  ivi
prevista o la cui istanza non sia stata accolta per carenza di  posti
disponibili,   e'   soggetto   a   mobilita'    intercompartimentale,
transitando obbligatoriamente nei ruoli del personale  amministrativo
delle Amministrazioni dello Stato, delle Agenzie, degli enti pubblici
non economici e delle universita' con il mantenimento dell'anzianita'
maturata,  nonche'  dell'eventuale  maggior  trattamento  stipendiale
mediante  assegno  personale   pensionabile   riassorbibile   con   i
successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. 
  14. La mobilita' di cui al comma 13 si realizza compatibilmente con
le facolta' assunzionali previste dalla legislazione vigente per  gli
enti destinatari del personale  interessato  ed  avviene  all'interno
della regione  della  scuola  in  cui  attualmente  il  personale  e'
assegnato,  ovvero  in   altra   regione,   nell'ambito   dei   posti
disponibili. 
  15.  Con  decreto  di  natura  non   regolamentare   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, nonche'  il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente  decreto,  sono  individuate  le  pubbliche  amministrazioni
destinatarie del personale di  cui  al  comma  13,  le  procedure  da
utilizzare per  l'attuazione  della  mobilita'  intercompartimentale,
nonche' le qualifiche e i  profili  professionali  da  attribuire  al
medesimo personale. 
  16. Al fine di garantire la piena coerenza  del  nuovo  ordinamento
dei percorsi di istruzione  e  formazione  professionale  di  cui  al
decreto legislativo 17 ottobre  2005,  n.  226,  con  le  intervenute
modifiche ordinamentali al sistema di istruzione secondaria superiore
introdotte ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, e' adottato  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica, entro dodici mesi dalla  data  entrata
in vigore del presente decreto, un decreto ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche  modificando,  ove
necessario, le disposizioni  legislative  vigenti,  su  proposta  del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa
intesa con la Conferenza unificata,  ai  sensi  dell'articolo  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.