Art. 20 Nuovo patto di stabilita' interno: parametri di virtuosita' 1. A decorrere dall'anno 2012 le modalita' di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica delle singole regioni, esclusa la componente sanitaria, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali del territorio, possono essere concordate tra lo Stato e le regioni e le province autonome, previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali e ove non istituito con i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI regionali. Le predette modalita' si conformano a criteri europei con riferimento all'individuazione delle entrate e delle spese da considerare nel saldo valido per il patto di stabilita' interno. Le regioni e le province autonome rispondono nei confronti dello Stato del mancato rispetto degli obiettivi di cui al primo periodo, attraverso un maggior concorso delle stesse nell'anno successivo in misura pari alla differenza tra l'obiettivo complessivo e il risultato complessivo conseguito. Restano ferme le vigenti sanzioni a carico degli enti responsabili del mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno e il monitoraggio a livello centrale, nonche' il termine perentorio del 31 ottobre per la comunicazione della rimodulazione degli obiettivi. Il presente comma non si applica alle regioni che in uno dei tre anni precedenti siano risultate inadempienti al patto di stabilita' ed alle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari. La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, con il supporto tecnico della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, monitora l'applicazione del presente comma. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30 novembre 2011, sono stabilite le modalita' per l'attuazione del presente comma. 2. Ai fini di ripartire l'ammontare del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati, a decorrere dall'anno 2013, dal comma 5, nonche' dall'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, tra gli enti del singolo livello di governo, i predetti enti sono ripartiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in quattro classi, sulla base dei seguenti parametri di virtuosita': a) rispetto del patto di stabilita' interno nel triennio precedente; b) rapporto tra spesa in conto capitale, finanziata con risorse proprie, e spesa corrente; c) incidenza della spesa del personale sulla spesa complessiva dell'ente e numero dei dipendenti in rapporto alla popolazione residente; d) situazione finanziaria dell'ente, anche in riferimento all'evoluzione della stessa nell'ultimo triennio; e) misura del ricorso alle anticipazioni del proprio tesoriere; f) livello della spesa per auto di servizio nel triennio precedente; g) numero di sedi e uffici di rappresentanza in Italia e all'estero; h) autonomia finanziaria; i) tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale; l) rapporto di corrispondenza tra trasferimenti statali o quote di gettito devoluto e maggiori entrate da effettiva partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale. 3. Gli enti che, in esito a quanto previsto dal comma 2, risultano collocati nella classe piu' virtuosa, fermo l'obiettivo del comparto, non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati, a decorrere dall'anno 2013, dal comma 5, nonche' dall'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010. Gli enti locali di cui al primo periodo conseguono l'obiettivo strutturale realizzando un saldo finanziario pari a zero. Le regioni di cui al primo periodo conseguono un obiettivo pari a quello risultante dall'applicazione alle spese finali medie 2007-2009 della percentuale annua di riduzione stabilita per il calcolo dell'obiettivo 2011 dal decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le spese finali medie di cui al periodo precedente sono quelle definite dall'articolo 1 commi 128 e 129 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Inoltre, il contributo dei predetti enti alla manovra per l'anno 2012 puo' essere ridotto con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in modo tale che non derivino effetti negativi, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, superiori a 200 milioni di euro. 4. Fino alla entrata in vigore di un nuovo patto di stabilita' interno fondato, nel rispetto dei principi del federalismo fiscale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge 5 maggio 2009, n. 42, sui saldi, sulla virtuosita' degli enti e sulla riferibilita' delle regole a criteri europei con riferimento all'individuazione delle entrate e delle spese valide per il patto, fermo restando quanto previsto dal comma 3, ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica le misure previste per l'anno 2013 dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si intendono estese anche agli anni 2014 e successivi. 5. Ai medesimi fini di cui al comma 4, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, per gli anni 2013 e successivi concorrono con le seguenti ulteriori misure in termini di fabbisogno e di indebitamento netto: a) le regioni a statuto ordinario per 800 milioni di euro per l'anno 2013 e per 1.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014; b) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano per 1.000 milioni di euro per l'anno 2013 e per 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014; c) le province per 400 milioni di euro per l'anno 2013 e per 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014; d) i comuni per 1.000 milioni di euro per l'anno 2013 e 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. 6. Nei confronti degli enti locali che, in esito a quanto previsto dal comma 2, risultano collocati nella classe piu' virtuosa, nonche' nella classe immediatamente successiva per virtuosita', non si applica, per gli anni 2013 e successivi, quanto previsto dai commi 7 e 8. 7. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali, comprensivi della compartecipazione Irpef, dovuti ai comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna sono ridotti di 1.000 milioni di euro per l'anno 2013 e di 2.000 milioni di euro annui per gli anni 2014 e successivi. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2012, e' stabilita la riduzione complessiva da apportare, rispettivamente, a carico dei comuni delle regioni a statuto ordinario e a carico dei comuni della Sicilia e della Sardegna. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 23 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011, ed i trasferimenti erariali, comprensivi della compartecipazione Irpef, dovuti alle province della Regione siciliana e della regione Sardegna sono ridotti di 400 milioni di euro per l'anno 2013 e di 800 milioni di euro annui per gli anni 2014 e successivi. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro il 30 giugno 2012, e' stabilita la riduzione complessiva da apportare, rispettivamente, a carico delle province delle regioni a statuto ordinario e a carico delle province della Sicilia e della Sardegna. Gli importi di cui al presente comma sono rideterminati, nel limite massimo del cinquanta per cento, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, per effetto dell'applicazione del comma 6. 8. La riduzione dei trasferimenti erariali, comprensivi della compartecipazione Irpef, per gli enti locali della Regione siciliana e della regione Sardegna e' ripartita secondo un criterio proporzionale. 9. Al comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 2008, n. 133, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Ai fini del computo della percentuale di cui al periodo precedente si calcolano le spese sostenute anche dalle societa' a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, ne' commerciale, ovvero che svolgono attivita' nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alle societa' quotate su mercati regolamentari.". 10. All'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo il comma 111, e' inserito il seguente: "111-bis. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dalle regioni e dagli enti locali che si configurano elusivi delle regole del patto di stabilita' interno sono nulli.". 11. Le disposizioni di cui al comma 10, si applicano ai contratti di servizio e agli atti posti in essere dopo l'entrata in vigore del presente decreto. 12. All'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo il comma 111-bis e' inserito il seguente: "111-ter. Qualora le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto del patto di stabilita' interno e' stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle regole del patto di stabilita' interno, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l'indennita' di carica percepita al momento di commissione dell'elusione e, al responsabile del servizio economico-finanziario, una sanzione pecuniaria fino a 3 mensilita' del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.". 13. All'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'ultimo periodo e' soppresso. 14. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le regioni tenute a conformarsi a decisioni della Corte costituzionale, anche con riferimento all'attivita' di enti strumentali o dipendenti, comunicano, entro tre mesi dalla pubblicazione della decisione nella Gazzetta Ufficiale, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per gli affari regionali, tutte le attivita' intraprese, gli atti giuridici posti in essere e le spese affrontate o preventivate ai fini dell'esecuzione. 15. In caso di mancata o non esatta conformazione alle decisioni di cui al comma 14, il Governo, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, sentito il Presidente della regione interessata, esercita, in presenza dei presupposti, il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, secondo le procedure di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. 16. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni che prevedono, in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, la soppressione dei trasferimenti statali in favore degli enti locali, le disposizioni che prevedono sanzioni, recuperi, riduzioni o limitazioni a valere sui predetti trasferimenti erariali, sono riferite anche alle risorse spettanti a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 3 dell' articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e, successivamente, a valere sul fondo perequativo di cui all'articolo 13 della legge 5 maggio 2009, n. 42. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. 17. All'articolo 78, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Tutte le entrate del comune di competenza dell'anno 2008 e dei successivi anni sono attribuite alla gestione corrente di Roma Capitale, ivi comprese quelle riferibili ad atti e fatti antecedenti all'anno 2008, purche' accertate successivamente al 31 dicembre 2007.".