Art. 20 
 
     Nuovo patto di stabilita' interno: parametri di virtuosita' 
 
  1. A decorrere dall'anno 2012 le modalita' di raggiungimento  degli
obiettivi di finanza  pubblica  delle  singole  regioni,  esclusa  la
componente sanitaria, delle province autonome di Trento e di  Bolzano
e degli enti locali del territorio, possono essere concordate tra  lo
Stato e le regioni e le province autonome, previo accordo concluso in
sede di Consiglio delle autonomie locali e ove non  istituito  con  i
rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI regionali. Le predette  modalita'
si conformano a criteri europei  con  riferimento  all'individuazione
delle entrate e delle spese da considerare nel saldo  valido  per  il
patto di stabilita'  interno.  Le  regioni  e  le  province  autonome
rispondono nei confronti  dello  Stato  del  mancato  rispetto  degli
obiettivi di cui al primo periodo,  attraverso  un  maggior  concorso
delle stesse nell'anno successivo in misura pari alla differenza  tra
l'obiettivo  complessivo  e  il  risultato  complessivo   conseguito.
Restano ferme le vigenti sanzioni a carico  degli  enti  responsabili
del mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilita'  interno
e il monitoraggio a livello centrale, nonche' il  termine  perentorio
del  31  ottobre  per  la  comunicazione  della  rimodulazione  degli
obiettivi. Il presente comma non si applica alle regioni che  in  uno
dei tre anni precedenti siano  risultate  inadempienti  al  patto  di
stabilita' ed alle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit
sanitari. La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
pubblica,  con  il  supporto  tecnico   della   Commissione   tecnica
paritetica  per  l'attuazione  del  federalismo   fiscale,   monitora
l'applicazione  del  presente  comma.  Con   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la  Conferenza  Unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
da adottare entro il 30 novembre 2011, sono  stabilite  le  modalita'
per l'attuazione del presente comma. 
  2. Ai fini di ripartire l'ammontare del concorso alla realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica fissati,  a  decorrere  dall'anno
2013, dal comma 5, nonche' dall'articolo 14 del decreto-legge  n.  78
del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010,
tra gli enti del singolo livello di governo,  i  predetti  enti  sono
ripartiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  di
concerto con il Ministro dell'interno  e  con  il  Ministro  per  gli
affari regionali e per la  coesione  territoriale,  d'intesa  con  la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, in  quattro  classi,  sulla  base  dei  seguenti
parametri di virtuosita': 
    a)  rispetto  del  patto  di  stabilita'  interno  nel   triennio
precedente; 
    b) rapporto tra spesa in conto capitale, finanziata  con  risorse
proprie, e spesa corrente; 
    c) incidenza della spesa del personale  sulla  spesa  complessiva
dell'ente e  numero  dei  dipendenti  in  rapporto  alla  popolazione
residente; 
    d)  situazione  finanziaria  dell'ente,  anche   in   riferimento
all'evoluzione della stessa nell'ultimo triennio; 
    e) misura del ricorso alle anticipazioni del proprio tesoriere; 
    f)  livello  della  spesa  per  auto  di  servizio  nel  triennio
precedente; 
    g) numero  di  sedi  e  uffici  di  rappresentanza  in  Italia  e
all'estero; 
    h) autonomia finanziaria; 
    i)  tasso  di  copertura  dei  costi  dei   servizi   a   domanda
individuale; 
    l) rapporto di corrispondenza tra trasferimenti statali  o  quote
di gettito devoluto e maggiori entrate  da  effettiva  partecipazione
all'azione di contrasto all'evasione fiscale. 
  3. Gli enti che, in esito a quanto previsto dal comma 2,  risultano
collocati nella classe piu' virtuosa, fermo l'obiettivo del comparto,
non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica
fissati,  a  decorrere  dall'anno  2013,   dal   comma   5,   nonche'
dall'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010. Gli enti locali di
cui al primo periodo conseguono l'obiettivo  strutturale  realizzando
un saldo finanziario pari a zero. Le regioni di cui al primo  periodo
conseguono un obiettivo pari a  quello  risultante  dall'applicazione
alle  spese  finali  medie  2007-2009  della  percentuale  annua   di
riduzione stabilita per il calcolo dell'obiettivo  2011  dal  decreto
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133. Le spese finali medie di cui al  periodo
precedente sono quelle definite dall'articolo 1 commi 128 e 129 della
legge 13 dicembre 2010, n. 220. Inoltre, il contributo  dei  predetti
enti alla manovra per l'anno 2012 puo' essere ridotto con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa  con  la  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, in modo tale che  non  derivino  effetti  negativi,  in
termini di indebitamento netto e fabbisogno, superiori a 200  milioni
di euro. 
  4. Fino alla entrata in vigore di  un  nuovo  patto  di  stabilita'
interno fondato, nel rispetto dei principi del federalismo fiscale di
cui all'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge 5 maggio  2009,
n. 42, sui saldi, sulla virtuosita' degli enti e sulla  riferibilita'
delle regole a criteri  europei  con  riferimento  all'individuazione
delle entrate e delle spese  valide  per  il  patto,  fermo  restando
quanto previsto  dal  comma  3,  ai  fini  della  tutela  dell'unita'
economica  della  Repubblica  le  misure  previste  per  l'anno  2013
dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si
intendono estese anche agli anni 2014 e successivi. 
  5. Ai medesimi fini di cui al comma  4,  le  regioni,  le  province
autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  le  province  e  i  comuni  con
popolazione superiore a  5.000  abitanti,  alla  realizzazione  degli
obiettivi di  finanza  pubblica,  per  gli  anni  2013  e  successivi
concorrono con le seguenti ulteriori misure in termini di  fabbisogno
e di indebitamento netto: 
    a) le regioni a statuto ordinario per 800  milioni  di  euro  per
l'anno 2013 e per 1.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014; 
    b) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e Bolzano per 1.000 milioni di euro  per  l'anno  2013  e  per  2.000
milioni di euro a decorrere dall'anno 2014; 
    c) le province per 400 milioni di euro per l'anno 2013 e per  800
milioni di euro a decorrere dall'anno 2014; 
    d) i comuni per 1.000 milioni di euro per  l'anno  2013  e  2.000
milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. 
  6. Nei confronti degli enti locali che, in esito a quanto  previsto
dal comma 2, risultano collocati nella classe piu' virtuosa,  nonche'
nella  classe  immediatamente  successiva  per  virtuosita',  non  si
applica, per gli anni 2013 e successivi, quanto previsto dai commi  7
e 8. 
  7. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi
dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.  23,  e  il
fondo perequativo, come determinato ai  sensi  dell'articolo  13  del
medesimo decreto legislativo n.  23  del  2011,  ed  i  trasferimenti
erariali, comprensivi della compartecipazione Irpef, dovuti ai comuni
della Regione siciliana e della  regione  Sardegna  sono  ridotti  di
1.000 milioni di euro per l'anno 2013 e  di  2.000  milioni  di  euro
annui per gli anni  2014  e  successivi.  Con  decreto  del  Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
da adottare entro il  30  giugno  2012,  e'  stabilita  la  riduzione
complessiva da apportare, rispettivamente, a carico dei comuni  delle
regioni a statuto ordinario e a carico dei  comuni  della  Sicilia  e
della  Sardegna.  Il  fondo  sperimentale   di   riequilibrio,   come
determinato ai sensi  dell'articolo  21  del  decreto  legislativo  6
maggio 2011, n. 68, il fondo perequativo, come determinato  ai  sensi
dell'articolo 23 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011,  ed
i trasferimenti erariali, comprensivi della compartecipazione  Irpef,
dovuti alle province della Regione siciliana e della regione Sardegna
sono ridotti di 400 milioni di euro per l'anno 2013 e di 800  milioni
di euro annui per  gli  anni  2014  e  successivi.  Con  decreto  del
Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie
locali, da emanare entro il 30 giugno 2012, e' stabilita la riduzione
complessiva da apportare, rispettivamente, a  carico  delle  province
delle regioni a statuto ordinario e a  carico  delle  province  della
Sicilia e della Sardegna. Gli importi di cui al presente  comma  sono
rideterminati, nel  limite  massimo  del  cinquanta  per  cento,  con
decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle   finanze,   d'intesa   con   la   Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, per effetto  dell'applicazione  del
comma 6. 
  8. La  riduzione  dei  trasferimenti  erariali,  comprensivi  della
compartecipazione Irpef, per gli enti locali della Regione  siciliana
e  della  regione  Sardegna  e'   ripartita   secondo   un   criterio
proporzionale. 
  9. Al comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 2008, n. 133, dopo il
primo periodo sono inseriti i seguenti: 
    "Ai  fini  del  computo  della  percentuale  di  cui  al  periodo
precedente si calcolano le spese sostenute  anche  dalle  societa'  a
partecipazione  pubblica  locale  totale  o  di  controllo  che  sono
titolari di affidamento diretto  di  servizi  pubblici  locali  senza
gara, ovvero che svolgono funzioni volte  a  soddisfare  esigenze  di
interesse generale aventi carattere non industriale, ne' commerciale,
ovvero  che  svolgono  attivita'   nei   confronti   della   pubblica
amministrazione a  supporto  di  funzioni  amministrative  di  natura
pubblicistica. La disposizione di cui al precedente  periodo  non  si
applica alle societa' quotate su mercati regolamentari.". 
  10. All'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n.  220,  dopo  il
comma 111, e' inserito il seguente: 
    "111-bis. I contratti di servizio  e  gli  altri  atti  posti  in
essere dalle regioni e dagli enti locali che si  configurano  elusivi
delle regole del patto di stabilita' interno sono nulli.". 
  11. Le disposizioni di cui al comma 10, si applicano  ai  contratti
di servizio e agli atti posti in essere dopo l'entrata in vigore  del
presente decreto. 
  12. All'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220,  dopo  il
comma 111-bis e' inserito il seguente: 
    "111-ter. Qualora  le  Sezioni  giurisdizionali  regionali  della
Corte dei conti accertino che il rispetto  del  patto  di  stabilita'
interno  e'  stato  artificiosamente  conseguito  mediante  una   non
corretta imputazione delle  entrate  o  delle  uscite  ai  pertinenti
capitoli di bilancio o altre forme elusive, le stesse irrogano,  agli
amministratori che hanno posto in essere atti  elusivi  delle  regole
del  patto  di  stabilita'  interno,  la  condanna  ad  una  sanzione
pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l'indennita'  di  carica
percepita al momento di commissione dell'elusione e, al  responsabile
del servizio economico-finanziario, una sanzione pecuniaria fino a  3
mensilita' del trattamento retributivo, al netto degli oneri  fiscali
e previdenziali.". 
  13. All'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, l'ultimo periodo e' soppresso. 
  14. Ai fini del coordinamento della finanza  pubblica,  le  regioni
tenute a conformarsi a decisioni della  Corte  costituzionale,  anche
con riferimento  all'attivita'  di  enti  strumentali  o  dipendenti,
comunicano, entro tre mesi dalla pubblicazione della decisione  nella
Gazzetta   Ufficiale,   alla    Presidenza    del    Consiglio    dei
Ministri-Dipartimento per gli affari regionali,  tutte  le  attivita'
intraprese, gli atti giuridici posti in essere e le spese  affrontate
o preventivate ai fini dell'esecuzione. 
  15. In caso di mancata o non esatta conformazione alle decisioni di
cui al comma 14, il Governo, su proposta del Ministro per i  rapporti
con le regioni e per la coesione territoriale, sentito il  Presidente
della regione interessata, esercita, in presenza dei presupposti,  il
potere sostitutivo di cui  all'articolo  120,  secondo  comma,  della
Costituzione, secondo le procedure di cui all'articolo 8 della  legge
5 giugno 2003, n. 131. 
  16. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle  disposizioni
che prevedono, in attuazione della legge 5 maggio  2009,  n.  42,  la
soppressione dei trasferimenti statali in favore degli  enti  locali,
le  disposizioni  che  prevedono  sanzioni,  recuperi,  riduzioni   o
limitazioni  a  valere  sui  predetti  trasferimenti  erariali,  sono
riferite anche alle risorse spettanti a valere sul fondo sperimentale
di riequilibrio di cui al  comma  3  dell'  articolo  2  del  decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e di cui all'articolo 21 del decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e,  successivamente,  a  valere  sul
fondo perequativo di cui all'articolo 13 della legge 5  maggio  2009,
n. 42. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali  sono
tenuti a versare  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  le  somme
residue. 
  17. All'articolo 78, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Tutte  le  entrate
del comune di competenza dell'anno 2008 e dei  successivi  anni  sono
attribuite alla gestione corrente  di  Roma  Capitale,  ivi  comprese
quelle riferibili ad atti e fatti antecedenti all'anno 2008,  purche'
accertate successivamente al 31 dicembre 2007.".