Art. 36 
 
                           Sperimentazione 
 
  1. Al fine di verificare l'effettiva rispondenza del nuovo  assetto
contabile definito dal presente  decreto  alle  esigenze  conoscitive
della finanza pubblica e per  individuare  eventuali  criticita'  del
sistema e le conseguenti  modifiche  intese  a  realizzare  una  piu'
efficace disciplina della materia, a decorrere dal  2012  e'  avviata
una  sperimentazione,  della  durata  di  due  esercizi   finanziari,
riguardante l'attuazione delle disposizioni di cui al titolo  I,  con
particolare  riguardo  all'adozione  del   bilancio   di   previsione
finanziario annuale di competenza e di cassa, e della classificazione
per missioni e programmi di cui all'articolo 33. 
  2. Ai fini della sperimentazione, entro 120 giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, con  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell'economia  e
delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il  Ministro
delle riforme per il federalismo, il Ministro per i rapporti  con  le
regioni  e  per  la  coesione  territoriale  e  il  Ministro  per  la
semplificazione normativa d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono
definiti le modalita' della  sperimentazione,  i  principi  contabili
applicati di cui all'articolo 3, il livello minimo  di  articolazione
del piano dei conti integrato comune e del piano dei conti  integrato
di  ciascun  comparto  di  cui  all'articolo  4,  la  codifica  della
transazione elementare di cui all'articolo 6, gli schemi di  bilancio
di cui agli articoli  11  e  12,  i  criteri  di  individuazione  dei
Programmi sottostanti le Missioni, le metodologie comuni  ai  diversi
enti per la costruzione di un  sistema  di  indicatori  di  risultato
semplici, misurabili e  riferiti  ai  programmi  del  bilancio  e  le
modalita'  di  attuazione  della  classificazione  per   missioni   e
programmi di cui all'articolo 17 e le eventuali ulteriori modifiche e
integrazioni alle disposizioni concernenti il sistema contabile delle
amministrazioni coinvolte nella sperimentazione di cui al comma 1. Il
decreto di cui al primo  periodo  prevede  la  sperimentazione  della
tenuta   della   contabilita'   finanziaria   sulla   base   di   una
configurazione del principio della competenza finanziaria secondo  la
quale le obbligazioni attive e passive  giuridicamente  perfezionate,
che danno luogo a entrate e spese  per  l'ente  di  riferimento  sono
registrate nelle scritture contabili con l'imputazione  all'esercizio
nel quale esse vengono  a  scadenza,  ferma  restando,  nel  caso  di
attivita' di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a
scadenza in piu' esercizi finanziari, la necessita'  di  predisporre,
sin dal primo anno,  la  copertura  finanziaria  per  l'effettuazione
della   complessiva   spesa   dell'investimento.   Ai   fini    della
sperimentazione il bilancio di previsione annuale e  il  bilancio  di
previsione pluriennale hanno  carattere  autorizzatorio,  costituendo
limite agli impegni di spesa, fatta eccezione per le partite di giro,
i servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni  di
cassa. Per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono
essere sperimentati sistemi di  contabilita'  e  schemi  di  bilancio
semplificati. La  tenuta  della  contabilita'  delle  amministrazioni
coinvolte nella sperimentazione e' disciplinata dalle disposizioni di
cui al Titolo I e al decreto di cui al presente comma, nonche'  dalle
discipline contabili vigenti alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, in quanto con  esse  compatibili.  Al  termine  del
primo esercizio finanziario in cui ha avuto luogo la  sperimentazione
e, successivamente, ogni sei mesi, il Ministro dell'economia e  delle
finanze trasmette alle Camere una relazione sui  relativi  risultati.
Nella relazione relativa all'ultimo semestre della sperimentazione il
Governo fornisce una  valutazione  sulle  risultanze  della  medesima
sperimentazione, anche ai fini dell'attuazione del comma 4. 
  3. Lo schema del decreto di  cui  al  comma  2  e'  trasmesso  alle
Camere,  ai  fini  dell'acquisizione  del  parere  della  Commissione
parlamentare  per  l'attuazione  del  federalismo  fiscale  e   delle
Commissioni  parlamentari  competenti  per  i  profili  di  carattere
finanziario, da esprimere entro  trenta  giorni  dalla  trasmissione.
Decorso tale termine, il decreto puo' comunque essere adottato. 
  4. Entro 150 giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto, con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con
il Ministro dell'interno e con il Ministro  per  i  rapporti  con  le
regioni e per la coesione territoriale, d'intesa  con  la  Conferenza
unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28  agosto
1997, n. 281, sono individuate  le  amministrazioni  coinvolte  nella
sperimentazione, secondo criteri che tengano conto della collocazione
geografica e della dimensione demografica. Per le amministrazioni non
interessate  dalla  sperimentazione  continua  ad  applicarsi,   sino
all'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma  5,  la
vigente disciplina contabile. 
  5. In considerazione  degli  esiti  della  sperimentazione,  con  i
decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma  7,  della  legge  5
maggio 2009 n. 42, sono definiti i contenuti specifici del  principio
della competenza finanziaria di cui al punto  16  dell'allegato  1  e
possono essere ridefiniti i principi contabili generali; inoltre sono
definiti i principi contabili applicati di  cui  all'articolo  3,  il
livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato  comune
e  del  piano  dei  conti  integrato  di  ciascun  comparto  di   cui
all'articolo 4, la  codifica  della  transazione  elementare  di  cui
all'articolo 6, gli schemi di bilancio di cui agli articoli 11 e  12,
i criteri di individuazione dei Programmi sottostanti le Missioni, le
metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di  un  sistema
di  indicatori  di  risultato  semplici,  misurabili  e  riferiti  ai
programmi  del   bilancio,   le   modalita'   di   attuazione   della
classificazione per missioni e programmi di  cui  all'  articolo  17,
nonche' della definizione di spese rimodulabili e non rimodulabili di
cui all'articolo 16. 
  6. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di  cui  al
comma 2, individua un sistema premiante, senza oneri per  la  finanza
pubblica, a favore delle amministrazioni  pubbliche  che  partecipano
alla sperimentazione.