Art. 37 
 
 
Disposizioni concernenti le Regioni a statuto speciale e le  province
                   autonome di Trento e di Bolzano 
 
  1. La decorrenza e le modalita' di applicazione delle  disposizioni
di cui al presente decreto legislativo nei confronti delle Regioni  a
statuto speciale e delle province autonome di Trento  e  di  Bolzano,
nonche' nei  confronti  degli  enti  locali  ubicati  nelle  medesime
Regioni speciali e province autonome, sono stabilite, in  conformita'
con i relativi statuti, con le procedure  previste  dall'articolo  27
della legge 5 maggio 2009, n. 42. Qualora entro sei mesi dall'entrata
in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo  36,  comma  5,
non risultino concluse le procedure di cui al primo periodo, sino  al
completamento delle procedure medesime, le  disposizioni  di  cui  al
presente decreto e ai decreti legislativi  di  cui  all'articolo  36,
comma 5, trovano immediata e diretta  applicazione  nelle  Regioni  a
statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.