Art. 14 
 
Fabbisogni standard  delle  amministrazioni  centrali  e  periferiche
  dello Stato e responsabilita' politica dei ministri 
 
  1.  Il  presente  articolo,  al  fine  di  rendere   effettivo   il
superamento  del  criterio  della   spesa   storica   attraverso   la
definizione  dei  fabbisogni  per  i   programmi   di   spesa   delle
amministrazioni  centrali  e   dei   fabbisogni   standard   per   le
amministrazioni periferiche dello Stato, disciplina le  modalita'  di
rendicontazione alle Camere del grado di convergenza della  spesa  ai
fabbisogni definiti ai sensi  dell'articolo  9  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  16
luglio 2011, n. 111. 
  2. Gli esiti del raffronto tra i fabbisogni dei programmi di  spesa
e  quelli  delle  amministrazioni  periferiche  dello   Stato,   come
determinati ai sensi del comma 1, e le spese effettivamente sostenute
come risultanti dal bilancio consuntivo dello Stato,  sono  trasmessi
ogni anno dal Governo alle Camere, affinche' possano essere adottate,
nelle forme e nei  tempi  previsti  dai  rispettivi  regolamenti,  le
iniziative e le determinazioni ivi previste, incluse  quelle  di  cui
all'articolo 94 della Costituzione. 
 
          Note all'art. 14: 
              Si riporta il testo dell'art.  9  del  decreto-legge  6
          luglio  2011,  n.   98   (Disposizioni   urgenti   per   la
          stabilizzazione     finanziaria),      convertito,      con
          modificazioni, dalla legge 16 luglio 2011, n. 111: 
              "Art.  9.  Fabbisogni  standard,  spending   review   e
          superamento della spesa storica delle Amministrazioni dello
          Stato 
              1. Dato l'obiettivo di razionalizzazione della spesa  e
          di  superamento  del  criterio  della  spesa  storica,   il
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento
          della Ragioneria generale dello Stato,  sulla  base  di  un
          atto  di  indirizzo  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, a partire dall'anno 2012, d'intesa con i Ministeri
          interessati, da' inizio ad un ciclo  di  "spending  review"
          mirata alla definizione dei fabbisogni standard propri  dei
          programmi di spesa  delle  amministrazioni  centrali  dello
          Stato.  Le  analisi  individuano,  tra  l'altro,  eventuali
          criticita'  nella  produzione  ed  erogazione  dei  servizi
          pubblici,  anche  inerenti  le  possibili  duplicazioni  di
          strutture e le possibili  strategie  di  miglioramento  dei
          risultati  ottenibili  con   le   risorse   stanziate.   In
          particolare, per le amministrazioni periferiche dello Stato
          sono proposte specifiche  metodologie  per  quantificare  i
          relativi fabbisogni, anche ai fini della allocazione  delle
          risorse nell'ambito della loro complessiva dotazione. 
              2.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   -
          Dipartimento  della  Ragioneria   generale   dello   Stato,
          richiede alle amministrazioni centrali dello Stato i dati e
          le informazioni provenienti dalle banche dati,  indagini  e
          sistemi informativi dell'amministrazione necessari  per  la
          realizzazione  delle  attivita'  di  cui  al  comma  1.  Le
          amministrazioni centrali dello Stato trasmettono tali  dati
          per via telematica e facilitano  l'accesso  ad  altri  dati
          provenienti  dal  SISTAN,  anche  nella   forma   di   dati
          elementari, nel rispetto  della  normativa  vigente,  senza
          oneri a carico del bilancio dello Stato. 
              3. In  caso  di  omessa  trasmissione  dei  dati  senza
          motivata giustificazione entro il  termine  previsto  nella
          richiesta di cui al comma 2, su comunicazione del Ministero
          dell'economia e delle finanze, l'amministrazione competente
          riduce  la  retribuzione   di   risultato   dei   dirigenti
          responsabili nella misura del 2 per cento. 
              4. A decorrere dal 2013, i risultati delle attivita' di
          cui al comma 1, sono comunicati dal Ministero dell'economia
          e delle finanze alle Amministrazioni centrali dello Stato. 
              5.  Sulla  base  delle   comunicazioni   fornite   alle
          amministrazioni centrali dello Stato ai sensi del comma  4,
          e in coerenza con gli obiettivi e gli  interventi  indicati
          nel Documento di economia  e  finanza,  le  Amministrazioni
          centrali dello  Stato  propongono  nell'ambito  di  accordi
          triennali con il Ministero dell'economia  e  delle  finanze
          norme volte a realizzare il superamento della spesa storica
          e la graduale convergenza verso gli obiettivi  identificati
          con le procedure di cui ai  commi  precedenti  da  inserire
          nella legge di stabilita', ovvero con apposito  disegno  di
          legge collegato alla manovra di finanza pubblica. 
              6. I Nuclei di analisi e valutazione della spesa di cui
          all'articolo 39 della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
          provvedono al monitoraggio dell'attuazione e dei  risultati
          attesi dei provvedimenti di cui  al  comma  5  e  segnalano
          eventuali scostamenti al  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze e al Ministro competente. 
              7.  Il  Rapporto  sulla  spesa  delle   amministrazioni
          centrali dello Stato di cui all'articolo 41 della legge  31
          dicembre 2009, n. 196, illustra gli esiti  delle  attivita'
          di cui ai commi precedenti.". 
              Si riporta il testo dell'art. 94 della Costituzione: 
              "Art. 94. Il Governo deve avere la  fiducia  delle  due
          Camere. 
              Ciascuna Camera accorda o revoca  la  fiducia  mediante
          mozione motivata e votata per appello nominale. 
              Entro dieci giorni dalla sua formazione il  Governo  si
          presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. 
              Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una
          proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni. 
              La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un
          decimo dei componenti della Camera e non puo' essere  messa
          in   discussione   prima   di   tre   giorni   dalla    sua
          presentazione.".