Art. 15 
 
          Riordino dei termini per la trasmissione dei dati 
                       degli enti territoriali 
 
  1. Ai fini di garantire il coordinamento informativo, statistico  e
informatico  dei  dati  delle  amministrazioni   pubbliche   di   cui
all'articolo 117, secondo  comma,  lettera  r),  della  Costituzione,
anche ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su  proposta
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia
e delle finanze, si provvede al riordino della disciplina vigente  in
materia di oneri e obblighi informativi a carico di comuni, province,
citta' metropolitane nei confronti  delle  pubbliche  amministrazioni
statali,  riducendo  e  unificando  i  termini  e  le   comunicazioni
attualmente previsti per la trasmissione dei dati, ferma restando  la
disciplina sanzionatoria in vigore. 
 
          Note all'art. 15: 
              Per il testo dell'art. 117 della  Costituzione,  vedasi
          nelle Note alle premesse. 
              Per il testo dell'art. 13 della legge n. 196 del  2009,
          vedasi nelle Note all'art. 1.