Art. 15 Riordino dei termini per la trasmissione dei dati degli enti territoriali 1. Ai fini di garantire il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, anche ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al riordino della disciplina vigente in materia di oneri e obblighi informativi a carico di comuni, province, citta' metropolitane nei confronti delle pubbliche amministrazioni statali, riducendo e unificando i termini e le comunicazioni attualmente previsti per la trasmissione dei dati, ferma restando la disciplina sanzionatoria in vigore.
Note all'art. 15: Per il testo dell'art. 117 della Costituzione, vedasi nelle Note alle premesse. Per il testo dell'art. 13 della legge n. 196 del 2009, vedasi nelle Note all'art. 1.