Art. 16 
 
      Interventi del settore creditizio a favore del pagamento 
          delle imprese creditrici degli enti territoriali 
 
  1. Il Ministero dell'economia e delle  finanze,  un  rappresentante
delle regioni e un rappresentante delle autonomie  locali  designati,
rispettivamente,  dalla  Conferenza  dei  presidenti  delle  regioni,
dall'ANCI e  dall'UPI,  e  l'Associazione  bancaria  italiana,  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto
legislativo, istituiscono un tavolo tecnico per il perseguimento  dei
seguenti  obiettivi,  da   realizzare   anche   attraverso   apposita
convenzione, aperta all'adesione delle banche  e  degli  intermediari
finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi  in
materia bancaria e  creditizia  di  cui  al  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385: 
    a) formulare soluzioni finalizzate a sopperire alla  mancanza  di
liquidita' delle imprese determinata dai ritardi dei pagamenti  degli
enti territoriali; 
    b) valutare forme  di  compensazione  all'interno  del  patto  di
stabilita' a livello  regionale  previsto  dalla  normativa  vigente,
anche in considerazione delle diverse fasce dimensionali  degli  enti
territoriali; 
    c) valutare la definizione di nuove modalita' ed agevolazioni per
la cessione pro  soluto  dei  crediti  certi,  liquidi  ed  esigibili
maturati dalle imprese nei confronti delle pubbliche  amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165; 
    d) stabilire criteri per  la  certificazione  dei  crediti  delle
pubbliche   amministrazioni,   secondo    le    modalita'    definite
dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008,  n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  n.
2, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 maggio
2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 157 del 9 luglio 2009; 
    e) definire i casi in cui la stipulazione, da  parte  degli  enti
locali, di un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto la
realizzazione e la successiva concessione in locazione finanziaria di
un bene immobile non costituisce forma elusiva delle regole del patto
di stabilita' interno, in considerazione della convenienza  economica
per l'amministrazione contraente. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 6 settembre 2011 
 
                             NAPOLITANO 
 
                            Berlusconi, Presidente del Consiglio  dei
                            Ministri 
 
                            Tremonti, Ministro dell'economia e  delle
                            finanze 
 
                            Bossi, Ministro per  le  riforme  per  il
                            federalismo 
 
                            Calderoli,      Ministro      per      la
                            semplificazione  normativa 
 
                            Fitto, Ministro per  i  rapporti  con  le
                            regioni e per la coesione territoriale 
 
                            Maroni, Ministro dell'interno 
 
                            Fazio, Ministro della salute 
 
                            Brunetta,  Ministro   per   la   pubblica
                            amministrazione e l'innovazione 
 
Visto, il Guardasigilli: Palma 
 
          Note all'art. 16: 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.   106   del   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385  (Testo  unico  delle
          leggi in materia bancaria e creditizia): 
              "Art. 106. Albo degli intermediari finanziari. 
              1.   L'esercizio    nei    confronti    del    pubblico
          dell'attivita'  di  concessione  di   finanziamenti   sotto
          qualsiasi forma e' riservato agli  intermediari  finanziari
          autorizzati, iscritti in  un  apposito  albo  tenuto  dalla
          Banca d'Italia. 
              2.  Oltre  alle  attivita'  di  cui  al  comma  1   gli
          intermediari  finanziari  possono   prestare   servizi   di
          pagamento, a condizione che siano  a  cio'  autorizzati  ai
          sensi dell'articolo 114-novies, comma  4,  e  iscritti  nel
          relativo albo, nonche' prestare servizi di investimento  se
          autorizzati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto
          legislativo 24  febbraio  1998,  n.  58.  Gli  intermediari
          finanziari possono altresi' esercitare le altre attivita' a
          loro eventualmente consentite dalla legge nonche' attivita'
          connesse o strumentali,  nel  rispetto  delle  disposizioni
          dettate dalla Banca d'Italia. 
              3. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita
          la Banca d'Italia, specifica il contenuto  delle  attivita'
          indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze  ricorra
          l'esercizio nei confronti del pubblico.". 
              Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   (Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche): 
              "2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI.". 
              Si riporta il testo del comma  3-bis  dell'art.  9  del
          decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti  per
          il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
          ridisegnare in funzione  anti-crisi  il  quadro  strategico
          nazionale), convertito, con modificazioni, dalla  legge  28
          gennaio 2009, n. 2: 
              "3-bis.  A  partire  dall'anno  2009,  su  istanza  del
          creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e
          appalti, le  regioni,  gli  enti  locali  e  gli  enti  del
          Servizio sanitario nazionale, nel rispetto  dei  limiti  di
          cui agli articoli 77-bis  e  77-ter  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, possono certificare, entro  il
          termine  di  venti   giorni   dalla   data   di   ricezione
          dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido  ed
          esigibile, anche al fine  di  consentire  al  creditore  la
          cessione pro soluto  a  favore  di  banche  o  intermediari
          finanziari riconosciuti dalla  legislazione  vigente.  Tale
          cessione ha effetto nei confronti del  debitore  ceduto,  a
          far data dalla predetta certificazione, che puo'  essere  a
          tal fine rilasciata anche nel caso in cui il  contratto  di
          fornitura o di servizio in essere alla data di  entrata  in
          vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto
          escluda la cedibilita' del credito  medesimo.  Con  decreto
          del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  adottare
          entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
          legge   di   conversione   del   presente   decreto,   sono
          disciplinate  le  modalita'  di  attuazione  del   presente
          comma.".