Art. 14
Delle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei
diritti di avvocato
1. Le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno
1942, n. 794, e l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 del
codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante
onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni
giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non
diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il
processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il
tribunale decide in composizione collegiale.
3. Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio
personalmente.
4. L'ordinanza che definisce il giudizio non e' appellabile.
Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'articolo 28 della legge 13
giugno 1942, n. 794 (Onorari di avvocato e di procuratore
per prestazioni giudiziali in materia civile), come
modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 28. - Per la liquidazione delle spese, degli
onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente
l'avvocato, dopo la decisione della causa o l'estinzione
della procura, se non intende seguire il procedimento di
cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura
civile, procede ai sensi dell'articolo 14 del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150.».
- Si riporta il testo dell'articolo 645 del Codice di
procedura civile:
«Art. 645 (Opposizione). - L'opposizione si propone
davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il
giudice che ha emesso il decreto con atto di citazione
notificato al ricorrente nei luoghi di cui all'articolo
638. Contemporaneamente l'ufficiale giudiziario deve
notificare avviso dell'opposizione al cancelliere affinche'
ne prenda nota sull'originale del decreto.
In seguito all'opposizione il giudizio si svolge
secondo le norme del procedimento ordinario davanti al
giudice adito; ma i termini di comparizione sono ridotti a
meta'.».