Art. 15 
 
 
    Dell'opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia 
 
  1. Le controversie  previste  dall'articolo  170  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal
rito sommario  di  cognizione,  ove  non  diversamente  disposto  dal
presente articolo. 
  2. Il ricorso e' proposto  al  capo  dell'ufficio  giudiziario  cui
appartiene il magistrato che ha emesso  il  provvedimento  impugnato.
Per i provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio del giudice  di
pace e del pubblico ministero presso il tribunale  e'  competente  il
presidente del tribunale. Per i provvedimenti  emessi  da  magistrati
dell'ufficio del pubblico ministero presso la  corte  di  appello  e'
competente il presidente della corte di appello. 
  3. Nel giudizio di  merito  le  parti  possono  stare  in  giudizio
personalmente. 
  4. L'efficacia esecutiva del provvedimento  impugnato  puo'  essere
sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5. 
  5.  Il  presidente  puo'  chiedere  a  chi   ha   provveduto   alla
liquidazione o  a  chi  li  detiene,  gli  atti,  i  documenti  e  le
informazioni necessari ai fini della decisione. 
  6. L'ordinanza che definisce il giudizio non e' appellabile. 
 
          Note all'art. 15: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  170  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,  n.
          115, come modificato dal presente decreto legislativo: 
              «Art. 170 (Opposizione al decreto di pagamento).  -  1.
          Avverso  il  decreto   di   pagamento   emesso   a   favore
          dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese
          private  cui  e'  affidato  l'incarico  di  demolizione   e
          riduzione  in  pristino,  il  beneficiario   e   le   parti
          processuali,  compreso  il  pubblico   ministero,   possono
          proporre   opposizione.   L'opposizione   e'   disciplinata
          dall'articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011,
          n. 150. 
              commi 2 - 3 (abrogati).».