Art. 15
Dell'opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia
1. Le controversie previste dall'articolo 170 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal
rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal
presente articolo.
2. Il ricorso e' proposto al capo dell'ufficio giudiziario cui
appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.
Per i provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio del giudice di
pace e del pubblico ministero presso il tribunale e' competente il
presidente del tribunale. Per i provvedimenti emessi da magistrati
dell'ufficio del pubblico ministero presso la corte di appello e'
competente il presidente della corte di appello.
3. Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio
personalmente.
4. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere
sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.
5. Il presidente puo' chiedere a chi ha provveduto alla
liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le
informazioni necessari ai fini della decisione.
6. L'ordinanza che definisce il giudizio non e' appellabile.
Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'articolo 170 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 170 (Opposizione al decreto di pagamento). - 1.
Avverso il decreto di pagamento emesso a favore
dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese
private cui e' affidato l'incarico di demolizione e
riduzione in pristino, il beneficiario e le parti
processuali, compreso il pubblico ministero, possono
proporre opposizione. L'opposizione e' disciplinata
dall'articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011,
n. 150.
commi 2 - 3 (abrogati).».