Art. 16
Delle controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto
di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli
altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari
1. Le controversie previste dall'articolo 8 del decreto legislativo
6 febbraio 2007, n. 30, sono regolate dal rito sommario di
cognizione.
2. E' competente il tribunale del luogo ove dimora il ricorrente.
Note all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della
direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini
dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);
come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 8 (Ricorsi avverso il mancato riconoscimento del
diritto di soggiorno). - 1. Avverso il provvedimento di
rifiuto e revoca del diritto di cui agli articoli 6 e 7, e'
ammesso ricorso all'autorita' giudiziaria ordinaria. Le
controversie previste dal presente articolo sono
disciplinate dall'articolo 16 del decreto legislativo 1°
settembre 2011, n. 150.».