Art. 18
Delle controversie in materia di espulsione dei cittadini di Stati
che non sono membri dell'Unione europea
1. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del decreto di
espulsione pronunciato dal prefetto ai sensi del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, sono regolate dal rito sommario di
cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente il giudice di pace del luogo in cui ha sede
l'autorita' che ha disposto l'espulsione.
3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta
giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta
giorni se il ricorrente risiede all'estero, e puo' essere depositato
anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una
rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso
l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorita'
giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della
rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono
effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al
difensore e' rilasciata altresi' dinanzi all'autorita' consolare.
4. Il ricorrente e' ammesso al gratuito patrocinio a spese dello
Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un
difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti
nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonche', ove necessario,
da un interprete.
5. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza,
deve essere notificato a cura della cancelleria all'autorita' che ha
emesso il provvedimento almeno cinque giorni prima della medesima
udienza.
6. L'autorita' che ha emesso il provvedimento impugnato puo'
costituirsi fino alla prima udienza e puo' stare in giudizio
personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati.
7. Il giudizio e' definito, in ogni caso, entro venti giorni dalla
data di deposito del ricorso.
8. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni
tassa e imposta.
9. L'ordinanza che definisce il giudizio non e' appellabile.
Note all'art. 18:
- Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 reca:
«Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero.».
- Si riporta il testo dell'articolo 29 del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale):
«Art. 29 (Elenchi e tabelle dei difensori di ufficio).
- 1. Il consiglio dell'ordine forense predispone e aggiorna
almeno ogni tre mesi l'elenco alfabetico degli iscritti
negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio.
1-bis. Per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo
97 del codice, e' necessario il conseguimento di
attestazione di idoneita' rilasciata dall'ordine forense di
appartenenza al termine della frequenza di corsi di
aggiornamento professionale organizzati dagli ordini
medesimi o, ove costituita, dalla camera penale
territoriale ovvero dall'unione delle camere penali. I
difensori possono, tuttavia, essere iscritti nell'elenco, a
prescindere dal requisito di cui al periodo precedente,
dimostrando di aver esercitato la professione in sede
penale per almeno due anni, mediante la produzione di
idonea documentazione.
2. E' istituito presso l'ordine forense di ciascun
capoluogo del distretto di corte d'appello un apposito
ufficio con recapito centralizzato che, mediante linee
telefoniche dedicate, fornisce i nominativi dei difensori
d'ufficio a richiesta dell'autorita' giudiziaria o della
polizia giudiziaria. Non si ricorre al sistema
informatizzato se il procedimento concerne materie che
riguardano competenze specifiche.
3. L'ufficio di cui al comma 2 gestisce separatamente
gli elenchi dei difensori d'ufficio di ciascun ordine
forense esistente nel distretto di corte d'appello.
4. Il sistema informatizzato di cui al comma 2 deve
garantire:
a) che l'indicazione dei nominativi rispetti un
criterio di rotazione automatico tra gli iscritti
nell'elenco di cui al comma 1;
b) che sia evitata l'attribuzione contestuale di
nomine, ad un unico difensore, per procedimenti pendenti
innanzi ad autorita' giudiziarie e di polizia distanti tra
di loro e, comunque, dislocate in modo da non permettere
l'effettivita' della difesa;
c) l'istituzione di un turno differenziato, per gli
indagati e gli imputati detenuti, che assicuri, attraverso
un criterio di rotazione giornaliera dei nominativi, la
reperibilita' di un numero di difensori d'ufficio
corrispondente alle esigenze.
5. L'autorita' giudiziaria e, nei casi previsti, la
polizia giudiziaria, individuano il difensore richiedendone
il nominativo all'ufficio di cui al comma 2.
6. Il presidente del consiglio dell'ordine forense o un
componente da lui delegato vigila sul rispetto dei criteri
per l'individuazione e la designazione del difensore
d'ufficio.
7. I difensori inseriti nei turni giornalieri di cui al
comma 4, lettera c), hanno l'obbligo della reperibilita'.
8.
9.».