Art. 20 
 
Dell'opposizione  al  diniego  del  nulla  osta  al  ricongiungimento
familiare e del permesso di soggiorno per motivi  familiari,  nonche'
agli altri provvedimenti dell'autorita' amministrativa in materia  di
                    diritto all'unita' familiare 
 
  1. Le controversie previste dall'articolo 30, comma 6, del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono regolate dal  rito  sommario
di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. 
  2. E' competente il tribunale in composizione monocratica del luogo
in cui il ricorrente ha la residenza. 
  3. L'ordinanza che accoglie il ricorso puo'  disporre  il  rilascio
del visto anche in assenza del nulla osta. 
  4. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo  e  di
registro e da ogni altra tassa. 
 
          Note all'art. 20: 
              - Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 30  del
          citato decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  come
          modificato dal presente decreto legislativo: 
              «Art. 30 (Permesso di soggiorno per motivi familiari). 
              commi 1 - 5 (omissis). 
              6. Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento
          familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari,
          nonche'  contro  gli  altri  provvedimenti   dell'autorita'
          amministrativa in materia di diritto all'unita'  familiare,
          l'interessato  puo'  proporre   opposizione   all'autorita'
          giudiziaria  ordinaria.   L'opposizione   e'   disciplinata
          dall'articolo 20 del decreto legislativo 1° settembre 2011,
          n. 150.».