Art. 21 
 
 
Dell'opposizione   alla   convalida   del    trattamento    sanitario
                            obbligatorio 
 
  1. Le controversie previste dall'articolo 5 della legge  13  maggio
1978, n. 180, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove  non
diversamente disposto dal presente articolo. 
  2. E' competente il  tribunale  in  composizione  collegiale  e  al
giudizio partecipa il pubblico ministero. 
  3. Il ricorso su iniziativa del sindaco, ai sensi dell'articolo  5,
comma secondo, della legge  13  maggio  1978,  n.  180,  deve  essere
proposto, a pena  di  inammissibilita',  entro  trenta  giorni  dalla
scadenza del termine di cui  all'articolo  3,  secondo  comma,  della
medesima legge. 
  4. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare  in  giudizio
personalmente e farsi rappresentare  da  persona  munita  di  mandato
scritto in calce al ricorso o  in  atto  separato.  Il  ricorso  puo'
essere presentato a mezzo del servizio postale. 
  5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, il  presidente  del
tribunale, acquisito il provvedimento che ha disposto il  trattamento
sanitario  obbligatorio  e  sentito  il  pubblico   ministero,   puo'
sospendere  il  trattamento  medesimo  anche  prima  che  sia  tenuta
l'udienza di comparizione e d'ufficio. Sulla richiesta di sospensione
il presidente provvede entro dieci giorni. 
  6. Il tribunale puo' assumere informazioni e disporre  l'assunzione
di prove d'ufficio. 
  7.  Il  procedimento  e'  esente  dal  contributo  unificato  e  la
decisione non e' soggetta a registrazione. 
 
          Note all'art. 21: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5  della  legge  13
          maggio 1978, n. 180 (Accertamenti  e  trattamenti  sanitari
          volontari e obbligatori.),  come  modificato  dal  presente
          decreto legislativo: 
              «Art. 5 (Tutela giurisdizionale). - Chi e' sottoposto a
          trattamento sanitario obbligatorio,  e  chiunque  vi  abbia
          interesse, puo' proporre ricorso  contro  il  provvedimento
          convalidato dal giudice tutelare. 
              Il sindaco puo' proporre  analogo  ricorso  avverso  la
          mancata  convalida  del  provvedimento   che   dispone   il
          trattamento sanitario obbligatorio. 
              Alle controversie previste  dal  presente  articolo  si
          applica l'articolo 21 del decreto legislativo 1°  settembre
          2011, n. 150. 
              commi 4 - 8 (abrogati).». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  3  della  citata
          legge 13 maggio 1978, n. 180: 
              «Art. 3  (Procedimento  relativo  agli  accertamenti  e
          trattamenti sanitari obbligatori in condizioni  di  degenza
          ospedaliera per malattia mentale). -  Il  provvedimento  di
          cui all'articolo 2 con  il  quale  il  sindaco  dispone  il
          trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza
          ospedaliera, corredato dalla proposta  medica  motivata  di
          cui all'ultimo comma dell'articolo 1 e dalla  convalida  di
          cui  all'ultimo  comma   dell'articolo   2,   deve   essere
          notificato,  entro  48  ore  dal  ricovero,  tramite  messo
          comunale, al  giudice  tutelare  nella  cui  circoscrizione
          rientra il comune. 
              Il  giudice  tutelare,  entro  le  successive  48  ore,
          assunte  le   informazioni   e   disposti   gli   eventuali
          accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare o
          non convalidare il provvedimento e ne da' comunicazione  al
          sindaco. In caso di mancata convalida il sindaco dispone la
          cessazione  del  trattamento  sanitario   obbligatorio   in
          condizioni di degenza ospedaliera. 
              Se il provvedimento di cui al primo comma del  presente
          articolo e' disposto dal sindaco di un  comune  diverso  da
          quello di residenza dell'infermo, ne va data  comunicazione
          al sindaco di questo ultimo comune. Se il provvedimento  di
          cui al primo comma del presente articolo  e'  adottato  nei
          confronti di cittadini stranieri o di apolidi, ne  va  data
          comunicazione al  Ministero  dell'interno  e  al  consolato
          competente, tramite il prefetto. 
              Nei casi in cui il trattamento  sanitario  obbligatorio
          debba protrarsi oltre il settimo giorno, ed  in  quelli  di
          ulteriore  prolungamento,  il  sanitario  responsabile  del
          servizio psichiatrico di cui all'articolo  6  e'  tenuto  a
          formulare, in tempo utile, una proposta motivata al sindaco
          che ha disposto il ricovero, il quale ne da'  comunicazione
          al giudice tutelare, con le modalita' e per gli adempimenti
          di cui al primo e  secondo  comma  del  presente  articolo,
          indicando la ulteriore durata presumibile  del  trattamento
          stesso. 
              Il sanitario di cui al comma  precedente  e'  tenuto  a
          comunicare al  sindaco,  sia  in  caso  di  dimissione  del
          ricoverato che in continuita'  di  degenza,  la  cessazione
          delle condizioni che richiedono l'obbligo  del  trattamento
          sanitario;  comunica  altresi'  la  eventuale  sopravvenuta
          impossibilita'  a  proseguire  il  trattamento  stesso.  Il
          sindaco, entro 48 ore dal ricevimento  della  comunicazione
          del sanitario, ne da' notizia al giudice tutelare. 
              Qualora ne sussista la necessita' il  giudice  tutelare
          adotta i provvedimenti urgenti che  possono  occorrere  per
          conservare e per amministrare il patrimonio dell'infermo. 
              L'omissione delle comunicazioni di cui al primo, quarto
          e  quinto  comma  del  presente   articolo   determina   la
          cessazione di ogni effetto del provvedimento  e  configura,
          salvo che non sussistano gli estremi  di  un  delitto  piu'
          grave, il reato di omissione di atti di ufficio.».