Art. 21
Dell'opposizione alla convalida del trattamento sanitario
obbligatorio
1. Le controversie previste dall'articolo 5 della legge 13 maggio
1978, n. 180, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non
diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente il tribunale in composizione collegiale e al
giudizio partecipa il pubblico ministero.
3. Il ricorso su iniziativa del sindaco, ai sensi dell'articolo 5,
comma secondo, della legge 13 maggio 1978, n. 180, deve essere
proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla
scadenza del termine di cui all'articolo 3, secondo comma, della
medesima legge.
4. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio
personalmente e farsi rappresentare da persona munita di mandato
scritto in calce al ricorso o in atto separato. Il ricorso puo'
essere presentato a mezzo del servizio postale.
5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, il presidente del
tribunale, acquisito il provvedimento che ha disposto il trattamento
sanitario obbligatorio e sentito il pubblico ministero, puo'
sospendere il trattamento medesimo anche prima che sia tenuta
l'udienza di comparizione e d'ufficio. Sulla richiesta di sospensione
il presidente provvede entro dieci giorni.
6. Il tribunale puo' assumere informazioni e disporre l'assunzione
di prove d'ufficio.
7. Il procedimento e' esente dal contributo unificato e la
decisione non e' soggetta a registrazione.
Note all'art. 21:
- Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 13
maggio 1978, n. 180 (Accertamenti e trattamenti sanitari
volontari e obbligatori.), come modificato dal presente
decreto legislativo:
«Art. 5 (Tutela giurisdizionale). - Chi e' sottoposto a
trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque vi abbia
interesse, puo' proporre ricorso contro il provvedimento
convalidato dal giudice tutelare.
Il sindaco puo' proporre analogo ricorso avverso la
mancata convalida del provvedimento che dispone il
trattamento sanitario obbligatorio.
Alle controversie previste dal presente articolo si
applica l'articolo 21 del decreto legislativo 1° settembre
2011, n. 150.
commi 4 - 8 (abrogati).».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della citata
legge 13 maggio 1978, n. 180:
«Art. 3 (Procedimento relativo agli accertamenti e
trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza
ospedaliera per malattia mentale). - Il provvedimento di
cui all'articolo 2 con il quale il sindaco dispone il
trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza
ospedaliera, corredato dalla proposta medica motivata di
cui all'ultimo comma dell'articolo 1 e dalla convalida di
cui all'ultimo comma dell'articolo 2, deve essere
notificato, entro 48 ore dal ricovero, tramite messo
comunale, al giudice tutelare nella cui circoscrizione
rientra il comune.
Il giudice tutelare, entro le successive 48 ore,
assunte le informazioni e disposti gli eventuali
accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare o
non convalidare il provvedimento e ne da' comunicazione al
sindaco. In caso di mancata convalida il sindaco dispone la
cessazione del trattamento sanitario obbligatorio in
condizioni di degenza ospedaliera.
Se il provvedimento di cui al primo comma del presente
articolo e' disposto dal sindaco di un comune diverso da
quello di residenza dell'infermo, ne va data comunicazione
al sindaco di questo ultimo comune. Se il provvedimento di
cui al primo comma del presente articolo e' adottato nei
confronti di cittadini stranieri o di apolidi, ne va data
comunicazione al Ministero dell'interno e al consolato
competente, tramite il prefetto.
Nei casi in cui il trattamento sanitario obbligatorio
debba protrarsi oltre il settimo giorno, ed in quelli di
ulteriore prolungamento, il sanitario responsabile del
servizio psichiatrico di cui all'articolo 6 e' tenuto a
formulare, in tempo utile, una proposta motivata al sindaco
che ha disposto il ricovero, il quale ne da' comunicazione
al giudice tutelare, con le modalita' e per gli adempimenti
di cui al primo e secondo comma del presente articolo,
indicando la ulteriore durata presumibile del trattamento
stesso.
Il sanitario di cui al comma precedente e' tenuto a
comunicare al sindaco, sia in caso di dimissione del
ricoverato che in continuita' di degenza, la cessazione
delle condizioni che richiedono l'obbligo del trattamento
sanitario; comunica altresi' la eventuale sopravvenuta
impossibilita' a proseguire il trattamento stesso. Il
sindaco, entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione
del sanitario, ne da' notizia al giudice tutelare.
Qualora ne sussista la necessita' il giudice tutelare
adotta i provvedimenti urgenti che possono occorrere per
conservare e per amministrare il patrimonio dell'infermo.
L'omissione delle comunicazioni di cui al primo, quarto
e quinto comma del presente articolo determina la
cessazione di ogni effetto del provvedimento e configura,
salvo che non sussistano gli estremi di un delitto piu'
grave, il reato di omissione di atti di ufficio.».