Art. 22
Delle azioni popolari e delle controversie in materia di
eleggibilita', decadenza ed incompatibilita' nelle elezioni
comunali, provinciali e regionali
1. Le controversie previste dall'articolo 82, primo e secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.
570, quelle previste dall'articolo 7, secondo comma, della legge 23
dicembre 1966, n. 1147, quelle previste dall'articolo 19 della legge
17 febbraio 1968, n. 108, e quelle previste dall'articolo 70 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono regolate dal rito
sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente
articolo.
2. Le azioni popolari e le impugnative consentite per quanto
concerne le elezioni comunali sono di competenza del tribunale della
circoscrizione territoriale in cui e' compreso il comune medesimo. Le
azioni popolari e le impugnative consentite per quanto concerne le
elezioni provinciali sono di competenza del tribunale della
circoscrizione territoriale in cui e' compreso il capoluogo della
provincia. Le azioni popolari e le impugnative consentite per quanto
concerne le elezioni regionali sono di competenza del tribunale del
capoluogo della regione.
3. Il tribunale giudica in composizione collegiale e al giudizio
partecipa il pubblico ministero.
4. Il ricorso avverso le deliberazioni adottate in materia di
eleggibilita' deve essere proposto, a pena di inammissibilita', entro
trenta giorni dalla data finale di pubblicazione della deliberazione,
ovvero dalla data della notificazione di essa, quando e' necessaria.
Il termine e' di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
5. I termini per la notifica del ricorso e la costituzione delle
parti sono perentori.
6. L'ordinanza che definisce il giudizio e' immediatamente
trasmessa in copia a cura del cancelliere al sindaco, al presidente
della giunta provinciale ovvero al presidente della regione perche'
entro ventiquattro ore dal ricevimento provveda alla pubblicazione
per quindici giorni del dispositivo nell'albo dell'ente.
7. Contro l'ordinanza pronunciata dal tribunale puo' essere
proposto appello da qualsiasi cittadino elettore dell'ente locale o
da chiunque altro vi abbia diretto interesse, dal procuratore della
Repubblica, nonche' dal prefetto quando ha promosso l'azione
d'ineleggibilita'.
8. L'efficacia esecutiva dell'ordinanza pronunciata dal tribunale
e' sospesa in pendenza di appello.
9. Il termine di cui all'articolo 702-quater decorre, per ogni
altro cittadino elettore o diretto interessato, dall'ultimo giorno
della pubblicazione del dispositivo dell'ordinanza nell'albo
dell'ente.
10. Contro la decisione della corte di appello la parte soccombente
e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre
ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla sua comunicazione.
11. Il presidente della corte di cassazione, con decreto steso in
calce al ricorso medesimo, fissa l'udienza di discussione. Tutti i
termini del procedimento sono ridotti della meta'.
12. Il giudice, quando accoglie il ricorso, corregge il risultato
delle elezioni e sostituisce ai candidati illegittimamente proclamati
coloro che hanno diritto di esserlo.
13. Il provvedimento che definisce il giudizio e' immediatamente
comunicato al sindaco, al presidente della giunta provinciale ovvero
al presidente della regione, che subito ne cura la notificazione,
senza spese, agli interessati. Eguale comunicazione e' data al
prefetto per le controversie inerenti elezioni regionali.
14. Le parti possono stare in giudizio personalmente in ogni grado.
15. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni
tassa, imposta e spesa di cancelleria.
16. La controversia e' trattata in ogni grado in via di urgenza.
Note all'art. 22:
- Si riporta il testo dell'articolo 82 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo
unico delle leggi per la composizione e la elezione degli
organi delle Amministrazioni comunali.), come modificato
dal presente decreto legislativo:
«Art. 82. - Le deliberazioni adottate in materia di
eleggibilita' dal Consiglio comunale possono essere
impugnate da qualsiasi cittadino elettore del Comune, o da
chiunque altro vi abbia diretto interesse, dinanzi
all'autorita' giudiziaria ordinaria.
La deliberazione adottata in via surrogatoria dalla
Giunta provinciale amministrativa o da altro competente
organo tutorio deve essere immediatamente comunicata al
sindaco e pubblicata nell'albo pretorio del Comune entro
ventiquattro ore dal ricevimento, a cura del segretario
comunale che ne e' il responsabile. La impugnativa delle
deliberazioni adottate dal Consiglio comunale puo' essere
promossa anche dal prefetto.
Alle controversie previste dal presente articolo si
applica l'articolo 22 del decreto legislativo 1° settembre
2011, n. 150.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7 della legge 23
dicembre 1966, n. 1147 (Modificazioni alle norme sul
contenzioso elettorale amministrativo.), come modificato
dal presente decreto legislativo:
«Art. 7. - L'articolo 2 della legge 18 maggio 1951, n.
328 , e' abrogato.
Le norme contenute nei precedenti articoli e
nell'articolo 75 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, si
applicano altresi' per i Consigli provinciali, per quanto
riguarda la materia relativa all'ineleggibilita', alla
decadenza, all'incompatibilita' dei consiglieri
provinciali. Le azioni popolari e le impugnative consentite
a qualsiasi elettore del Comune per quanto concerne
elezioni comunali, sono consentite a qualsiasi cittadino
elettore della Provincia per quanto concerne le elezioni
provinciali. Le attribuzioni conferite da tali norme al
Consiglio comunale, si intendono devolute al Consiglio
provinciale; quelle devolute al sindaco si intendono
devolute al presidente della Giunta provinciale.
Le azioni popolari e le impugnative consentite dal
decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.
570, e dall'articolo 70 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, a qualsiasi elettore del Comune per quanto
concerne elezioni comunali, sono consentite a qualsiasi
cittadino elettore della Provincia per quanto concerne le
elezioni provinciali. Le attribuzioni conferite da tali
norme al Consiglio comunale, si intendono devolute al
Consiglio provinciale; quelle devolute al sindaco si
intendono devolute al presidente della Giunta provinciale.
Alle controversie previste dal presente comma si applica
l'articolo 22 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.
150.
Per tutte le questioni e le controversie deferite alla
magistratura ordinaria e' competente, in prima istanza, il
Tribunale nella cui circoscrizione territoriale e' compreso
il capoluogo della Provincia.».
- Si riporta il testo dell'articolo 19 della legge 17
febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli
regionali delle Regioni a statuto normale.), come
modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 19 (Ricorsi).
comma (abrogato).
Le azioni popolari e le impugnative previste per
qualsiasi elettore del comune dal decreto del Presidente
della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall'articolo 70
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono
consentite a qualsiasi elettore della regione nonche' al
Prefetto del capoluogo di Regione, in qualita' di
rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema
delle autonomie. Alle controversie previste dal presente
comma si applica l'articolo 22 del decreto legislativo 1°
settembre 2011, n.150.
comma (abrogato).
La tutela in materia di operazioni per l'elezione dei
consiglieri regionali, successive all'emanazione del
decreto di convocazione dei comizi, e' disciplinata dalle
disposizioni dettate dal codice del processo
amministrativo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 70 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali.), come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 70 (Azione popolare). - 1. La decadenza dalla
carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere
comunale, provinciale o circoscrizionale puo' essere
promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore
del comune, o da chiunque altro vi abbia interesse davanti
al tribunale civile.
2. L'azione puo' essere promossa anche dal prefetto.
3. Alle controversie previste dal presente articolo si
applica l'articolo 22 del decreto legislativo 1° settembre
2011, n. 150..
4. (abrogato).».
- Si riporta il testo dell'articolo 702-quater del
Codice di procedura civile:
«Art. 702-quater (Appello). - L'ordinanza emessa ai
sensi del sesto comma dell'articolo 702-ter produce gli
effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile se non
e' appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o
notificazione. Sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi
documenti quando il collegio li ritiene rilevanti ai fini
della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver
potuto proporli nel corso del procedimento sommario per
causa ad essa non imputabile. Il presidente del collegio
puo' delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei
componenti del collegio.».