Art. 23
Delle azioni in materia di eleggibilita' e incompatibilita' nelle
elezioni per il Parlamento europeo
1. Le controversie previste dall'articolo 44 della legge 24 gennaio
1979, n. 18, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non
diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente la corte di appello nella cui circoscrizione ha
sede l'ufficio elettorale che ha proclamato l'elezione o la
surrogazione e al giudizio partecipa il pubblico ministero.
3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta
giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei nominativi
degli eletti a norma dell'articolo 24 della legge 24 gennaio 1979, n.
18, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
4. I termini per la notifica del ricorso e la costituzione delle
parti sono perentori.
5. L'ordinanza che definisce il giudizio, ove non sia stato
proposto ricorso per cassazione, e' immediatamente trasmessa in
copia, a cura del cancelliere, al presidente dell'ufficio elettorale
nazionale, per l'esecuzione.
6. Contro la decisione della corte di appello la parte soccombente
e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre
ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla sua comunicazione.
7. Il presidente della corte di cassazione, con decreto steso in
calce al ricorso medesimo, fissa l'udienza di discussione. Tutti i
termini del procedimento sono ridotti alla meta'. La sentenza e'
immediatamente pubblicata e trasmessa, a cura del cancelliere, per
l'esecuzione al presidente dell'Ufficio elettorale nazionale.
8. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni
tassa, imposta e spesa di cancelleria.
9. La controversia e' trattata in ogni grado in via di urgenza.
Note all'art. 23:
- Si riporta il testo degli articoli 24 e 44 della
legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei membri del
Parlamento europeo spettanti all'Italia.), come modificato
dal presente decreto legislativo:
«Art. 24. I nominativi dei candidati eletti sono
portati a conoscenza del pubblico, a cura dell'Ufficio
elettorale nazionale, mediante pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.»
«Art. 44. Fermo restando quanto disposto dall'articolo
66 della Costituzione, ai giudizi relativi alle condizioni
di eleggibilita' e di compatibilita', stabilite dalla
presente legge in relazione alla carica di membro del
Parlamento europeo spettante all'Italia, si applica
l'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.
150.
L'azione si propone da parte di qualsiasi cittadino
elettore.
commi 3 - 6 (abrogati).».