Art. 23 
 
 
Delle azioni in materia di  eleggibilita'  e  incompatibilita'  nelle
                 elezioni per il Parlamento europeo 
 
  1. Le controversie previste dall'articolo 44 della legge 24 gennaio
1979, n. 18, sono regolate dal rito sommario di cognizione,  ove  non
diversamente disposto dal presente articolo. 
  2. E' competente la corte di appello nella  cui  circoscrizione  ha
sede  l'ufficio  elettorale  che  ha  proclamato  l'elezione   o   la
surrogazione e al giudizio partecipa il pubblico ministero. 
  3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta
giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  dei  nominativi
degli eletti a norma dell'articolo 24 della legge 24 gennaio 1979, n.
18, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero. 
  4. I termini per la notifica del ricorso e  la  costituzione  delle
parti sono perentori. 
  5. L'ordinanza  che  definisce  il  giudizio,  ove  non  sia  stato
proposto ricorso  per  cassazione,  e'  immediatamente  trasmessa  in
copia, a cura del cancelliere, al presidente dell'ufficio  elettorale
nazionale, per l'esecuzione. 
  6. Contro la decisione della corte di appello la parte  soccombente
e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre
ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla sua comunicazione. 
  7. Il presidente della corte di cassazione, con  decreto  steso  in
calce al ricorso medesimo, fissa l'udienza di  discussione.  Tutti  i
termini del procedimento sono ridotti  alla  meta'.  La  sentenza  e'
immediatamente pubblicata e trasmessa, a cura  del  cancelliere,  per
l'esecuzione al presidente dell'Ufficio elettorale nazionale. 
  8. Gli atti del procedimento e la decisione  sono  esenti  da  ogni
tassa, imposta e spesa di cancelleria. 
  9. La controversia e' trattata in ogni grado in via di urgenza. 
 
          Note all'art. 23: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  24  e  44  della
          legge 24 gennaio 1979,  n.  18  (Elezione  dei  membri  del
          Parlamento europeo spettanti all'Italia.), come  modificato
          dal presente decreto legislativo: 
              «Art.  24.  I  nominativi  dei  candidati  eletti  sono
          portati a conoscenza  del  pubblico,  a  cura  dell'Ufficio
          elettorale nazionale, mediante pubblicazione nella Gazzetta
          Ufficiale.» 
              «Art. 44. Fermo restando quanto disposto  dall'articolo
          66 della Costituzione, ai giudizi relativi alle  condizioni
          di  eleggibilita'  e  di  compatibilita',  stabilite  dalla
          presente legge in  relazione  alla  carica  di  membro  del
          Parlamento  europeo  spettante   all'Italia,   si   applica
          l'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.
          150. 
              L'azione si propone da  parte  di  qualsiasi  cittadino
          elettore. 
              commi 3 - 6 (abrogati).».