Art. 24
Dell'impugnazione delle decisioni della Commissione elettorale
circondariale in tema di elettorato attivo
1. Le controversie previste dall'articolo 42 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono regolate dal
rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal
presente articolo.
2. E' competente la corte di appello nella cui circoscrizione ha
sede la Commissione elettorale circondariale che ha emesso la
decisione impugnata e al giudizio partecipa il pubblico ministero.
3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta
giorni dalla notificazione di cui al quarto comma dell'articolo 30
del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223,
quando il ricorrente e' lo stesso cittadino che aveva reclamato o
aveva presentato direttamente alla Commissione una domanda
d'iscrizione o era stato dalla Commissione medesima cancellato dalle
liste. In tutti gli altri casi il ricorso e' proposto, anche dal
procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per
territorio, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni
dall'ultimo giorno di pubblicazione della lista rettificata. I
termini sono raddoppiati per i cittadini residenti all'estero di cui
all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
1967, n. 223.
4. Il ricorso e' notificato, col relativo decreto di fissazione
d'udienza, al cittadino o ai cittadini interessati e alla Commissione
elettorale.
5. Nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione tutti i termini
del procedimento sono ridotti alla meta' fatta eccezione per i
ricorsi dei cittadini residenti all'estero.
6. Le parti possono stare in giudizio personalmente in ogni grado.
7. Il provvedimento che definisce il giudizio e' comunicato
immediatamente dalla cancelleria al presidente della Commissione
elettorale circondariale e al sindaco che ne cura, senza spesa,
l'esecuzione e la notificazione agli interessati.
8. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni
tassa, imposta e spesa di cancelleria.
9. La controversia e' trattata in ogni grado in via di urgenza.
Note all'art. 24:
- Si riporta il testo degli articoli 11, 30 e 42 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.
223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la
disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la
revisione delle liste elettorali.), come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 11. - 1. Gli elettori residenti all'estero
possono chiedere, in qualsiasi momento, di essere iscritti
nelle liste elettorali del comune di nascita.
2. La domanda, diretta al sindaco del comune di
nascita, deve essere inoltrata per il tramite della
competente autorita' consolare e deve contenere
l'indicazione del comune nella cui anagrafe degli italiani
residenti all'estero (AIRE) l'elettore e' iscritto.
3. Il sindaco, per il tramite della autorita'
consolare, notifica le decisioni adottate in ordine alla
domanda presentata.
4. I cittadini italiani residenti all'estero, emigrati
dalle zone che, in dipendenza di trattati internazionali
ratificati alla data di entrata in vigore della presente
legge, non fanno piu' parte del territorio dello Stato,
possono, a meno che non rientrino nel caso di cui ai commi
1, 2 e 3, chiedere l'iscrizione nelle liste elettorali di
uno dei comuni della Repubblica con le modalita' di cui al
comma 2. Alla domanda deve essere allegato atto o
certificato dal quale risulti che l'istante e' in possesso
della cittadinanza italiana.
5. L'accoglimento delle domande di cui ai commi 2 e 4
produce la conseguente iscrizione nell'AIRE del comune.
6. Della condizione di cittadino residente all'estero
e' fatta apposita annotazione nello schedario elettorale e
nelle liste sezionali.».
«Art. 30. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 24, e
legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 19). - Entro il 10 giugno
e il 10 dicembre, la Commissione elettorale mandamentale
deve avere provveduto alla approvazione degli elenchi ed
alle relative variazioni da effettuare sull'esemplare delle
liste generali depositate presso la Commissione stessa. Nei
medesimi termini gli elenchi devono essere restituiti al
Comune insieme con tutti i documenti. Il segretario
comunale ne invia immediatamente ricevuta al presidente
della Commissione.
Nei dieci giorni successivi l'Ufficiale elettorale
apporta, in conformita' degli elenchi approvati, le
conseguenti variazioni alle liste generali, aggiungendo i
nomi compresi nell'elenco dei nuovi iscritti ed eliminando
i nomi di quelli compresi nell'elenco dei cancellati.
Delle rettificazioni eseguite viene redatto verbale
che, firmato dall'Ufficio elettorale e' immediatamente
trasmesso al prefetto, al procuratore della Repubblica
presso il tribunale competente per territorio ed al
presidente della Commissione elettorale mandamentale. Nel
caso in cui l'Ufficiale elettorale e' la Commissione
elettorale comunale il predetto verbale e' firmato dal
presidente della Commissione e dal segretario.
Entro lo stesso termine di cui al secondo comma, le
decisioni della Commissione elettorale mandamentale sono, a
cura del sindaco, notificate, con le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 19, ai cittadini cancellati
dalle liste o la cui domanda o proposta di iscrizione non
sia stata accolta.
Le liste rettificate, insieme con gli elenchi
approvati, debbono rimanere depositate nella segreteria
comunale rispettivamente dal 21 al 30 giugno e dal 21 al 31
dicembre, ed ogni cittadino ha diritto di prenderne
visione. Dell'avvenuto deposito il sindaco da' pubblico
avviso.
Tale pubblicazione tiene luogo di notificazione nei
confronti dei cittadini iscritti dalla Commissione
elettorale mandamentale nelle liste elettorali.».
«Art. 42. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 33, e
legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 32, comma 5°).
Contro le decisioni della Commissione elettorale
circondariale o delle sue Sottocommissioni, qualsiasi
cittadino ed il procuratore della Repubblica presso il
tribunale competente possono proporre impugnativa davanti
all'autorita' giudiziaria ordinaria.
Analoga azione puo' essere promossa per falsa o erronea
rettificazione delle liste elettorali, fatta a norma
dell'art. 30, secondo comma.
Alle controversie previste dal presente articolo si
applica l'articolo 24 del decreto legislativo 1° settembre
2011, n. 150.».