Art. 25
Delle controversie in materia di riparazione a seguito di illecita
diffusione del contenuto di intercettazioni telefoniche
1. Le controversie previste dall'articolo 4 del decreto-legge 22
settembre 2006, n. 259, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
novembre 2006, n. 281, sono regolate dal rito sommario di cognizione.
Note all'art. 25:
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
22 settembre 2006, n. 259, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 novembre 2006, n. 281 (Disposizioni urgenti
per il riordino della normativa in tema di intercettazioni
telefoniche.), come modificato dal presente decreto
legislativo:
«Art. 4. - 1. A titolo di riparazione puo' essere
richiesta all'autore della pubblicazione degli atti o dei
documenti di cui al comma 2 dell'articolo 240 del codice di
procedura penale, al direttore responsabile e all'editore,
in solido fra loro, una somma di denaro determinata in
ragione di cinquanta centesimi per ogni copia stampata,
ovvero da 50.000 a 1.000.000 di euro secondo l'entita' del
bacino di utenza ove la diffusione sia avvenuta con mezzo
radiofonico, televisivo o telematico. In ogni caso,
l'entita' della riparazione non puo' essere inferiore a
10.000 euro.
2. L'azione puo' essere proposta da parte di coloro a
cui i detti atti o documenti fanno riferimento. L'azione si
prescrive nel termine di cinque anni dalla data della
pubblicazione. Agli effetti della prova della
corrispondenza degli atti o dei documenti pubblicati con
quelli di cui al comma 2 dell'articolo 240 del codice di
procedura penale fa fede il verbale di cui al comma 6 dello
stesso articolo. Si applica l'articolo 25 del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
3. L'azione e' esercitata senza pregiudizio di quanto
il Garante per la protezione dei dati personali possa
disporre ove accerti o inibisca l'illecita diffusione di
dati o di documenti, anche a seguito dell'esercizio di
diritti da parte dell'interessato.
4. Qualora sia promossa per i medesimi fatti di cui al
comma 1 anche l'azione per il risarcimento del danno, il
giudice tiene conto, in sede di determinazione e
liquidazione dello stesso, della somma corrisposta ai sensi
del comma 1.».