Art. 26 
 
 
 Dell'impugnazione dei provvedimenti disciplinari a carico dei notai 
 
  1. Le controversie in materia  di  impugnazione  dei  provvedimenti
disciplinari  e  quelle  in  materia  di  impugnazione  delle  misure
cautelari rispettivamente previste dagli articoli  158  e  158-novies
della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono regolate dal rito  sommario
di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. 
  2. E' competente la corte di appello del  distretto  nel  quale  ha
sede la Commissione amministrativa regionale  di  disciplina  che  ha
pronunciato il provvedimento impugnato. Per i provvedimenti cautelari
pronunciati  dalla  corte   di   appello   ai   sensi   dell'articolo
158-septies, comma 2,  della  legge  16  febbraio  1913,  n.  89,  e'
competente la corte di appello nel cui distretto e' ubicata  la  sede
della Commissione piu' vicina.  Al  giudizio  partecipa  il  pubblico
ministero. 
  3. Il ricorso avverso il provvedimento disciplinare va proposto,  a
pena di inammissibilita', entro  trenta  giorni  dalla  notificazione
della decisione, a cura della parte interessata o,  in  difetto,  nel
termine di sei mesi dal suo deposito. Il ricorso  avverso  la  misura
cautelare va proposto, a pena di inammissibilita', entro dieci giorni
dalla notificazione del provvedimento impugnato. 
  4. Contro la decisione della corte di appello sul  reclamo  avverso
il provvedimento disciplinare e' ammesso ricorso per  cassazione  nei
soli casi previsti dai numeri 3) e 5) del primo  comma  dell'articolo
360 del codice di procedura civile. 
  5. Contro la decisione della corte di appello sul  reclamo  avverso
il provvedimento cautelare e'  ammesso  ricorso  per  cassazione  per
violazione di legge. 
  6. La Corte di cassazione  pronuncia  con  sentenza  in  camera  di
consiglio, sentite le parti. 
 
          Note all'art. 26: 
              - Si riporta il testo degli articoli 158, 158-septies e
          158-novies della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento
          del notariato e degli archivi notarili.),  come  modificato
          dal presente decreto legislativo: 
              «Art. 158. - 1. Le decisioni della Commissione  possono
          essere impugnate in sede giurisdizionale, anche dalle parti
          intervenute ai sensi dell'articolo 156-bis, comma 5, e,  in
          ogni caso, dal procuratore della Repubblica competente  per
          l'esercizio dell'azione disciplinare. 
              2. Alle controversie previste dal presente articolo  si
          applica l'articolo 26 del decreto legislativo 1°  settembre
          2011, n. 150. 
              3. Le decisioni della Commissione diventano  esecutive,
          se  non  e'   proposto   reclamo   nei   termini   previsti
          dall'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 2011,
          n. 150.». 
              «Art.  158-septies.-  1.  Le  misure   cautelari   sono
          adottate  dalla  Commissione,  se  sono   richieste   prima
          dell'apertura del procedimento o nel  corso  dello  stesso,
          fino  a  quando  la  decisione  della  Commissione  non  e'
          divenuta definitiva. 
              2.  Se  il  procedimento  pende  dinanzi   alla   Corte
          d'appello od alla Corte di cassazione,  per  l'adozione  di
          tali misure e' competente la Corte d'appello. 
              3. Le misure cautelari possono  essere  disposte  anche
          nei casi di sospensione del procedimento  disciplinare,  ai
          sensi dell'articolo 158-sexies, commi 2 e 4.». 
              «Art.  158-novies.  -  1.  I  provvedimenti   cautelari
          pronunciati dalla Commissione e dalla corte di appello sono
          reclamabili nei modi previsti dall'articolo 26 del  decreto
          legislativo 1° settembre 2011, n. 150.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 360 del  Codice  di
          procedura civile: 
              «Art. 360 (Sentenze impugnabili e motivi di ricorso). -
          Le sentenze pronunciate  in  grado  d'appello  o  in  unico
          grado, possono essere impugnate con ricorso per cassazione: 
                1) per motivi attinenti alla giurisdizione; 
                2)  per  violazione  delle  norme  sulla  competenza,
          quando non e' prescritto il regolamento di competenza; 
                3) per violazione o falsa applicazione  di  norme  di
          diritto e dei contratti e accordi collettivi  nazionali  di
          lavoro; 
                4) per nullita' della sentenza o del procedimento; 
                5)  per  omessa,  insufficiente   o   contraddittoria
          motivazione circa un fatto controverso e  decisivo  per  il
          giudizio. 
              Puo'  inoltre  essere   impugnata   con   ricorso   per
          cassazione una sentenza appellabile del  tribunale,  se  le
          parti sono d'accordo per omettere  l'appello;  ma  in  tale
          caso l'impugnazione puo'  proporsi  soltanto  a  norma  del
          primo comma, n. 3. 
              Non sono immediatamente  impugnabili  con  ricorso  per
          cassazione le sentenze che decidono  di  questioni  insorte
          senza  definire,  neppure  parzialmente,  il  giudizio.  Il
          ricorso per cassazione avverso tali  sentenze  puo'  essere
          proposto,  senza  necessita'  di  riserva,  allorche'   sia
          impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il
          giudizio. 
              Le disposizioni di cui al primo comma e terzo comma  si
          applicano alle sentenze ed ai provvedimenti  diversi  dalla
          sentenza  contro  i  quali  e'  ammesso  il   ricorso   per
          cassazione per violazione di legge.».