Art. 26
Dell'impugnazione dei provvedimenti disciplinari a carico dei notai
1. Le controversie in materia di impugnazione dei provvedimenti
disciplinari e quelle in materia di impugnazione delle misure
cautelari rispettivamente previste dagli articoli 158 e 158-novies
della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono regolate dal rito sommario
di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente la corte di appello del distretto nel quale ha
sede la Commissione amministrativa regionale di disciplina che ha
pronunciato il provvedimento impugnato. Per i provvedimenti cautelari
pronunciati dalla corte di appello ai sensi dell'articolo
158-septies, comma 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e'
competente la corte di appello nel cui distretto e' ubicata la sede
della Commissione piu' vicina. Al giudizio partecipa il pubblico
ministero.
3. Il ricorso avverso il provvedimento disciplinare va proposto, a
pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla notificazione
della decisione, a cura della parte interessata o, in difetto, nel
termine di sei mesi dal suo deposito. Il ricorso avverso la misura
cautelare va proposto, a pena di inammissibilita', entro dieci giorni
dalla notificazione del provvedimento impugnato.
4. Contro la decisione della corte di appello sul reclamo avverso
il provvedimento disciplinare e' ammesso ricorso per cassazione nei
soli casi previsti dai numeri 3) e 5) del primo comma dell'articolo
360 del codice di procedura civile.
5. Contro la decisione della corte di appello sul reclamo avverso
il provvedimento cautelare e' ammesso ricorso per cassazione per
violazione di legge.
6. La Corte di cassazione pronuncia con sentenza in camera di
consiglio, sentite le parti.
Note all'art. 26:
- Si riporta il testo degli articoli 158, 158-septies e
158-novies della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento
del notariato e degli archivi notarili.), come modificato
dal presente decreto legislativo:
«Art. 158. - 1. Le decisioni della Commissione possono
essere impugnate in sede giurisdizionale, anche dalle parti
intervenute ai sensi dell'articolo 156-bis, comma 5, e, in
ogni caso, dal procuratore della Repubblica competente per
l'esercizio dell'azione disciplinare.
2. Alle controversie previste dal presente articolo si
applica l'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre
2011, n. 150.
3. Le decisioni della Commissione diventano esecutive,
se non e' proposto reclamo nei termini previsti
dall'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 2011,
n. 150.».
«Art. 158-septies.- 1. Le misure cautelari sono
adottate dalla Commissione, se sono richieste prima
dell'apertura del procedimento o nel corso dello stesso,
fino a quando la decisione della Commissione non e'
divenuta definitiva.
2. Se il procedimento pende dinanzi alla Corte
d'appello od alla Corte di cassazione, per l'adozione di
tali misure e' competente la Corte d'appello.
3. Le misure cautelari possono essere disposte anche
nei casi di sospensione del procedimento disciplinare, ai
sensi dell'articolo 158-sexies, commi 2 e 4.».
«Art. 158-novies. - 1. I provvedimenti cautelari
pronunciati dalla Commissione e dalla corte di appello sono
reclamabili nei modi previsti dall'articolo 26 del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150.».
- Si riporta il testo dell'articolo 360 del Codice di
procedura civile:
«Art. 360 (Sentenze impugnabili e motivi di ricorso). -
Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico
grado, possono essere impugnate con ricorso per cassazione:
1) per motivi attinenti alla giurisdizione;
2) per violazione delle norme sulla competenza,
quando non e' prescritto il regolamento di competenza;
3) per violazione o falsa applicazione di norme di
diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di
lavoro;
4) per nullita' della sentenza o del procedimento;
5) per omessa, insufficiente o contraddittoria
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il
giudizio.
Puo' inoltre essere impugnata con ricorso per
cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le
parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tale
caso l'impugnazione puo' proporsi soltanto a norma del
primo comma, n. 3.
Non sono immediatamente impugnabili con ricorso per
cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte
senza definire, neppure parzialmente, il giudizio. Il
ricorso per cassazione avverso tali sentenze puo' essere
proposto, senza necessita' di riserva, allorche' sia
impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il
giudizio.
Le disposizioni di cui al primo comma e terzo comma si
applicano alle sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla
sentenza contro i quali e' ammesso il ricorso per
cassazione per violazione di legge.».