Art. 27
Dell'impugnazione delle deliberazioni del Consiglio nazionale
dell'Ordine dei giornalisti
1. Le controversie previste dall'articolo 63 della legge 2 febbraio
1963, n. 69, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non
diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente il tribunale in composizione collegiale del
capoluogo del distretto in cui ha sede il Consiglio regionale o
interregionale dell'Ordine dei giornalisti presso cui il giornalista
e' iscritto od ove la elezione contestata si e' svolta e al giudizio
partecipa il pubblico ministero.
3. Presso il tribunale e presso la corte di appello il collegio e'
integrato da un giornalista e da un pubblicista nominati in numero
doppio, ogni quadriennio, all'inizio dell'anno giudiziario dal
presidente della corte di appello su designazione del Consiglio
nazionale dell'Ordine. Il giornalista professionista ed il
pubblicista, alla scadenza dell'incarico, non possono essere
nuovamente nominati.
4. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta
giorni dalla notifica del provvedimento impugnato, ovvero entro
sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
5. L'ordinanza che accoglie il ricorso puo' annullare, revocare o
modificare la deliberazione impugnata.
Note all'art. 27:
- Si riporta il testo dell'articolo 63 della legge 2
febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di
giornalista.), come modificato dal presente decreto
legislativo:
«Art. 63 (Azione giudiziaria). - Le deliberazioni
indicate nell'articolo precedente possono essere impugnate
dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria.
Le controversie previste dal presente articolo sono
disciplinate dall'articolo 27 del decreto legislativo 1°
settembre 2011, n. 150.
comma (abrogato).
Possono proporre il reclamo all'Autorita' giudiziaria
sia l'interessato sia il procuratore della Repubblica e il
procuratore generale competenti per territorio.».