Art. 28
Delle controversie in materia di discriminazione
1. Le controversie in materia di discriminazione di cui
all'articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
quelle di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003,
n. 215, quelle di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio
2003, n. 216, quelle di cui all'articolo 3 della legge 1° marzo 2006,
n. 67, e quelle di cui all'articolo 55-quinquies del decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono regolate dal rito sommario
di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente il tribunale del luogo in cui il ricorrente ha il
domicilio.
3. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio
personalmente.
4. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche
da dati di carattere statistico, dai quali si puo' presumere
l'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al
convenuto l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione. I
dati di carattere statistico possono essere relativi anche alle
assunzioni, ai regimi contributivi, all'assegnazione delle mansioni e
qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera e ai
licenziamenti dell'azienda interessata.
5. Con l'ordinanza che definisce il giudizio il giudice puo'
condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non
patrimoniale e ordinare la cessazione del comportamento, della
condotta o dell'atto discriminatorio pregiudizievole, adottando,
anche nei confronti della pubblica amministrazione, ogni altro
provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti. Al fine di impedire la
ripetizione della discriminazione, il giudice puo' ordinare di
adottare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di
rimozione delle discriminazioni accertate. Nei casi di comportamento
discriminatorio di carattere collettivo, il piano e' adottato sentito
l'ente collettivo ricorrente.
6. Ai fini della liquidazione del danno, il giudice tiene conto del
fatto che l'atto o il comportamento discriminatorio costituiscono
ritorsione ad una precedente azione giudiziale ovvero ingiusta
reazione ad una precedente attivita' del soggetto leso volta ad
ottenere il rispetto del principio della parita' di trattamento.
7. Quando accoglie la domanda proposta, il giudice puo' ordinare la
pubblicazione del provvedimento, per una sola volta e a spese del
convenuto, su un quotidiano di tiratura nazionale. Dell'ordinanza e'
data comunicazione nei casi previsti dall'articolo 44, comma 11, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dall'articolo 4, comma 1,
del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dall'articolo 4, comma
2, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, e dall'articolo
55-quinquies, comma 8, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.
198.
Note all'art. 28:
- Si riporta il testo dell'articolo 44 del citato
decreto legislativo n. 286 del 1998, come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 44 (Azione civile contro la discriminazione).
(Legge 6 marzo 1988, n. 40, art. 42)
1. Quando il comportamento di un privato o della
pubblica amministrazione produce una discriminazione per
motivi razziali, etnici, linguistici, nazionali, di
provenienza geografica o religiosi, e' possibile ricorrere
all'autorita' giudiziaria ordinaria per domandare la
cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione
degli effetti della discriminazione.
2. Alle controversie previste dal presente articolo si
applica l'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre
2011, n. 150.
Commi 3 - 7 (abrogati).
8. Chiunque elude l'esecuzione di provvedimenti,
diversi dalla condanna al risarcimento del danno, resi dal
giudice nelle controversie previste dal presente articolo
e' punito ai sensi dell'articolo 388, primo comma, del
codice penale.
9. (abrogato).
10. Qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto
o un comportamento discriminatorio di carattere collettivo,
anche in casi in cui non siano individuabili in modo
immediato e diretto i lavoratori lesi dalle
discriminazioni, il ricorso puo' essere presentato dalle
rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello nazionale.
11. Ogni accertamento di atti o comportamenti
discriminatori ai sensi dell'articolo 43 posti in essere da
imprese alle quali siano stati accordati benefici ai sensi
delle leggi vigenti dello Stato o delle regioni, ovvero che
abbiano stipulato contratti di appalto attinenti
all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o di
forniture, e' immediatamente comunicato dal Pretore,
secondo le modalita' previste dal regolamento di
attuazione, alle amministrazioni pubbliche o enti pubblici
che abbiano disposto la concessione del beneficio, incluse
le agevolazioni finanziarie o creditizie, o dell'appalto.
Tali amministrazioni, o enti revocano il beneficio e, nei
casi piu' gravi, dispongono l'esclusione del responsabile
per due anni da qualsiasi ulteriore concessione di
agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi
appalto.
12. Le regioni, in collaborazione con le province e con
i comuni, con le associazioni di immigrati e del
volontariato sociale, ai fini dell'applicazione delle norme
del presente articolo e dello studio del fenomeno,
predispongono centri di osservazione, di informazione e di
assistenza legale per gli stranieri, vittime delle
discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o
religiosi.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto
legislativo 9 luglio 2003, n. 215 (Attuazione della
direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento tra le
persone indipendentemente dalla razza e dall'origine
etnica.), come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 4 (Tutela giurisdizionale dei diritti). - 1. I
giudizi civili avverso gli atti e i comportamenti di cui
all'articolo 2 sono regolati dall'articolo 28 del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n.150. In caso di
accertamento di atti o comportamenti discriminatori, come
definiti dall'articolo 2 del presente decreto, si applica,
altresi', l'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286.
2. Chi intende agire in giudizio per il riconoscimento
della sussistenza di una delle discriminazioni di cui
all'articolo 2 e non ritiene di avvalersi delle procedure
di conciliazione previste dai contratti collettivi, puo'
promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi
dell'articolo 410 del codice di procedura civile o,
nell'ipotesi di rapporti di lavoro con le amministrazioni
pubbliche, ai sensi dell'articolo 66 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite le
associazioni di cui all'articolo 5, comma 1.
commi 3 - 6 (abrogati).
7. Resta salva la giurisdizione del giudice
amministrativo per il personale di cui all'articolo 3,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto
legislativo 9 luglio 2003, n. 216 (Attuazione della
direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento in
materia di occupazione e di condizioni di lavoro), come
modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 4 (Tutela giurisdizionale dei diritti). - 1.
All'articolo 15, comma 2, della legge 20 maggio 1970, n.
300, dopo la parola «sesso» sono aggiunte le seguenti: «,
di handicap, di eta' o basata sull'orientamento sessuale o
sulle convinzioni personali».
2. I giudizi civili avverso gli atti e i comportamenti
di cui all'articolo 2 sono regolati dall'articolo 28 del
decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. In caso di
accertamento di atti o comportamenti discriminatori, come
definiti dall'articolo 2 del presente decreto, si applica,
altresi', l'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286.
3. Chi intende agire in giudizio per il riconoscimento
della sussistenza di una delle discriminazioni di cui
all'articolo 2 e non ritiene di avvalersi delle procedure
di conciliazione previste dai contratti collettivi, puo'
promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi
dell'articolo 410 del codice di procedura civile o,
nell'ipotesi di rapporti di lavoro con le amministrazioni
pubbliche, ai sensi dell'articolo 66 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite le
rappresentanze locali di cui all'articolo 5.
commi 4 - 7 (abrogati).
8. Resta salva la giurisdizione del giudice
amministrativo per il personale di cui all'articolo 3,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 1°
marzo 2006, n.67 (Misure per la tutela giudiziaria delle
persone con disabilita' vittime di discriminazioni):
«Art. 3 (Tutela giurisdizionale). - 1. I giudizi civili
avverso gli atti e i comportamenti di cui all'articolo 2
sono regolati dall'articolo 28 del decreto legislativo 1°
settembre 2011, n. 150.
commi 2 - 4 (abrogati).
- Si riporta il testo dell'articolo 55-quinquies del
decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198 (Codice delle
pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246), come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 55-quinquies (Procedimento per la tutela contro
le discriminazioni per ragioni di sesso nell'accesso a beni
e servizi e loro fornitura). - 1. In caso di violazione dei
divieti di cui all'articolo 55-ter, e' possibile ricorrere
all'autorita' giudiziaria ordinaria per domandare la
cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione
degli effetti della discriminazione.
2. Alle controversie previste dal presente articolo si
applica l'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre
2011, n. 150.
commi 3 - 7 (abrogati).
8. In caso di accertata violazione del divieto di cui
all'articolo 55-ter, da parte di soggetti pubblici o
privati ai quali siano stati accordati benefici ai sensi
delle leggi vigenti dello Stato o delle regioni, ovvero che
abbiano stipulato contratti di appalto attinenti
all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o di
forniture, il giudice da' immediata comunicazione alle
amministrazioni pubbliche o enti pubblici che abbiano
disposto la concessione dei benefici, incluse le
agevolazioni finanziarie o creditizie, o dell'appalto. Tali
amministrazioni o enti revocano i benefici e, nei casi piu'
gravi, dispongono l'esclusione del responsabile per due
anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni
finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi appalto.
9. Alle controversie previste dal presente articolo si
applica l'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre
2011, n. 150.».