Art. 29
Delle controversie in materia di opposizione alla stima nelle
espropriazioni per pubblica utilita'
1. Le controversie aventi ad oggetto l'opposizione alla stima di
cui all'articolo 54 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327,
sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente
disposto dal presente articolo.
2. E' competente la corte di appello nel cui distretto si trova il
bene espropriato.
3. L'opposizione va proposta, a pena di inammissibilita', entro il
termine di trenta giorni dalla notifica del decreto di esproprio o
dalla notifica della stima peritale, se quest'ultima sia successiva
al decreto di esproprio. Il termine e' di sessanta giorni se il
ricorrente risiede all'estero.
4. Il ricorso e' notificato all'autorita' espropriante, al
promotore dell'espropriazione e, se del caso, al beneficiario
dell'espropriazione, se attore e' il proprietario del bene, ovvero
all'autorita' espropriante e al proprietario del bene, se attore e'
il promotore dell'espropriazione. Il ricorso e' notificato anche al
concessionario dell'opera pubblica, se a questi sia stato affidato il
pagamento dell'indennita'.
Note all'art. 29:
- Si riporta il testo dell'articolo 54 del decreto
legislativo 8 giugno 2001 n. 327 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilita'.- Testo A), come
modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 54 (Opposizioni alla stima). - 1. Decorsi trenta
giorni dalla comunicazione prevista dall'articolo 27, comma
2, il proprietario espropriato, il promotore
dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse puo'
impugnare innanzi all'autorita' giudiziaria gli atti dei
procedimenti di nomina dei periti e di determinazione
dell'indennita', la stima fatta dai tecnici, la
liquidazione delle spese di stima e comunque puo' chiedere
la determinazione giudiziale dell'indennita'. Le
controversie di cui al presente comma sono disciplinate
dall'articolo 29 del decreto legislativo 1° settembre 2011,
n. 150.
commi 2 - 4 (abrogati).
5. Trascorso il termine per la proposizione
dell'opposizione alla stima, l'indennita' e' fissata
definitivamente nella somma risultante dalla perizia.».