Art. 30 
 
Delle  controversie  in  materia  di   attuazione   di   sentenze   e
  provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione
  del riconoscimento 
 
  1. Le controversie aventi ad oggetto  l'attuazione  di  sentenze  e
provvedimenti  stranieri   di   giurisdizione   volontaria   di   cui
all'articolo 67 della legge 31 maggio 1995, n. 218, sono regolate dal
rito sommario di cognizione. 
  2. E' competente la corte di appello del luogo  di  attuazione  del
provvedimento. 
 
          Note all'art. 30: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 67 della  legge  31
          maggio 1995,  n.  218  (Riforma  del  sistema  italiano  di
          diritto  internazionale  privato),  come   modificato   dal
          presente decreto legislativo: 
              «Art.  67  (Attuazione  di  sentenze  e   provvedimenti
          stranieri di giurisdizione volontaria e  contestazione  del
          riconoscimento). - 1. In caso di mancata ottemperanza o  di
          contestazione del riconoscimento della sentenza straniera o
          del provvedimento straniero  di  volontaria  giurisdizione,
          ovvero  quando  sia  necessario  procedere  ad   esecuzione
          forzata,  chiunque  vi  abbia   interesse   puo'   chiedere
          all'autorita'  giudiziaria  ordinaria  l'accertamento   dei
          requisiti del riconoscimento. 
              1-bis.  Le  controversie  di  cui  al  comma   1   sono
          disciplinate dall'articolo 30 del  decreto  legislativo  1°
          settembre 2011, n. 150. 
              2. La sentenza straniera o il  provvedimento  straniero
          di volontaria giurisdizione,  unitamente  al  provvedimento
          che accoglie la domanda di cui al  comma  1,  costituiscono
          titolo per l'attuazione e per l'esecuzione forzata. 
              3. Se  la  contestazione  ha  luogo  nel  corso  di  un
          processo, il giudice adito pronuncia con efficacia limitata
          al giudizio.».