Art. 30
Delle controversie in materia di attuazione di sentenze e
provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione
del riconoscimento
1. Le controversie aventi ad oggetto l'attuazione di sentenze e
provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria di cui
all'articolo 67 della legge 31 maggio 1995, n. 218, sono regolate dal
rito sommario di cognizione.
2. E' competente la corte di appello del luogo di attuazione del
provvedimento.
Note all'art. 30:
- Si riporta il testo dell'articolo 67 della legge 31
maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di
diritto internazionale privato), come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 67 (Attuazione di sentenze e provvedimenti
stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del
riconoscimento). - 1. In caso di mancata ottemperanza o di
contestazione del riconoscimento della sentenza straniera o
del provvedimento straniero di volontaria giurisdizione,
ovvero quando sia necessario procedere ad esecuzione
forzata, chiunque vi abbia interesse puo' chiedere
all'autorita' giudiziaria ordinaria l'accertamento dei
requisiti del riconoscimento.
1-bis. Le controversie di cui al comma 1 sono
disciplinate dall'articolo 30 del decreto legislativo 1°
settembre 2011, n. 150.
2. La sentenza straniera o il provvedimento straniero
di volontaria giurisdizione, unitamente al provvedimento
che accoglie la domanda di cui al comma 1, costituiscono
titolo per l'attuazione e per l'esecuzione forzata.
3. Se la contestazione ha luogo nel corso di un
processo, il giudice adito pronuncia con efficacia limitata
al giudizio.».