Art. 10 
 
 
                            Impugnazioni 
 
  1. Il procuratore della Repubblica, il procuratore generale  presso
la corte di  appello  e  l'interessato  hanno  facolta'  di  proporre
ricorso alla corte d'appello, anche per il merito. 
  2. Il ricorso non ha effetto  sospensivo  e  deve  essere  proposto
entro dieci giorni dalla comunicazione del  provvedimento.  La  corte
d'appello provvede, con decreto motivato, entro trenta  giorni  dalla
proposizione del ricorso. L'udienza si svolge senza la  presenza  del
pubblico. Il presidente dispone che  il  procedimento  si  svolga  in
pubblica udienza quando l'interessato ne faccia richiesta. 
  3. Avverso il decreto della corte d'appello, e' ammesso ricorso  in
cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e
dell'interessato,  entro  dieci  giorni.  La  Corte   di   cassazione
provvede, in camera di consiglio, entro trenta giorni dal ricorso. Il
ricorso non ha effetto sospensivo. 
  4.  Salvo  quando  e'  stabilito  nel  presente  decreto,  per   la
proposizione e la decisione  dei  ricorsi,  si  osservano  in  quanto
applicabili, le norme del codice di procedura penale  riguardanti  la
proposizione e la decisione  dei  ricorsi  relativi  all'applicazione
delle misure di sicurezza.