Art. 14 
 
Condizioni per il rilascio e il  trasferimento  delle  autorizzazioni
                           allo stoccaggio 
 
  1. L'autorizzazione allo stoccaggio e' rilasciata ove sussistano le
seguenti condizioni: 
    a)  siano  stati   espletati   gli   adempimenti   previsti   nel
procedimento  unico  di  cui  all'articolo   12   per   il   rilascio
dell'autorizzazione ed acquisito il parere del Comitato; 
    b) siano rispettate tutte le disposizioni del presente decreto  e
degli altri atti normativi pertinenti in materia autorizzativa; 
    c) il gestore sia finanziariamente solido,  affidabile,  disponga
delle competenze tecniche necessarie ai fini  della  gestione  e  del
controllo del  sito  e  siano  previsti  programmi  di  formazione  e
sviluppo tecnici e professionali del gestore e di tutto il personale; 
    d) sia garantito, in considerazione del  vincolo  di  ubicazione,
che la costruzione e la gestione del sito di stoccaggio di CO2 non 
rechino danno al  benessere  della  collettivita'  e  agli  interessi
privati prevalenti; 
    e)  siano  esclusi  effetti  negativi  a  danno  di   concessioni
minerarie esistenti o di giacimenti minerari; 
    f) sia garantita  la  sicurezza  a  lungo  termine  del  sito  di
stoccaggio di CO2 ; 
    g)  siano  previste  misure  che  evitino  danni  ai  beni  della
collettivita'. 
  2.  L'autorizzazione  allo  stoccaggio  puo'  essere   soggetta   a
condizioni e a limitazioni temporali. 
  3. Il  trasferimento  dell'autorizzazione  allo  stoccaggio,  anche
mediante operazioni di scissione,  fusione  o  cessione  di  ramo  di
azienda  delle  societa'  autorizzate,  deve  essere  preventivamente
autorizzato dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il
Ministero   dell'ambiente   sentita   la   regione   territorialmente
interessata, previa verifica dei requisiti di cui al comma 1, lettere
b) e c).