Art. 15 
 
           Contenuto delle autorizzazioni allo stoccaggio 
 
  1. L'autorizzazione contiene i seguenti elementi: 
    a) il nome, i dati fiscali e l'indirizzo del gestore; 
    b) l'ubicazione e la delimitazione precise del sito di stoccaggio
e del complesso di stoccaggio, ed  i  dati  sulle  unita'  idrauliche
interessate; 
    c) le prescrizioni in materia di gestione  dello  stoccaggio,  il
quantitativo totale di  CO 2  consentito  ai  fini  dello  stoccaggio
geologico, i limiti di pressione per le rocce serbatoio, le portate e
le pressioni di iniezione massimi; 
    d) la composizione  del  flusso  di  CO 2  per  la  procedura  di
valutazione dell'accettabilita' dello stesso ai  sensi  dell'articolo
18; 
    e) il piano di monitoraggio approvato, l'obbligo  di  mettere  in
atto il piano, le disposizioni  per  il  suo  aggiornamento  a  norma
dell'articolo 19 e le istruzioni in materia di comunicazione ai sensi
dell'articolo 20; 
    f) l'obbligo di informare il Ministero dello sviluppo  economico,
il Ministero dell'ambiente, la regione territorialmente interessata e
per conoscenza il Comitato  in  caso  di  qualunque  irregolarita'  o
rilascio di CO 2 e di mettere in  atto  gli  opportuni  provvedimenti
correttivi a norma dell'articolo 22; 
    g) le condizioni per la chiusura e la fase  di  post-chiusura  di
cui all'articolo 23; 
    h) le disposizioni per la modifica, il riesame,  l'aggiornamento,
la revoca e la decadenza dell'autorizzazione allo stoccaggio a  norma
dell'articolo 17; 
    i) l'obbligo di presentare  la  prova  dell'avvenuta  prestazione
della garanzia finanziaria o di  altro  mezzo  equivalente,  a  norma
dell'articolo  25,  prima  che  abbiano  inizio   le   attivita'   di
stoccaggio.