Art. 15 Contenuto delle autorizzazioni allo stoccaggio 1. L'autorizzazione contiene i seguenti elementi: a) il nome, i dati fiscali e l'indirizzo del gestore; b) l'ubicazione e la delimitazione precise del sito di stoccaggio e del complesso di stoccaggio, ed i dati sulle unita' idrauliche interessate; c) le prescrizioni in materia di gestione dello stoccaggio, il quantitativo totale di CO 2 consentito ai fini dello stoccaggio geologico, i limiti di pressione per le rocce serbatoio, le portate e le pressioni di iniezione massimi; d) la composizione del flusso di CO 2 per la procedura di valutazione dell'accettabilita' dello stesso ai sensi dell'articolo 18; e) il piano di monitoraggio approvato, l'obbligo di mettere in atto il piano, le disposizioni per il suo aggiornamento a norma dell'articolo 19 e le istruzioni in materia di comunicazione ai sensi dell'articolo 20; f) l'obbligo di informare il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente, la regione territorialmente interessata e per conoscenza il Comitato in caso di qualunque irregolarita' o rilascio di CO 2 e di mettere in atto gli opportuni provvedimenti correttivi a norma dell'articolo 22; g) le condizioni per la chiusura e la fase di post-chiusura di cui all'articolo 23; h) le disposizioni per la modifica, il riesame, l'aggiornamento, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione allo stoccaggio a norma dell'articolo 17; i) l'obbligo di presentare la prova dell'avvenuta prestazione della garanzia finanziaria o di altro mezzo equivalente, a norma dell'articolo 25, prima che abbiano inizio le attivita' di stoccaggio.