Art. 33 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato e' soggetto  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria: 
    a) da 52.000 euro a 110.000  euro  chiunque  faccia  uso  di  una
sorgente   d'acqua   minerale   naturale   riconosciuta   ai    sensi
dell'articolo 5 senza l'autorizzazione regionale di cui  all'articolo
6; alla stessa sanzione e' soggetto  chi,  privo  di  autorizzazione,
imbottigli o metta in vendita acqua minerale naturale; 
    b) da 52.000 euro a 110.000 euro chiunque  immetta  in  commercio
un'acqua di  sorgente  riconosciuta  ai  sensi  dell'articolo  21  in
assenza dell'autorizzazione regionale di cui all'articolo 22; 
    c) da 52.000  euro  a  110.000  euro  chiunque  importi  un'acqua
minerale naturale o un'acqua di sorgente in assenza delle  condizioni
previste dall'articolo 14; 
    d) da 38.000  euro  a  90.000  euro  chiunque  contravviene  agli
obblighi previsti per l'etichettatura delle acque  minerali  naturali
dall'articolo 12, commi 1, 5 e 6; 
    e) da 38.000  euro  a  90.000  euro  chiunque  contravviene  agli
obblighi  previsti  per  l'etichettatura  delle  acque  di   sorgente
dall'articolo 26, commi 1 e 3; 
    f) da 38.000 euro a 90.000 euro chiunque non osserva  il  divieto
previsto dall'articolo 8, comma 4, per l'acqua minerale  naturale  ed
il divieto di cui all'articolo 24, comma 3, per l'acqua di sorgente; 
    g) da 38.000 euro a 90.000 euro chiunque pone in commercio  acque
potabili non rispettando il divieto di cui all'articolo 18; 
    h) da 38.000 euro a 90.000 euro chiunque non  osservi  i  divieti
previsti in tema di pubblicita' dall'articolo 19, commi  1,  3  e  4;
alla stessa sanzione pecuniaria e' soggetto chi effettua  pubblicita'
di acque minerali  naturali  senza  la  preventiva  approvazione  del
Ministero della salute prevista dall'articolo 19, comma 2. 
  2.  Competenti  per  l'irrogazione  delle  sanzioni  amministrative
previste dal comma 1 sono le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano. 
  3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge
24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. 
 
          Note all'art. 33: 
              - La legge 24 novembre 1981  ,  n.  689  (Modifiche  al
          sistema penale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  30
          novembre 1981, n. 329, S.O.