Art. 33 Sanzioni 1. Salvo che il fatto costituisca reato e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria: a) da 52.000 euro a 110.000 euro chiunque faccia uso di una sorgente d'acqua minerale naturale riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 senza l'autorizzazione regionale di cui all'articolo 6; alla stessa sanzione e' soggetto chi, privo di autorizzazione, imbottigli o metta in vendita acqua minerale naturale; b) da 52.000 euro a 110.000 euro chiunque immetta in commercio un'acqua di sorgente riconosciuta ai sensi dell'articolo 21 in assenza dell'autorizzazione regionale di cui all'articolo 22; c) da 52.000 euro a 110.000 euro chiunque importi un'acqua minerale naturale o un'acqua di sorgente in assenza delle condizioni previste dall'articolo 14; d) da 38.000 euro a 90.000 euro chiunque contravviene agli obblighi previsti per l'etichettatura delle acque minerali naturali dall'articolo 12, commi 1, 5 e 6; e) da 38.000 euro a 90.000 euro chiunque contravviene agli obblighi previsti per l'etichettatura delle acque di sorgente dall'articolo 26, commi 1 e 3; f) da 38.000 euro a 90.000 euro chiunque non osserva il divieto previsto dall'articolo 8, comma 4, per l'acqua minerale naturale ed il divieto di cui all'articolo 24, comma 3, per l'acqua di sorgente; g) da 38.000 euro a 90.000 euro chiunque pone in commercio acque potabili non rispettando il divieto di cui all'articolo 18; h) da 38.000 euro a 90.000 euro chiunque non osservi i divieti previsti in tema di pubblicita' dall'articolo 19, commi 1, 3 e 4; alla stessa sanzione pecuniaria e' soggetto chi effettua pubblicita' di acque minerali naturali senza la preventiva approvazione del Ministero della salute prevista dall'articolo 19, comma 2. 2. Competenti per l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal comma 1 sono le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
Note all'art. 33: - La legge 24 novembre 1981 , n. 689 (Modifiche al sistema penale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O.