Art. 34 Norme transitorie e abrogazioni 1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339. 2. Fino all'adozione del decreto ministeriale previsto all'articolo 3, comma 1, restano in vigore le norme del decreto della sanita' 12 novembre 1992, n. 542, e successive modificazioni. 3. Alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale previsto all'articolo 3, comma 1, sono abrogati il decreto del Ministro della sanita' 12 novembre 1992, n. 542.
Note all'art. 34: - Il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105 (Attuazione della direttiva 80/777/CEE relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali naturali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O. - Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339 (Disciplina delle acque di sorgente e modificazioni al D. Lgs. 25 gennaio 1992, n. 105, concernente le acque minerali naturali, in attuazione della direttiva 96/70/CE), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° ottobre 1999, n. 231. - Il decreto del Ministero della Sanita' 12 novembre 1992, n. 542 (Regolamento recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 gennaio 1993, n. 8.