Art. 34 
 
                   Norme transitorie e abrogazioni 
 
  1. Alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sono
abrogati il decreto legislativo  25  gennaio  1992,  n.  105,  ed  il
decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339. 
  2. Fino all'adozione del decreto ministeriale previsto all'articolo
3, comma 1, restano in vigore le norme del decreto della  sanita'  12
novembre 1992, n. 542, e successive modificazioni. 
  3. Alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale previsto
all'articolo 3, comma 1, sono abrogati il decreto del Ministro  della
sanita' 12 novembre 1992, n. 542. 
 
          Note all'art. 34: 
              - Il  decreto  legislativo  25  gennaio  1992,  n.  105
          (Attuazione  della  direttiva  80/777/CEE   relativa   alla
          utilizzazione  e  alla  commercializzazione   delle   acque
          minerali naturali), e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          17 febbraio 1992, n. 39, S.O. 
              -  Il  decreto  legislativo  4  agosto  1999,  n.   339
          (Disciplina delle acque di sorgente e modificazioni  al  D.
          Lgs. 25 gennaio 1992, n. 105, concernente le acque minerali
          naturali,  in  attuazione  della  direttiva  96/70/CE),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  1°  ottobre  1999,  n.
          231. 
              - Il decreto del Ministero della  Sanita'  12  novembre
          1992, n. 542 (Regolamento recante i criteri di  valutazione
          delle caratteristiche delle acque  minerali  naturali),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 gennaio 1993, n. 8.