Art. 16 
 
 
              Politiche pubbliche per la competitivita' 
 
  1. Al fine di garantire la competitivita' e la produttivita'  delle
micro, piccole e medie imprese e delle reti  di  imprese,  lo  Stato,
nell'attuazione delle politiche pubbliche e attraverso l'adozione  di
appositi provvedimenti normativi, provvede  a  creare  le  condizioni
piu'    favorevoli    per     la     ricerca     e     l'innovazione,
l'internazionalizzazione e la  capitalizzazione,  la  promozione  del
«Made in Italy» e, in particolare: 
  a) garantisce alle micro, piccole e medie imprese e  alle  reti  di
imprese una riserva minima del 60 per cento per ciascuna delle misure
di incentivazione di natura automatica o valutativa, di cui almeno il
25 per cento e' destinato alle micro e piccole imprese; 
  b) favorisce la cooperazione strategica tra  le  universita'  e  le
micro, piccole e medie imprese; 
  c) favorisce la  trasparenza  nei  rapporti  fra  gli  intermediari
finanziari e le micro, piccole e medie imprese e le reti di  imprese,
assicurando condizioni di accesso al credito  informato,  corretto  e
non vessatorio, mediante: 
      1) l'attribuzione all'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato dei poteri di cui agli  articoli  12  e  15  della  legge  10
ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, nei confronti degli
intermediari finanziari  ai  fini  di  verificare  le  condizioni  di
trasparenza del comportamento degli intermediari verso le  imprese  e
di accertare pratiche concertate, accordi o intese; 
      2) la previsione dell'obbligo per gli  intermediari  finanziari
di trasmettere periodicamente  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, per la  sua  pubblicazione  telematica,  un  rapporto  sulle
condizioni medie praticate su base nazionale e regionale,  sui  tempi
medi di istruttoria relativa alla concessione di crediti, sul numero,
sulla quantita' di impieghi e sulla  loro  distribuzione  per  classi
dimensionali di impresa; 
    d) sostiene la promozione delle micro, piccole e medie imprese  e
delle  reti  di  imprese  nei  mercati  nazionali  e   internazionali
mediante: 
      1) la realizzazione, senza nuovi o maggiori oneri finanziari  e
amministrativi, da parte del Ministero dello sviluppo  economico,  di
un portale dedicato al «Made in Italy» che permetta al consumatore di
orientarsi nella ricerca di  prodotti  tipici  italiani,  nonche'  di
prodotti «Made in Italy» di largo consumo; 
      2) la  definizione,  da  parte  del  Ministero  dello  sviluppo
economico, tramite uno o piu' accordi di programma  sottoscritti  con
l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura (Unioncamere), delle linee guida, delle priorita'  e  del
sistema di valutazione degli interventi sulla base degli indirizzi di
politica  industriale,  sentite  le   organizzazioni   nazionali   di
rappresentanza delle micro,  piccole  e  medie  imprese  maggiormente
rappresentative a  livello  nazionale,  anche  al  fine  di  un  piu'
efficace impiego delle risorse stanziate dalle  camere  di  commercio
per il sostegno alla partecipazione  delle  micro,  piccole  e  medie
imprese agli eventi fieristici e per le attivita' promozionali; 
      3)  il  sostegno,  da  parte  del  Ministero   dello   sviluppo
economico, sentite le organizzazioni di rappresentanza delle  piccole
e medie imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale,  ai
sistemi di associazione tra micro, piccole e medie imprese nella loro
attivita' di promozione sui mercati nazionali e internazionali, anche
attraverso l'identificazione e il  monitoraggio  degli  strumenti  di
formazione, agevolazione,  incentivazione  e  finanziamento,  nonche'
agli organismi partecipati costituiti per facilitare  e  accompagnare
le imprese negli adempimenti necessari all'internazionalizzazione; 
    e) assicura  l'orizzontalita'  tra  i  settori  produttivi  degli
interventi di incentivazione alle imprese, promuovendo la  logica  di
filiera; 
    f) favorisce la diffusione dei valori  di  merito,  efficienza  e
responsabilita',  e  sostiene  la  piena  liberta'  di   scelta   dei
lavoratori sulla destinazione del trattamento di fine rapporto; 
    g)  promuove  la  partecipazione  dei   lavoratori   agli   utili
d'impresa. 
    h) promuove l'efficacia, la  trasparenza  e  la  concorrenza  del
mercato elettrico e del gas con lo scopo di favorire  la  diminuzione
delle tariffe elettriche e del gas a carico delle  micro,  piccole  e
medie imprese. 
  2.  Per  le  imprese  femminili,  lo  Stato  garantisce,   inoltre,
l'adozione di misure volte a sviluppare e rendere piu'  effettivo  il
principio di pari opportunita' attraverso: 
    a) il potenziamento  delle  azioni  svolte  a  livello  nazionale
finalizzate  ad  assicurare,  per   i   servizi   dell'infanzia,   in
conformita' agli obiettivi fissati dal Consiglio europeo  di  Lisbona
del 23-24 marzo 2000, il conseguimento della  qualita'  standard  dei
servizi offerti; 
    b) l'attuazione del piano straordinario per la conciliazione  tra
tempi di vita e tempi di lavoro. 
  3. Tutti i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati sulla base
di un piano strategico di interventi, predisposto dal Ministro  dello
sviluppo  economico,  sentite  le  regioni,  nell'ambito  della  sede
stabile di concertazione di cui all'articolo 1,  comma  846,  secondo
periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  4. Per le imprese presenti nelle  aree  sottoutilizzate,  lo  Stato
garantisce inoltre l'adozione di misure volte a garantire  e  rendere
piu' effettivo il principio di equita' e di  libera  concorrenza  nel
pieno rispetto della normativa dell'Unione europea.