Art. 16
Politiche pubbliche per la competitivita'
1. Al fine di garantire la competitivita' e la produttivita' delle
micro, piccole e medie imprese e delle reti di imprese, lo Stato,
nell'attuazione delle politiche pubbliche e attraverso l'adozione di
appositi provvedimenti normativi, provvede a creare le condizioni
piu' favorevoli per la ricerca e l'innovazione,
l'internazionalizzazione e la capitalizzazione, la promozione del
«Made in Italy» e, in particolare:
a) garantisce alle micro, piccole e medie imprese e alle reti di
imprese una riserva minima del 60 per cento per ciascuna delle misure
di incentivazione di natura automatica o valutativa, di cui almeno il
25 per cento e' destinato alle micro e piccole imprese;
b) favorisce la cooperazione strategica tra le universita' e le
micro, piccole e medie imprese;
c) favorisce la trasparenza nei rapporti fra gli intermediari
finanziari e le micro, piccole e medie imprese e le reti di imprese,
assicurando condizioni di accesso al credito informato, corretto e
non vessatorio, mediante:
1) l'attribuzione all'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato dei poteri di cui agli articoli 12 e 15 della legge 10
ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, nei confronti degli
intermediari finanziari ai fini di verificare le condizioni di
trasparenza del comportamento degli intermediari verso le imprese e
di accertare pratiche concertate, accordi o intese;
2) la previsione dell'obbligo per gli intermediari finanziari
di trasmettere periodicamente al Ministero dell'economia e delle
finanze, per la sua pubblicazione telematica, un rapporto sulle
condizioni medie praticate su base nazionale e regionale, sui tempi
medi di istruttoria relativa alla concessione di crediti, sul numero,
sulla quantita' di impieghi e sulla loro distribuzione per classi
dimensionali di impresa;
d) sostiene la promozione delle micro, piccole e medie imprese e
delle reti di imprese nei mercati nazionali e internazionali
mediante:
1) la realizzazione, senza nuovi o maggiori oneri finanziari e
amministrativi, da parte del Ministero dello sviluppo economico, di
un portale dedicato al «Made in Italy» che permetta al consumatore di
orientarsi nella ricerca di prodotti tipici italiani, nonche' di
prodotti «Made in Italy» di largo consumo;
2) la definizione, da parte del Ministero dello sviluppo
economico, tramite uno o piu' accordi di programma sottoscritti con
l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura (Unioncamere), delle linee guida, delle priorita' e del
sistema di valutazione degli interventi sulla base degli indirizzi di
politica industriale, sentite le organizzazioni nazionali di
rappresentanza delle micro, piccole e medie imprese maggiormente
rappresentative a livello nazionale, anche al fine di un piu'
efficace impiego delle risorse stanziate dalle camere di commercio
per il sostegno alla partecipazione delle micro, piccole e medie
imprese agli eventi fieristici e per le attivita' promozionali;
3) il sostegno, da parte del Ministero dello sviluppo
economico, sentite le organizzazioni di rappresentanza delle piccole
e medie imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale, ai
sistemi di associazione tra micro, piccole e medie imprese nella loro
attivita' di promozione sui mercati nazionali e internazionali, anche
attraverso l'identificazione e il monitoraggio degli strumenti di
formazione, agevolazione, incentivazione e finanziamento, nonche'
agli organismi partecipati costituiti per facilitare e accompagnare
le imprese negli adempimenti necessari all'internazionalizzazione;
e) assicura l'orizzontalita' tra i settori produttivi degli
interventi di incentivazione alle imprese, promuovendo la logica di
filiera;
f) favorisce la diffusione dei valori di merito, efficienza e
responsabilita', e sostiene la piena liberta' di scelta dei
lavoratori sulla destinazione del trattamento di fine rapporto;
g) promuove la partecipazione dei lavoratori agli utili
d'impresa.
h) promuove l'efficacia, la trasparenza e la concorrenza del
mercato elettrico e del gas con lo scopo di favorire la diminuzione
delle tariffe elettriche e del gas a carico delle micro, piccole e
medie imprese.
2. Per le imprese femminili, lo Stato garantisce, inoltre,
l'adozione di misure volte a sviluppare e rendere piu' effettivo il
principio di pari opportunita' attraverso:
a) il potenziamento delle azioni svolte a livello nazionale
finalizzate ad assicurare, per i servizi dell'infanzia, in
conformita' agli obiettivi fissati dal Consiglio europeo di Lisbona
del 23-24 marzo 2000, il conseguimento della qualita' standard dei
servizi offerti;
b) l'attuazione del piano straordinario per la conciliazione tra
tempi di vita e tempi di lavoro.
3. Tutti i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati sulla base
di un piano strategico di interventi, predisposto dal Ministro dello
sviluppo economico, sentite le regioni, nell'ambito della sede
stabile di concertazione di cui all'articolo 1, comma 846, secondo
periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Per le imprese presenti nelle aree sottoutilizzate, lo Stato
garantisce inoltre l'adozione di misure volte a garantire e rendere
piu' effettivo il principio di equita' e di libera concorrenza nel
pieno rispetto della normativa dell'Unione europea.