Art. 17
Garante per le micro, piccole e medie imprese
1. E' istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, il
Garante per le micro, piccole e medie imprese, che svolge le funzioni
di:
a) monitorare l'attuazione nell'ordinamento della comunicazione
della Commissione europea COM (2008) 394 definitivo, del 25 giugno
2008, recante «Una corsia preferenziale per la piccola impresa - Alla
ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno
''Small Business Act'' per l'Europa)» e della sua revisione, di cui
alla comunicazione della Commissione europea COM (2011) 78
definitivo, del 23 febbraio 2011, recante «Riesame dello ''Small
Business Act'' per l'Europa»;
b) analizzare, in via preventiva e successiva, l'impatto della
regolamentazione sulle micro, piccole e medie imprese;
c) elaborare proposte finalizzate a favorire lo sviluppo del
sistema delle micro, piccole e medie imprese;
d) segnalare al Parlamento, al Presidente del Consiglio dei
ministri, ai Ministri e agli enti territoriali interessati i casi in
cui iniziative legislative o regolamentari o provvedimenti
amministrativi di carattere generale possono determinare oneri
finanziari o amministrativi rilevanti a carico delle micro, piccole e
medie imprese;
e) trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri, entro il
28 febbraio di ogni anno, una relazione sull'attivita' svolta. La
relazione contiene una sezione dedicata all'analisi preventiva e alla
valutazione successiva dell'impatto delle politiche pubbliche sulle
micro, piccole e medie imprese e individua le misure da attuare per
favorirne la competitivita'. Il Presidente del Consiglio dei ministri
trasmette entro trenta giorni la relazione al Parlamento;
f) monitorare le leggi regionali di interesse delle micro,
piccole e medie imprese e promuovere la diffusione delle migliori
pratiche;
g) coordinare i garanti delle micro, piccole e medie imprese
istituiti presso le regioni, mediante la promozione di incontri
periodici ed il confronto preliminare alla redazione della relazione
di cui alla lettera e).
2. Anche ai fini dell'attivita' di analisi di cui al comma 1, il
Garante, con proprio rapporto, da' conto delle valutazioni delle
categorie e degli altri soggetti rappresentativi delle micro, piccole
e medie imprese relativamente agli oneri complessivamente contenuti
negli atti normativi ed amministrativi che interessano le suddette
imprese. Nel caso di schemi di atti normativi del Governo, il
Garante, anche congiuntamente con l'amministrazione competente a
presentare l'iniziativa normativa, acquisisce le valutazioni di cui
al primo periodo e il rapporto di cui al medesimo periodo e' allegato
all'AIR. Ai fini di cui al secondo periodo l'amministrazione
competente a presentare l'iniziativa normativa segnala al Garante gli
schemi di atti normativi del Governo che introducono o eliminano
oneri a carico delle micro, piccole e medie imprese.
3. Il Governo, entro sessanta giorni dalla trasmissione, e comunque
entro il 30 aprile di ogni anno, rende comunicazioni alle Camere sui
contenuti della relazione di cui al comma 1, lettera e). Il Garante
concentra le attivita' di cui al comma 1, lettere b) e c), sulle
misure prioritarie da attuare contenute negli atti di indirizzo
parlamentare eventualmente approvati.
4. Per l'esercizio della propria attivita' il Garante di cui al
comma 1 si avvale delle analisi fornite dalla Banca d'Italia, dei
dati rilevati dall'Istituto nazionale di statistica, della
collaborazione dei Ministeri competenti per materia, dell'Unioncamere
e delle camere di commercio. Puo' stipulare convenzioni non onerose
per la collaborazione e la fornitura di dati e analisi da parte di
primari istituti di ricerca, anche di natura privata. Le camere di
commercio, sulla base delle informazioni di cui al comma 2
dell'articolo 9, possono proporre al Garante misure di
semplificazione della normativa sull'avvio e sull'esercizio
dell'attivita' di impresa.
5. Presso il Garante di cui al comma l e' istituito il tavolo di
consultazione permanente delle associazioni di categoria maggiormente
rappresentative del settore delle micro, piccole e medie imprese, con
la funzione di organo di partenariato delle politiche di sviluppo
delle micro, piccole e medie imprese, in raccordo con le regioni. Al
fine di attivare un meccanismo di confronto e scambio permanente e
regolare, le consultazioni si svolgono con regolarita' e alle
associazioni e' riconosciuta la possibilita' di presentare proposte e
rappresentare istanze e criticita'.
6. Il Garante di cui al comma 1 e' nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, tra i dirigenti di prima fascia del Ministero
dello sviluppo economico, si avvale per il proprio funzionamento
delle strutture del medesimo Ministero e svolge i compiti di cui al
presente articolo senza compenso aggiuntivo rispetto all'incarico
dirigenziale attribuito. All'attuazione del presente articolo si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.