Art. 17 
 
 
            Garante per le micro, piccole e medie imprese 
 
  1. E' istituito, presso il Ministero dello sviluppo  economico,  il
Garante per le micro, piccole e medie imprese, che svolge le funzioni
di: 
    a) monitorare l'attuazione nell'ordinamento  della  comunicazione
della Commissione europea COM (2008) 394 definitivo,  del  25  giugno
2008, recante «Una corsia preferenziale per la piccola impresa - Alla
ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola  Impresa  (uno
''Small Business Act'' per l'Europa)» e della sua revisione,  di  cui
alla  comunicazione  della  Commissione   europea   COM   (2011)   78
definitivo, del 23 febbraio  2011,  recante  «Riesame  dello  ''Small
Business Act'' per l'Europa»; 
    b) analizzare, in via preventiva e  successiva,  l'impatto  della
regolamentazione sulle micro, piccole e medie imprese; 
    c) elaborare proposte finalizzate  a  favorire  lo  sviluppo  del
sistema delle micro, piccole e medie imprese; 
    d) segnalare al  Parlamento,  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, ai Ministri e agli enti territoriali interessati i casi  in
cui  iniziative   legislative   o   regolamentari   o   provvedimenti
amministrativi  di  carattere  generale  possono  determinare   oneri
finanziari o amministrativi rilevanti a carico delle micro, piccole e
medie imprese; 
    e) trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri, entro il
28 febbraio di ogni anno, una  relazione  sull'attivita'  svolta.  La
relazione contiene una sezione dedicata all'analisi preventiva e alla
valutazione successiva dell'impatto delle politiche  pubbliche  sulle
micro, piccole e medie imprese e individua le misure da  attuare  per
favorirne la competitivita'. Il Presidente del Consiglio dei ministri
trasmette entro trenta giorni la relazione al Parlamento; 
    f) monitorare  le  leggi  regionali  di  interesse  delle  micro,
piccole e medie imprese e promuovere  la  diffusione  delle  migliori
pratiche; 
    g) coordinare i garanti delle  micro,  piccole  e  medie  imprese
istituiti presso le  regioni,  mediante  la  promozione  di  incontri
periodici ed il confronto preliminare alla redazione della  relazione
di cui alla lettera e). 
  2. Anche ai fini dell'attivita' di analisi di cui al  comma  1,  il
Garante, con proprio rapporto,  da'  conto  delle  valutazioni  delle
categorie e degli altri soggetti rappresentativi delle micro, piccole
e medie imprese relativamente agli oneri  complessivamente  contenuti
negli atti normativi ed amministrativi che  interessano  le  suddette
imprese. Nel caso  di  schemi  di  atti  normativi  del  Governo,  il
Garante, anche  congiuntamente  con  l'amministrazione  competente  a
presentare l'iniziativa normativa, acquisisce le valutazioni  di  cui
al primo periodo e il rapporto di cui al medesimo periodo e' allegato
all'AIR.  Ai  fini  di  cui  al  secondo  periodo   l'amministrazione
competente a presentare l'iniziativa normativa segnala al Garante gli
schemi di atti normativi del  Governo  che  introducono  o  eliminano
oneri a carico delle micro, piccole e medie imprese. 
  3. Il Governo, entro sessanta giorni dalla trasmissione, e comunque
entro il 30 aprile di ogni anno, rende comunicazioni alle Camere  sui
contenuti della relazione di cui al comma 1, lettera e).  Il  Garante
concentra le attivita' di cui al comma 1,  lettere  b)  e  c),  sulle
misure prioritarie da  attuare  contenute  negli  atti  di  indirizzo
parlamentare eventualmente approvati. 
  4. Per l'esercizio della propria attivita' il  Garante  di  cui  al
comma 1 si avvale delle analisi fornite  dalla  Banca  d'Italia,  dei
dati  rilevati   dall'Istituto   nazionale   di   statistica,   della
collaborazione dei Ministeri competenti per materia, dell'Unioncamere
e delle camere di commercio. Puo' stipulare convenzioni  non  onerose
per la collaborazione e la fornitura di dati e analisi  da  parte  di
primari istituti di ricerca, anche di natura privata.  Le  camere  di
commercio,  sulla  base  delle  informazioni  di  cui  al   comma   2
dell'articolo   9,   possono   proporre   al   Garante   misure    di
semplificazione   della   normativa   sull'avvio   e   sull'esercizio
dell'attivita' di impresa. 
  5. Presso il Garante di cui al comma l e' istituito  il  tavolo  di
consultazione permanente delle associazioni di categoria maggiormente
rappresentative del settore delle micro, piccole e medie imprese, con
la funzione di organo di partenariato  delle  politiche  di  sviluppo
delle micro, piccole e medie imprese, in raccordo con le regioni.  Al
fine di attivare un meccanismo di confronto e  scambio  permanente  e
regolare,  le  consultazioni  si  svolgono  con  regolarita'  e  alle
associazioni e' riconosciuta la possibilita' di presentare proposte e
rappresentare istanze e criticita'. 
  6. Il Garante di cui  al  comma  1  e'  nominato  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, tra i dirigenti di  prima  fascia  del  Ministero
dello sviluppo economico, si  avvale  per  il  proprio  funzionamento
delle strutture del medesimo Ministero e svolge i compiti di  cui  al
presente articolo senza  compenso  aggiuntivo  rispetto  all'incarico
dirigenziale attribuito.  All'attuazione  del  presente  articolo  si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali  e  finanziarie
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.