Art. 11 
 
                    Emersione di base imponibile 
 
 1. Chiunque, a seguito delle richieste effettuate nell'esercizio dei
poteri di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli  51  e  52  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1972,  n.  633,
esibisce o trasmette atti o documenti  falsi  in  tutto  o  in  parte
ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero e'  punito  ai
sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. 
 2. A far corso dal 1° gennaio 2012, gli  operatori  finanziari  sono
obbligati a  comunicare  periodicamente  all'anagrafe  tributaria  le
movimentazioni che hanno interessato i rapporti di  cui  all'articolo
7, sesto comma,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 605, ed ogni  informazione  relativa  ai  predetti
rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonche'  l'importo
delle operazioni finanziarie indicate nella predetta disposizione. 
 3. Con  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  delle  entrate,
sentite le associazioni di categoria degli operatori finanziari, sono
stabilite le modalita'  della  comunicazione  di  cui  al  precedente
periodo, estendendo l'obbligo di  comunicazione  anche  ad  ulteriori
informazioni relative ai rapporti necessarie ai  fini  dei  controlli
fiscali. 
 4. Oltre che ai fini previsti dall'articolo 7, undicesimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, le
informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7,  sesto  comma,  del
predetto  decreto  e  del  precedente   comma   2   sono   utilizzate
dall'Agenzia delle entrate per la individuazione dei  contribuenti  a
maggior rischio di evasione da sottoporre a controllo. 
 5.  All'articolo  2  del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,
convertito, con modificazioni,dalla legge 14 settembre 2011  n.  148,
il comma 36-undevicies e' abrogato. 
 6. Nell'ambito dello scambio informativo previsto dall'articolo  83,
comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito  dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, l'Istituto  Nazionale  della  previdenza
sociale fornisce all'Agenzia delle entrate ed alla Guardia di finanza
i dati relativi alle posizioni di soggetti destinatari di prestazioni
socio-assistenziali  affinche'  vengano  considerati  ai  fini  della
effettuazione di controlli sulla  fedelta'  dei  redditi  dichiarati,
basati su specifiche analisi del rischio di evasione. 
 7.  All'articolo  7  del  decreto-legge  13  maggio  2011,  n.   70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  2011,  n.  106,
sono apportate le seguenti modifiche: 
     a) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "  a)
esclusi i casi straordinari di controlli  per  salute,  giustizia  ed
emergenza, il controllo amministrativo in forma d'accesso da parte di
qualsiasi autorita' competente deve essere oggetto di  programmazione
da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti
interessati  al  fine  di  evitare  duplicazioni  e   sovrapposizioni
nell'attivita' di controllo. Codificando la  prassi,  la  Guardia  di
Finanza, negli accessi  di  propria  competenza  presso  le  imprese,
opera, per quanto possibile, in borghese;" 
     b) al comma 2, lettera a), i numeri 3) e 4) sono soppressi. 
 8. All'articolo 44 del decreto del Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modifiche: 
     a) al secondo comma le parole "e dei consigli  tributari"  e  le
parole "nonche' ai relativi consigli tributari" sono  soppresse,  nel
terzo comma le parole ", o il consorzio al quale lo stesso partecipa,
ed il consiglio tributario" sono soppresse, la parola "segnalano"  e'
sostituita dalla seguente: "segnala",  e  le  parole  "Ufficio  delle
imposte  dirette"  sono  sostituite  dalle  seguenti:"Agenzia   delle
entrate"; 
     b) al quarto comma, le parole:",  ed  il  consiglio  tributario"
sono  soppresse,  la  parola:  "  comunicano"  e'  sostituita   dalla
seguente:"comunica"; 
     c) all'ottavo comma  le  parole:  "ed  il  consiglio  tributario
possono" sono sostituite dalla seguente: "puo'"; 
     d) al nono comma, secondo periodo, le parole:  "e  dei  consigli
tributari" sono soppresse. 
 9.  All'articolo  18  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  i
commi 2, 2-bis e 3 sono abrogati. 
 10. L'articolo 1, comma 12-quater del decreto-legge 13 agosto  2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148, e' abrogato.