Art. 11 
 
                    Requisiti di ordine generale 
 
  1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di  affidamento
degli appalti di lavori, forniture  e  servizi,  ne'  possono  essere
affidatari di subappalti, ne' ausiliari ai sensi dell'articolo 49 del
codice, ne' stipulare i relativi contratti, i soggetti che si trovano
in una delle condizioni di cui all'articolo 38 del codice. 
  2. Con riferimento  all'articolo  38,  comma  1,  lettera  c),  del
codice, sono ricompresi i reati terroristici o  reati  connessi  alle
attivita' terroristiche ovvero  istigazione,  concorso,  tentativo  a
commettere uno o  piu'  reati  terroristici  o  reati  connessi  alle
attivita' terroristiche, quali definiti agli articoli 1, 3 e 4  della
decisione quadro 2002/475/GAI. 
  3. Con riferimento  all'articolo  38,  comma  1,  lettera  f),  del
codice, e' incluso tra i casi di errore  grave  la  violazione  degli
obblighi in materia di sicurezza  dell'informazione  o  di  sicurezza
dell'approvvigionamento in occasione di un appalto precedente. 
  4. Con riferimento all'articolo 38, comma 1, lettera m-quater), del
codice, elementi indicativi ai fini dell'esclusione dell'unicita' del
centro  decisionale  possono  essere,  tra  gli  altri,   l'autonomia
gestionale della politica  commerciale  e  l'autonoma  disponibilita'
delle conoscenze tecnologiche di cui sia garantita la segretezza. 
  5.  Sono  altresi'  esclusi  i  soggetti  privi  dell'affidabilita'
necessaria  per  escludere  rischi  per  la  sicurezza  dello  Stato.
L'assenza di tale affidabilita' viene preventivamente  accertata  con
qualsiasi mezzo di prova, comprese le fonti di dati protette. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Il  testo  dell'articolo  38,  comma  1,  del  citato
          decreto legislativo n. 163 del 2006, cosi' recita: 
              "Art. 38 (Requisiti  di  ordine  generale).  (art.  45,
          direttiva 2004/18/CE; art. 75, D.P.R. n. 554/1999; art. 17,
          D.P.R. n. 34/2000). - 1. Sono esclusi dalla  partecipazione
          alle procedure di affidamento  delle  concessioni  e  degli
          appalti di lavori, forniture e servizi, ne' possono  essere
          affidatari  di  subappalti,  e  non  possono  stipulare   i
          relativi contratti i soggetti: 
                a)  che  si  trovano  in  stato  di  fallimento,   di
          liquidazione coatta, di concordato preventivo,  o  nei  cui
          riguardi sia in corso un procedimento per la  dichiarazione
          di una di tali situazioni; 
                b) nei cui confronti  e'  pendente  procedimento  per
          l'applicazione di una delle misure di  prevenzione  di  cui
          all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423  o  di
          una delle cause ostative previste  dall'articolo  10  della
          legge 31 maggio 1965, n. 575;  l'esclusione  e  il  divieto
          operano  se  la  pendenza  del  procedimento  riguarda   il
          titolare o il direttore tecnico, se si  tratta  di  impresa
          individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta  di
          societa' in nome collettivo,  i  soci  accomandatari  o  il
          direttore tecnico se si tratta di societa'  in  accomandita
          semplice,  gli   amministratori   muniti   di   poteri   di
          rappresentanza o il direttore  tecnico  o  il  socio  unico
          persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in  caso  di
          societa' con meno di quattro soci, se si  tratta  di  altro
          tipo di societa'; 
                c) nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza di
          condanna passata in giudicato, o emesso decreto  penale  di
          condanna  divenuto   irrevocabile,   oppure   sentenza   di
          applicazione   della   pena   su   richiesta,   ai    sensi
          dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati
          gravi in danno dello Stato o della Comunita'  che  incidono
          sulla  moralita'  professionale;  e'  comunque   causa   di
          esclusione la condanna, con sentenza passata in  giudicato,
          per uno o piu' reati di partecipazione a  un'organizzazione
          criminale, corruzione, frode, riciclaggio,  quali  definiti
          dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo  1,
          direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano  se
          la sentenza o il decreto sono stati emessi  nei  confronti:
          del titolare o  del  direttore  tecnico  se  si  tratta  di
          impresa individuale; dei soci o del direttore  tecnico,  se
          si  tratta  di  societa'  in  nome  collettivo;  dei   soci
          accomandatari o del  direttore  tecnico  se  si  tratta  di
          societa'  in  accomandita  semplice;  degli  amministratori
          muniti di poteri di rappresentanza o del direttore  tecnico
          o del socio unico  persona  fisica,  ovvero  del  socio  di
          maggioranza in caso di societa' con meno di  quattro  soci,
          se si tratta di altro tipo di societa' o consorzio. In ogni
          caso l'esclusione e il divieto operano anche nei  confronti
          dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente  la
          data di pubblicazione del bando di gara, qualora  l'impresa
          non  dimostri  che  vi  sia  stata  completa  ed  effettiva
          dissociazione   della   condotta   penalmente   sanzionata;
          l'esclusione e il divieto in ogni caso non  operano  quando
          il  reato  e'  stato   depenalizzato   ovvero   quando   e'
          intervenuta la riabilitazione ovvero  quando  il  reato  e'
          stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di
          revoca della condanna medesima; 
                d) che  hanno  violato  il  divieto  di  intestazione
          fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990,
          n.  55;  l'esclusione  ha  durata  di  un  anno  decorrente
          dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque
          disposta se la violazione non e' stata rimossa; 
                e) che hanno commesso  gravi  infrazioni  debitamente
          accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro
          obbligo derivante dai rapporti di  lavoro,  risultanti  dai
          dati in possesso dell'Osservatorio; 
                f) che, secondo motivata valutazione  della  stazione
          appaltante, hanno  commesso  grave  negligenza  o  malafede
          nell'esecuzione delle prestazioni affidate  dalla  stazione
          appaltante che bandisce la gara; o che  hanno  commesso  un
          errore   grave   nell'esercizio   della   loro    attivita'
          professionale, accertato con qualsiasi mezzo  di  prova  da
          parte della stazione appaltante; 
                g)   che    hanno    commesso    violazioni    gravi,
          definitivamente accertate, rispetto agli obblighi  relativi
          al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione
          italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 
                h) nei cui  confronti,  ai  sensi  del  comma  1-ter,
          risulta l'iscrizione  nel  casellario  informatico  di  cui
          all'articolo  7,  comma  10,  per  aver  presentato   falsa
          dichiarazione o falsa documentazione in merito a  requisiti
          e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di
          gara e per l'affidamento dei subappalti; 
                i)   che    hanno    commesso    violazioni    gravi,
          definitivamente  accertate,  alle  norme  in   materia   di
          contributi  previdenziali  e  assistenziali,   secondo   la
          legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 
                l)  che  non  presentino  la  certificazione  di  cui
          all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo  il
          disposto del comma 2; 
                m) nei cui confronti e' stata applicata  la  sanzione
          interdittiva di cui all'articolo 9, comma  2,  lettera  c),
          del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231  o  altra
          sanzione che  comporta  il  divieto  di  contrarre  con  la
          pubblica   amministrazione   compresi    i    provvedimenti
          interdittivi di  cui  all'articolo  36-bis,  comma  1,  del
          decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 
                m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo  40,
          comma  9-quater,  risulta   l'iscrizione   nel   casellario
          informatico di cui  all'articolo  7,  comma  10,  per  aver
          presentato falsa dichiarazione o  falsa  documentazione  ai
          fini del rilascio dell'attestazione SOA. 
                m-ter) di cui alla  precedente  lettera  b)  che  pur
          essendo stati vittime dei reati  previsti  e  puniti  dagli
          articoli 317 e 629 del codice  penale  aggravati  ai  sensi
          dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991,  n.  152,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  1991,
          n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorita'
          giudiziaria,  salvo   che   ricorrano   i   casi   previsti
          dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981,
          n. 689.  La  circostanza  di  cui  al  primo  periodo  deve
          emergere dagli indizi a base della richiesta  di  rinvio  a
          giudizio formulata nei  confronti  dell'imputato  nell'anno
          antecedente alla pubblicazione  del  bando  e  deve  essere
          comunicata, unitamente alle generalita' del soggetto che ha
          omesso  la  predetta  denuncia,   dal   procuratore   della
          Repubblica procedente all'Autorita' di cui all'articolo  6,
          la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito
          dell'Osservatorio; 
                m-quater)  che  si  trovino,  rispetto  ad  un  altro
          partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
          situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
          civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se  la
          situazione di controllo o  la  relazione  comporti  che  le
          offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 
              (Omissis).". 
              - La  decisione  n.  2002/475/GAI  del  13-06-2002,  e'
          pubblicata nella G.U.C.E. 22 giugno 2002, n. L 164. Entrata
          in vigore il 22 giugno 2002.