Art. 12 
 
Capacita' tecnica e professionale dei fornitori e dei  prestatori  di
                               servizi 
 
  1. Negli appalti di servizi  e  forniture  la  dimostrazione  delle
capacita' tecniche dei concorrenti puo' essere fornita, oltre che nei
modi indicati dall'articolo 42 del codice, nei seguenti modi: 
    a)  descrizione  delle  misure  adottate  dal  fornitore  o   dal
prestatore del servizio per  garantire  la  qualita',  nonche'  degli
strumenti  di  studio  o  di  ricerca  di   cui   dispone   e   della
regolamentazione interna in materia di proprieta' intellettuale; 
    b)  indicazione  del  numero  medio  annuo  di   dipendenti   del
concorrente e il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni; 
    c) descrizione delle attrezzature tecniche tale da consentire una
loro  precisa  individuazione  e  rintracciabilita',  del  materiale,
dell'equipaggiamento tecnico, del numero degli effettivi e delle loro
competenze e delle fonti di  approvvigionamento,  con  un'indicazione
della collocazione geografica  qualora  si  trovi  al  di  fuori  del
territorio dell'Unione, di  cui  dispone  l'operatore  economico  per
eseguire  l'appalto,   per   far   fronte   ad   eventuali   esigenze
supplementari della stazione appaltante dovute a  una  crisi,  o  per
garantire la manutenzione, la modernizzazione o gli adeguamenti delle
forniture oggetto dell'appalto. 
  2. Con riferimento  all'articolo  42,  comma  1,  lettera  a),  del
codice, l'elenco dei principali servizi o delle principali  forniture
prestati si riferisce agli ultimi cinque anni. 
 
          Note all'art. 12: 
              -  Il  testo  dell'articolo  42  del   citato   decreto
          legislativo n. 163 del 2006, cosi' recita: 
              "Art.  42  (Capacita'  tecnica  e   professionale   dei
          fornitori e dei prestatori di servizi). (art. 48, direttiva
          2004/18; art. 14, D.Lgs. n. 158/1995; art.  14,  D.Lgs.  n.
          358/1992). - 1. Negli appalti di  servizi  e  forniture  la
          dimostrazione delle capacita' tecniche dei concorrenti puo'
          essere fornita in uno o piu' dei seguenti modi,  a  seconda
          della natura, della quantita' o dell'importanza e  dell'uso
          delle forniture o dei servizi: 
                a) presentazione dell'elenco dei principali servizi o
          delle principali forniture prestati negli ultimi  tre  anni
          con  l'indicazione  degli  importi,  delle   date   e   dei
          destinatari, pubblici o privati, dei  servizi  o  forniture
          stessi; se trattasi  di  servizi  e  forniture  prestati  a
          favore  di  amministrazioni  o  enti  pubblici,  esse  sono
          provate  da  certificati   rilasciati   e   vistati   dalle
          amministrazioni o  dagli  enti  medesimi;  se  trattasi  di
          servizi e forniture  prestati  a  privati,  l'effettuazione
          effettiva della prestazione e' dichiarata da questi  o,  in
          mancanza, dallo stesso concorrente; 
                b) indicazione dei tecnici e  degli  organi  tecnici,
          facenti direttamente capo, o meno,  al  concorrente  e,  in
          particolare,  di  quelli  incaricati   dei   controlli   di
          qualita'; 
                c) descrizione delle attrezzature  tecniche  tale  da
          consentire    una    loro    precisa    individuazione    e
          rintracciabilita', delle misure adottate  dal  fornitore  o
          dal prestatore del  servizio  per  garantire  la  qualita',
          nonche' degli strumenti di  studio  o  di  ricerca  di  cui
          dispone; 
                d) controllo, effettuato dalla stazione appaltante o,
          nel caso  di  concorrente  non  stabilito  in  Italia,  per
          incarico  della  stazione  appaltante,  da   un   organismo
          Ufficiale competente del  Paese  in  cui  e'  stabilito  il
          concorrente, purche' tale organismo acconsenta, allorche' i
          prodotti  da  fornire  o  il  servizio  da  prestare  siano
          complessi o  debbano  rispondere,  eccezionalmente,  a  uno
          scopo determinato; il controllo verte  sulla  capacita'  di
          produzione e, se necessario, di studio  e  di  ricerca  del
          concorrente e sulle misure utilizzate da  quest'ultimo  per
          il controllo della qualita'; 
                e) indicazione dei titoli di studio  e  professionali
          dei prestatori di  servizi  o  dei  dirigenti  dell'impresa
          concorrente e, in particolare, dei  soggetti  concretamente
          responsabili della prestazione di servizi; 
                f)  indicazione,  per  gli  appalti  di   servizi   e
          unicamente nei casi appropriati, stabiliti dal regolamento,
          delle misure di gestione ambientale che l'operatore  potra'
          applicare durante la realizzazione dell'appalto; 
                g) per gli appalti di servizi, indicazione del numero
          medio annuo di dipendenti del concorrente e  il  numero  di
          dirigenti impiegati negli ultimi tre anni; 
                h)  per  gli  appalti   di   servizi,   dichiarazione
          indicante l'attrezzatura, il materiale e  l'equipaggiamento
          tecnico di cui  il  prestatore  di  servizi  disporra'  per
          eseguire l'appalto; 
                i)  indicazione  della  quota  di  appalto   che   il
          concorrente intenda, eventualmente, subappaltare; 
                l) nel caso di  forniture,  produzione  di  campioni,
          descrizioni o  fotografie  dei  beni  da  fornire,  la  cui
          autenticita' sia certificata  a  richiesta  della  stazione
          appaltante; 
                m) nel caso di forniture, produzione  di  certificato
          rilasciato dagli istituti o  servizi  ufficiali  incaricati
          del controllo qualita', di riconosciuta competenza, i quali
          attestino  la  conformita'  dei  beni  con  riferimento   a
          determinati requisiti o norme. 
              2. La stazione appaltante precisa nel bando di  gara  o
          nella lettera d'invito, quali dei  suindicati  documenti  e
          requisiti devono essere presentati o dimostrati. 
              3.  Le  informazioni  richieste  non  possono  eccedere
          l'oggetto dell'appalto; l'amministrazione  deve,  comunque,
          tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici
          e commerciali. 
              3-bis. Le stazioni  appaltanti  provvedono  a  inserire
          nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici  prevista
          dall'articolo  62-bis   del   codice   dell'amministrazione
          digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
          82,   secondo   il   modello   predisposto   e   pubblicato
          dall'Autorita' nel sito informatico presso  l'Osservatorio,
          previo parere del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, la certificazione attestante le  prestazioni  di
          cui al comma 1, lettera a), del presente articolo rese  dai
          fornitori e dai prestatori di servizi, entro trenta  giorni
          dall'avvenuto rilascio; in caso di inadempimento si applica
          quanto previsto dall'articolo 6, comma 11. 
              4. I  requisiti  previsti  nel  comma  1  del  presente
          articolo possono essere provati in sede  di  gara  mediante
          dichiarazione sottoscritta in conformita' alle disposizione
          del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
          2000, n. 445; al concorrente aggiudicatario e' richiesta la
          documentazione probatoria, a conferma di quanto  dichiarato
          in sede di gara. 
              4-bis. Al fine di assicurare la massima estensione  dei
          principi comunitari e delle  regole  di  concorrenza  negli
          appalti  di  servizi  o  di  servizi  pubblici  locali,  la
          stazione appaltante considera, in ogni caso,  rispettati  i
          requisiti tecnici prescritti anche  ove  la  disponibilita'
          dei mezzi tecnici necessari ed idonei all'espletamento  del
          servizio sia assicurata  mediante  contratti  di  locazione
          finanziaria con soggetti terzi.".