Art. 13 
 
                     Sicurezza dell'informazione 
 
  1.  Nel  caso  di  contratti  che  comportano  la  trattazione   di
informazioni classificate, gli operatori economici  forniscono  prova
della capacita' loro e  dei  loro  subappaltatori  di  trattare  tali
informazioni al livello di protezione richiesto nella  documentazione
dell'appalto da parte della stazione appaltante, in conformita'  alle
leggi e ai regolamenti in materia di nulla osta di sicurezza, e  agli
accordi internazionali di settore. 
  2. A tale fine,  la  stazione  appaltante  precisa  nella  medesima
documentazione le misure e i requisiti  necessari  per  garantire  la
sicurezza dell'informazione, i quali possono riguardare: 
    a) l'impegno dell'offerente e dei subappaltatori gia' individuati
a  salvaguardare  opportunamente  la   riservatezza   di   tutte   le
informazioni classificate  in  loro  possesso  o  di  cui  vengano  a
conoscenza per tutta la durata dell'appalto e dopo la  risoluzione  o
conclusione dell'appalto, in conformita' alle pertinenti disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative; 
    b) l'impegno dell'offerente ad ottenere  l'impegno  di  cui  alla
lettera a) da altri subappaltatori  ai  quali  subappaltera'  durante
l'esecuzione dell'appalto; 
    c)  le   informazioni   sufficienti   sui   subappaltatori   gia'
individuati,        che        consentano         all'amministrazione
aggiudicatrice/all'ente aggiudicatore di accertare  che  ciascuno  di
essi possieda le capacita' necessarie per salvaguardare adeguatamente
la riservatezza delle  informazioni  classificate  alle  quali  hanno
accesso o che sono tenuti a produrre nel quadro  della  realizzazione
delle loro attivita' di subappalto; 
    d) l'impegno dell'offerente a fornire le  informazioni  richieste
alla lettera c) ai nuovi subappaltatori prima di attribuire  loro  un
subappalto; 
    e) ulteriori misure e requisiti che,  in  ragione  della  natura,
dell'impiego  dei  beni,  servizi  o   lavori   e   della   finalita'
dell'appalto, siano ritenuti necessari dalla stazione appaltante. 
  3. La stazione  appaltante  puo',  se  del  caso,  concedere,  agli
operatori economici  che  non  detengono  ancora  il  nulla  osta  di
sicurezza, un periodo addizionale per ottenerlo. In tale ipotesi,  la
stazione appaltante specifica nel bando di gara il termine  entro  il
quale il nulla osta va presentato, comunque non successivo alla  data
di apertura delle offerte presentate.