Art. 14 
 
                  Sicurezza dell'approvvigionamento 
 
  1. La stazione appaltante precisa nella documentazione dell'appalto
i requisiti in materia di sicurezza dell'approvvigionamento  ritenuti
necessari  in  relazione  all'oggetto  dell'appalto.  Tali  requisiti
possono riguardare: 
    a) la capacita' dell'offerente di  onorare  i  suoi  obblighi  in
materia di esportazione, trasferimento  e  transito  dei  prodotti  e
servizi oggetto del contratto; 
    b)   l'organizzazione    e    ubicazione    della    catena    di
approvvigionamento dell'offerente, ai fini del presente articolo; 
    c) la predisposizione e mantenimento della capacita' necessaria a
far fronte ad esigenze supplementari della stazione appaltante dovute
a una crisi, secondo termini e condizioni da concordare; 
    d) la manutenzione, la modernizzazione o  gli  adeguamenti  delle
forniture oggetto dell'appalto; 
    e) le misure  atte  a  consentire  alla  stazione  appaltante  la
manutenzione dei prodotti e servizi  oggetto  del  contratto  qualora
l'operatore economico non sia piu' in grado di provvedere in proprio; 
    f) ulteriori misure e requisiti che,  in  ragione  della  natura,
dell'impiego  dei  beni,  servizi  o   lavori   e   della   finalita'
dell'appalto, siano ritenuti necessari dalla stazione appaltante.