Art. 14 Sicurezza dell'approvvigionamento 1. La stazione appaltante precisa nella documentazione dell'appalto i requisiti in materia di sicurezza dell'approvvigionamento ritenuti necessari in relazione all'oggetto dell'appalto. Tali requisiti possono riguardare: a) la capacita' dell'offerente di onorare i suoi obblighi in materia di esportazione, trasferimento e transito dei prodotti e servizi oggetto del contratto; b) l'organizzazione e ubicazione della catena di approvvigionamento dell'offerente, ai fini del presente articolo; c) la predisposizione e mantenimento della capacita' necessaria a far fronte ad esigenze supplementari della stazione appaltante dovute a una crisi, secondo termini e condizioni da concordare; d) la manutenzione, la modernizzazione o gli adeguamenti delle forniture oggetto dell'appalto; e) le misure atte a consentire alla stazione appaltante la manutenzione dei prodotti e servizi oggetto del contratto qualora l'operatore economico non sia piu' in grado di provvedere in proprio; f) ulteriori misure e requisiti che, in ragione della natura, dell'impiego dei beni, servizi o lavori e della finalita' dell'appalto, siano ritenuti necessari dalla stazione appaltante.